FISCO E AGRICOLTURA/ Il rebus dell’esclusione dall’Ace con effetto retroattivo
Le società agricole attendono conferma, in ordine alla decorrenza per la disapplicazione dell’Ace. Con grande sorpresa il decreto del ministero dell’Economia del 3 agosto 2017 ha escluso dalla applicazione dell’Ace le società che hanno optato per la determinazione del reddito su base catastale. Si tratta delle società in nome collettivo , in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria e delle società a responsabilità limitata nonché le società cooperative che hanno optato per la dichiarazione del reddito agrario ai sensi dell’articolo 1, comma 1093, della legge n. 296/06 . Tale opzione è riservata alle società agricole di cui al Dlgs n. 99/2004 .
L’esclusione dall’Ace è giustificata, secondo la relazione di accompagnamento, da ragioni di coerenza con un altro settore che usufruisce di un regime forfetario di determinazione del reddito (le imprese marittime tassate in base alla stazza delle navi), il quale era escluso da Ace anche in passato. Infatti la relazione accompagnatoria al decreto precisa che «la determinazione del reddito su base catastale comporta l’esclusione dal beneficio Ace al pari di quanto era stato già precisato per i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari come le imprese marittime in regime di tonnage tax». Ma la relazione contempla tale precisazione tra le questioni dubbie alle quali occorreva dare una interpretazione chiarificatrice quasi a far ritenere che l’abolizione dell’Ace per le società agricole abbia effetto retroattivo. Ma non può essere così.
L’esclusione prevista dall’articolo 9 del citato decreto ministeriale ha indubbiamente carattere innovativo. Infatti non si può dare all’articolo 9 del nuovo decreto ministeriale la natura di norma interpretativa che ai sensi dell’articolo 1, comma 2 dello statuto del contribuente deve avere ben altra forma e motivazione. A nostro avviso, quindi, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, dello Statuto del contribuente (Legge n. 212/2000) l’esclusione da Ace per le società agricole, non può che aver effetto dal periodo d’imposta 2018. La medesima relazione di accompagnamento al decreto ministeriale, relativamente alla norma innovativa della esclusione dell’incremento di patrimonio netto generato dalle plusvalenze realizzate per conferimenti di azienda, ha precisato che la norma entra in vigore dall’esercizio successivo al 2017.
In vista del termine per la trasmissione della dichiarazione dei redditi 2017, è necessario un intervento chiarificatore da parte della agenzia delle Entrate al fine di scongiurare future ipotesi di recuperi fiscali immotivati. Peraltro se la interpretazione del ministero fosse per la retroattività, le società agricole in regime di contabilità ordinaria sarebbero costrette ad un inevitabile contenzioso.
L’aiuto alla crescita economica era molto vantaggioso fino al periodo di imposta 2016 sull’incremento di patrimonio netto formatosi a partire dal 1 gennaio 2011, mentre dall’esercizio 2017 si riduce dal 4,75% al 1,6%.
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di Mario Cerofolini, Lorenzo Pegorin e Gian Paolo Ranocchi