Adempimenti

Fondi pensione, nel quadro RW le prestazioni ai piloti residenti

La risposta 150/2020 sulle prestazioni complementari inglese a un soggetto che risiede in Italia

di Antonio Longo

L’istante è residente fiscale italiano e lavora come pilota per una compagnia con sede legale nel Regno Unito e sede operativa in Portogallo. La compagnia ha istituito nel Regno Unito un fondo pensione integrativo cui il pilota ha aderito versando un contributo volontario al quale la compagnia ha aggiunto un contributo del 50%. Per via della Brexit, l’istante sta valutando di trasferire la propria attività lavorativa in Italia e di optare per la capitalizzazione della posizione previdenziale maturata, avendo raggiunto i requisiti di età. Alle Entrate si chiedono chiarimenti circa il regime fiscale in Italia della prestazione pensionistica.

L’Agenzia affronta preliminarmente il tema della territorialità dell’imposizione in relazione alla retribuzione ordinaria percepita dal pilota. In specie si applica l’articolo 15, par. 3, della Convenzione contro le doppie imposizioni fra Italia e Portogallo: le remunerazioni corrisposte a fronte dell’attività di pilota sono soggette a imposizione concorrente in Italia, Paese di residenza del pilota, e in Portogallo. E ciò nel caso in cui l’attività lavorativa sia svolta esclusivamente in quest’ultimo Stato, così come nell’ipotesi in cui l’attività sia svolta in traffico internazionale e la compagnia abbia la «sede di direzione effettiva» nel paese lusitano. Il rimedio alla doppia imposizione è il riconoscimento – in Italia – di un credito per le imposte assolte all’estero.

Quanto alla prestazione pensionistica erogata al pilota dal fondo inglese in forma di capitale, gli emolumenti devono essere tassati solo in Italia in base all’articolo 18 della convenzione. Si tratta di redditi riconducibili a quelli di lavoro dipendente e, tenuto conto che è intenzione del pilota ottenere le somme in unica soluzione, si applicherà la tassazione separata con obbligo di indicazione in dichiarazione dei redditi in mancanza di sostituto di imposta.

Non rilevano, secondo l’Agenzia, le norme speciali sulle prestazioni di previdenza complementare (Dlgs 252/2005) in quanto applicabili solo per le adesioni effettuate in Italia e per le risorse accumulate e gestite in relazione a tali adesioni. Ne consegue che, qualora il pilota decidesse di destinare il capitale proveniente dal fondo estero a un fondo italiano, l’anzianità di iscrizione decorrerebbe dalla data di ingresso in quest’ultimo per il quale troverebbero applicazione le regole vigenti in materia di fiscalità della previdenza complementare (circolare 70/E/2007).

Da ultimo si segnala un aspetto spesso trascurato: secondo un’interpretazione dell’Agenzia (che invero desta qualche perplessità) la posizione previdenziale individuale organizzata o gestita da enti di diritto estero va indicata nel quadro RW tra le attività «detenute» all’estero, a condizione che le somme non siano state versate per obbligo di legge o per effetto di contratti collettivi nazionali (circolare 38/E/2013).

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