Adempimenti

FOCUS REDDITI PF/Ace, il rigo RS37 chiede gli importi totali degli incrementi del capitale proprio

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di Giovanni Petruzzellis

La legge di Bilancio 2017 ha modificato in più parti l’articolo 1 del Dl 201/2011 in materia di Ace. L’intervento più significativo è costituito dall’equiparazione, disposta dall’articolo 1, comma 550, delle regole di calcolo dell’agevolazione per gli imprenditori individuali e le società di persone in contabilità ordinaria a quelle previste per le società di capitali, con decorrenza già a partire dal 1° gennaio 2016.

Per tali soggetti si ricorda che, ai fini del calcolo dell’Ace, trova applicazione un meccanismo di calcolo «incrementale», dove la variazione in aumento di capitale proprio che assume rilevanza agli effetti della disciplina è rappresentato dall’incremento rispetto al patrimonio netto esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010, con esclusione dell’utile di esercizio. L’incremento di capitale proprio cui applicare il rendimento figurativo, nello specifico, è rappresentato dalla differenza tra i componenti positivi (conferimenti in denaro, utili accantonati a riserva, con esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili) e le riduzioni di patrimonio netto, a seguito di attribuzioni ai soci effettuate a qualsiasi titolo.

Fino al periodo d’imposta 2015 i soggetti Irpef in contabilità ordinaria determinavano la base di calcolo dell’agevolazione semplicemente applicando il coefficiente di rendimento nozionale sull’intero patrimonio netto esistente al termine di ciascun esercizio e, quindi, senza tener conto di un patrimonio netto iniziale di partenza, né degli incrementi netti realizzati in ciascun periodo d’imposta («metodo del patrimonio netto contabile»).
Tale criterio era decisamente più favorevole rispetto a quello stabilito per i soggetti Ires, prevedendo il computo dell’agevolazione su tutte le riserve di utili senza le limitazioni specifiche previste per le società di capitali.

Nel recepire le novità della legge di Bilancio, che come già accennato si applicano in via retroattiva a decorrere dal 2016, il modello Redditi 2017 modifica in misura significativa il rigo RS37 dedicato all’agevolazione Ace. In particolare in colonna 1, laddove nella modulistica dello scorso anno andava indicato l’ammontare del patrimonio netto esistente alla fine dell’esercizio, da quest’anno è richiesta l’indicazione dell’ammontare complessivo degli incrementi del capitale proprio, alla stregua di quanto previsto per i soggetti Ires.

L’importo dei decrementi va specificato in colonna 2. Il risultato della differenza tra le prime due colonne va poi riportato nella colonna 4, al netto delle eventuali riduzioni derivanti dalle disposizioni antielusive previste dal Dm 14 marzo 2012 (colonna 3). Il patrimonio netto risultante dal bilancio dell’esercizio va indicato, includendo l’utile o la perdita dell’anno, nella colonna 5. Il rendimento nozionale pari al 4,75% andrà quindi calcolato sul minore tra gli importi di colonna 4 e di colonna 5 (da indicare in colonna 6), se di segno positivo. Le istruzioni specificano che in caso di patrimonio netto negativo la colonna 6 non va compilata in quanto non sussiste alcuna variazione in aumento del capitale proprio.

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