Imposte

FOCUS IRAP/Nelle operazioni intercompany transfer pricing e regime premiale

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di Pierpaolo Ceroli e Agnese Menghi

Nella determinazione dell’Irap, le operazioni intercompany, poste in essere tra un soggetto residente e uno estero, derogano al principio di derivazione diretta dal bilancio, poiché si dovranno comunque valutare al valore normale ex articolo 110, comma 7 del Tuir; pertanto, qualora i valori contabilizzati non dovessero rispecchiare il valore di mercato, il contribuente dovrà operare le opportune variazioni anche nella dichiarazione Irap.
La disciplina del transfer pricing, però, non ha sempre assunto rilevanza ai fini dell’imposta; infatti con l’abrogazione dell’articolo 11-bis del Dlgs 446/1997, operata dalla legge 244/2007, la base imponibile Irap non è più determinata secondo le regole previste per le imposte sui redditi, ma in base al principio di derivazione diretta. In un primo momento, quindi, le operazioni infragruppo non dovevano necessariamente essere valutate al valore normale; è intervenuta, poi, l’amministrazione finanziaria (circolare 58/E/2010) la quale, estendendo il regime premiale anche alle rettifiche Irap, ha di nuovo reso rilevante, ai fini dell’imposta, la disciplina dei prezzi di trasferimento. Solo con la legge 147/2013 (articolo 1, comma 281), il legislatore però è intervenuto definitivamente, sancendo l’operatività del comma 7, articolo 110 del Tuir nella determinazione del valore della produzione netta.
L’applicabilità del transfer pricing anche all’Irap significa che le operazioni avvenute tra due soggetti, di cui uno non residente, appartenenti al medesimo gruppo societario, devono essere valutate secondo il valore normale e, quindi, in base al prezzo mediamente praticato in condizioni di libera concorrenza (arm’s lenght principle). Qualora la transazione fosse stata diversamente stimata, è necessario che il residente operi, anche in dichiarazione Irap, le dovute variazioni.
Poiché il valore di mercato non è univoco, è possibile che l’Amministrazione rettifichi l’importo dichiarato; ma su indicazione dell’Ocse, è stato introdotto un regime premiale per i contribuenti (articolo 1, comma 6, Dlgs 471/1997). In particolare, è previsto che il residente non venga sanzionato per infedele dichiarazione qualora, nonostante gli Uffici rettifichino i prezzi di trasferimento, predisponga, per ogni periodo d’imposta, il fascicolo documentale individuato dal provvedimento del 29 settembre 2010 e lo consegni all’amministrazione, previa apposita richiesta.
Ai fini della non applicazione delle sanzioni, dalla documentazione devono risultare tutte le informazioni utili per individuare i criteri utilizzati nella determinazione del transfer price. Come chiarito dalla circolare 58/E/2010, il regime premiale è esteso anche alle rettifiche operate al valore della produzione netta e quindi all’Irap.
Si precisa che per accedere al regime, il contribuente deve comunicare in dichiarazione la detenzione della documentazione, non essendo sufficiente la mera predisposizione. Non essendo previsto nel modello Irap alcun campo per ottemperare tale adempimento, si ritiene che, anche ai fini dell’imposta regionale, valga la comunicazione fatta nel quadro RS, ai fini Irpef/Ires.

Le puntate precedenti del Focus Irap:

15 febbraio - Le deduzioni forfettarie più elevate trovano spazio nel modello

16 febbraio - La decisione di trasformare in credito l’eccedenza Ace è irrevocabile

17 febbraio - Per imprese individuali e società di persone due vie di calcolo della base imponibile

La dichiarazione Irap 2017

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