Finanza

Fondo di garanzia per le imprese fino a 5 milioni

Introdotto anche l’accesso alla garanzia Sace per imprese in concordato

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di Alessandro Germani

Il decreto agosto (Dl 104/2020) recentemente convertito in legge ha costituto l’occasione per un restyling di una misura – quella del Fondo centrale di garanzia – che rappresenta uno degli strumenti di maggior riuscita per le imprese in difficoltà per via del Covid-19. Vediamo tali modifiche.
L’articolo 64, comma 1 del decreto prevede il rifinanziamento del Fondo. Questo ha visto un utilizzo massiccio in corso d’anno posto che con una norma transitoria (articolo 13 del Dl 23/2020) è stato innalzato fino al 31 dicembre 2020 a 5 milioni di euro l’importo massimo garantito per impresa, è stato previsto l’accesso automatico e senza valutazione, con garanzia al 100%, per i finanziamenti fino a 30mila euro concessi a piccole e medie imprese e professionisti ed è stata innalzata al 90% la garanzia su una serie di operazioni finanziarie. Il fondo risulta coperto fino al 2022, e il rifinanziamento riguarda gli anni 2023, 2024 e 2025.
In fase di conversione è poi stato introdotto il comma 1-bis per consentire l’intervento in garanzia da parte del Fondo anche in relazione a finanziamenti indirizzati a persone fisiche che operano in ambito finanziario. In pratica si è andata a modificare la lettera m, articolo 13 del Dl 23/20, che faceva esplicito riferimento agli agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e broker iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi. Il nuovo testo normativo fa riferimento alle persone fisiche esercenti attività di cui alla sezione K del codice Ateco. Poiché la stessa ricomprende sia le attività finanziarie sia quelle assicurative, sembra chiaro che la modifica comporti un ampliamento dei soggetti interessati.

Sempre nell’iter di conversione il comma 1-ter è stato introdotto per concedere la garanzia Sace alle imprese in difficoltà. Così l’accesso alla garanzia Sace viene accordato anche alle imprese in concordato con continuità aziendale (articolo 186-bis , Rd 267/42), che hanno stipulato accordi di ristrutturazione del debito (articolo 182-bis, Rd 267/42) o che, in ambito fallimentare, hanno presentato un piano idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa. Ciò a condizione che alla data di presentazione della domanda le relative esposizioni non siano classificabili come deteriorate, non presentino importi in arretrato e il finanziatore, sulla base dell’analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza. Restano comunque escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come sofferenze in base alla disciplina bancaria.

Il successivo comma 3 è invece intervenuto ad ampliare e definire meglio l’intervento in garanzia per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti (articolo 13, comma 12-bis del Dl 23/20). Invece il comma 3-bis introdotto nel passaggio in Senato estende le garanzie del Fondo ex articolo 13 anche alle imprese che abbiano ottenuto, su operazioni garantite dal Fondo stesso, un prolungamento della garanzia per temporanea difficoltà, a condizione che:

•in data anteriore al 31 gennaio 2020 non abbiano esposizioni classificate come inadempienze probabili, scadute o sconfinanti deteriorate;

•ovvero le cui esposizioni classificate come deteriorate prima del 31 gennaio 2020 e oggetto di misure di concessione non siano più classificabili, alla data del 9 aprile, come deteriorate;

•successivamente al 31 dicembre 2019 siano state ammesse a un concordato in continuità, abbiano stipulato accordi di ristrutturazione o presentato un piano attestato purché al 9 aprile 2020 le loro esposizioni non siano classificabili come deteriorate, non presentino importi in arretrato e la banca possa ragionevolmente presupporre il rimborso integrale alla scadenza.

L'articolo 64-bis inserito in conversione chiarisce che le mid cap destinatarie dell’intervento del Fondo abbiano un numero di dipendenti non superiore a 499 determinato sulla base delle unità di lavoro-anno rilevate per l’anno 2019.Infine l’articolo 65 interviene sull’impianto dell’articolo 56 del Dl 18/2020 per prorogare al 31 gennaio 2021 la moratoria relativa alle scadenze delle esposizioni debitorie delle microimprese e delle Pmi, col duplice vantaggio dell’automatismo di questa disposizione, in quanto la proroga opera senza che sia richiesta alcuna formalità, e che ne possano beneficiare anche le imprese che alla data di entrata in vigore del decreto non erano ancora state ammesse alla moratoria.

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