FISCO E AGRICOLTURA/Operazioni escluse dal regime speciale con obbligo di corrispettivo telematico
Le operazioni diverse effettuate dalle imprese agricole, regolate dal comma 5 dell’articolo 34 del Dpr 633/72, possono comportare l’obbligo della memorizzazione telematica e trasmissione dei corrispettivi, ovviamente se sono poste nei confronti di consumatori finali.
Si ricorda infatti che il regime speciale Iva per i produttori agricoli che prevede la forfetizzazione dell’Iva in base alle percentuali di compensazione, contempla anche il caso in cui le operazioni effettuate dal produttore agricolo non rispettino i presupposti per l’applicazione del regime speciale di cui al citato articolo 34.
Tali operazioni diverse che creano i presupposti per la cosiddetta impresa mista possono essere di tre categorie:
1) cessioni di beni che non rientrano nella prima parte della tabella A;
2) prestazioni di servizi;
3) cessioni di prodotti agricoli che pur essendo compresi nella prima parte della tabella A non sono stati ottenuti nella impresa agricola cedente.
Queste operazioni non possono beneficiare del regime speciale Iva sebbene siano regolate dall’articolo 34, comma 5, del Dpr 633/72.
Si deve trattare di operazioni occasionali come ad esempio la vendita di un attrezzo usato o la sporadica prestazione di servizi. Infatti se tali operazioni fossero continuative ed effettuate in modo sistematico devono essere inquadrate con la contabilità separata in base all’articolo 36 del decreto Iva.
Si presenta tuttavia il problema se tali operazioni diverse, poste in essere nell’ambito della impresa mista, debbano essere assoggettate allo scontrino telematico.
Gli agricoltori che operano in regime speciale Iva non sono tenuti alla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi telematici per le cessioni di prodotti agricoli in quanto già esonerati dalla emissione di quello cartaceo dall’articolo 2 del Dlgs 696/1996. Tale norma esclude l’obbligo dello scontrino «per le cessioni di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli cui si applica il regime speciale di cui all’articolo 34». L’obbligo scatta quindi nel caso in cui vengano effettuate operazioni che restano escluse dal regime speciale.
Ne consegue che in base al tenore letterale della norma di esonero, siccome la cessione del bene che rientra tra le operazioni diverse non è fiscalmente considerato agricolo, scatta l’obbligo dello scontrino fiscale telematico. Si può evitare l’installazione del registratore di cassa automatizzato emettendo la fattura elettronica trattandosi necessariamente nella fattispecie di operazioni occasionali.
Qualora invece il produttore agricolo per la attività diversa tenga la contabilità separata in regime ordinario Iva è soggetto all’obbligo dei corrispettivi telematici con una duplice decorrenza: già dal 1° luglio 2019 se nel 2018 hanno realizzato un volume d’affari superiore a 400mila euro o dal 1° gennaio 2020 in tutti gli altri casi.
È il caso ad esempio della vendita di prodotti di terzi. L’articolo 4 della legge 228/2011 consente ai produttori agricoli di vendere direttamente al dettaglio, oltre che i propri prodotti, anche i prodotti acquistati da altri soggetti; queste cessioni, non essendo soggette al regime speciale, devono essere gestite con contabilità separata e documentate da scontrino.