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Fondo per la transizione energetica, per le imprese fino al 75% dei costi 2020

di Paola Bonsignore e Pierpaolo Ceroli

  • Quando Fino alle ore 17 del 23 marzo 2022

  • Cosa scade Accesso al Fondo per la transizione ecologica nel settore industriale

  • Per chi Imprese che hanno sostenuto costi di emissioni indirette nel 2020

  • Come adempiere Domanda Pec utilizzando il modello sul sito web del gestore

1In sintesi

Il ministero della Transizione ecologica con decreto direttoriale del 4 marzo 2022, in attuazione dell’articolo 13, comma 2, del Dm 466 del 12 novembre 2021, ha disciplinato i termini e le modalità di presentazione delle domande per l’accesso al fondo per la transizione energetica nel settore industriale, nonché le modalità di valutazione delle stesse ad opera del soggetto gestore.

Tale aiuto, erogato nella forma di sovvenzione diretta, mira a sostenere le imprese beneficiarie che, nel rispetto di determinate condizioni, hanno sostenuto costi delle emissioni indirette tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020 nella misura massima del 75%, riparametrabile in funzione delle domande accolte e le disponibilità del fondo.

2Le imprese coinvolte

L’articolo 5 del Dm individua tra i soggetti beneficiari del fondo per la transizione energetica nel settore industriale le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica che:
● operano in uno dei settori o sottosettori elencati nell’allegato II degli orientamenti Ets dopo il 2012, con i codici Nace ivi specificati, indipendentemente se appartengono o meno al sistema Eu Ets di scambio quote;
● hanno sostenuto costi delle emissioni indirette tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020;
● hanno sede legale nello Spazio economico europeo;
● hanno sede operativa in Italia;
● sono regolarmente costituite e iscritte come attive nel Registro delle imprese della camera di commercio territorialmente competente;
● sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
● non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà ai sensi degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;
● non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno sulle quali pende un ordine di recupero da parte della Commissione europea;
● abbiano restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero.

3Il beneficio

Le risorse del Fondo in commento, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico rappresentano un aiuto alle imprese beneficiarie erogate nella forma di sovvenzione diretta il cui importo massimo erogabile è determinato dalle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 del Dm 466/2021.

Nello specifico, il calcolo dell’importo massimo dell’aiuto per impianto è determinato applicando la formula indicata al par. 27 lett. a) o b) degli orientamenti Ets dopo il 2012 - a seconda che siano applicabili o meno i parametri di riferimento per l’efficienza del consumo di energia elettrica, di cui all’allegato III della Comunicazione 2012/C 387/06, ai prodotti fabbricati dal beneficiario.

L’intensità massimo dell’aiuto rispetto ai costi ammissibili sostenuti dal beneficiario nel 2020 non potrà essere superiore al 75% degli stessi.

Tale percentuale è la medesima per tutti i beneficiari ritenuti idonei e sarà riparametrata in base al rapporto tra le risorse disponibili nel fondo ed i costi ammissibili globali.

Calcolo dell'importo massimo di aiuto - Comunicazione 2012/C 158/04
“27. L’mporto massimo dell'aiuto per impianto che fabbrica i prodotti oggetto dei settori e dei sottosettori di cui all’allegato II deve essere calcolato in base alla seguente formula: a) se i parametri di riferimento per l'efficienza del consumo di energia elettrica di cui all'allegato III sono applicabili ai prodotti fabbricati dal beneficiario, l'importo massimo dell'aiuto per impianto per i costi sostenuti nell'anno t è uguale a: Amaxt = Ait × Ct × Pt-1 × E × BO dove, AIt è l'intensità di aiuto nell'anno t, espressa in forma frazionaria (es. 0,8), Ct è il fattore applicabile di emissione di CO2 (tCO2/MWh) (nell'anno t), Pt-1 è il prezzo a termine delle quote UE nell'anno t-1 (EUR/tCO2), E è il parametro applicabile di riferimento per l'efficienza del consumo di energia elettrica specifico del prodotto di cui all'allegato III e BO è la produzione di base. Tali concetti vengono definiti all’allegato I; b) se i parametri di riferimento per l’efficienza del consumo di energia elettrica di cui all’allegato III non sono applicabili ai prodotti fabbricati dal beneficiario, l’importo massimo dell’aiuto per impianto per i costi sostenuti nell’anno t è uguale a: Amaxt = Ait × Ct × Pt-1 × EF × BEC dove, AIt è l’intensità di aiuto nell'anno t, espressa in forma frazionaria (es. 0,8), Ct è il fattore applicabile di emissione di CO2 (tCO2/MWh) (nell'anno t), Pt-1 è il prezzo a termine delle quote UE nell'anno t-1 (EUR/tCO2), EF è il parametro di riferimento generico per l’efficienza del consumo di energia elettrica e BEC è il consumo di base di energia elettrica (MWh).
Tali concetti vengono definiti all'allegato I”.

4La cumulabilità

Gli aiuti concessi nell’ambito di questo regime non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, Tfue né con altre forme di finanziamento dell’Unione europea per gli stessi costi ammissibili, se tale cumulo comporta un’intensità dell’aiuto di Stato superiore a quella prevista nelle linee guida Ets del 2012.

5La domanda di accesso

Il soggetto beneficiario al fine di accedere alla misura, dovrà presentare la domanda a decorrere dalle ore 9.00 del giorno 9 marzo 2022 e fino alle ore 17.00 del giorno 23 marzo 2022, inviata a mezzo email Pec all’i ndirizzo fondotesi@pec.acquirenteunico.it, e compilata esclusivamente in lingua italiana e in forma elettronica, utilizzando il modello reso disponibile sul sito web del soggetto gestore (http://www.acquirenteunico.it/fte).

Alla email devono essere allegati:
● il modello di domanda aiuto di Stato in cui indicheranno i dati identificativi del rappresentante legale e dell'impresa, nonché il conto corrente sul quale vorrà aver accreditato l'aiuto;
● la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti di accesso agli aiuti;
● l’allegato Dati impianti e prodotti, in formato MS.XLSX;
● il documento di identità del legale rappresentante;
● copia del contratto di fornitura di energia elettrica per l'anno 2020 che attesti che l’energia sia prelevata dalla rete di distribuzione o di trasmissione nazionale e/o, nel caso di autogenerazione totale o parziale di energia elettrica per il proprio impianto, copia del contratto di fornitura del combustibile acquistato nel 2020;
● nell’ipotesi sia stato dichiarato un incremento sostanziale della capacità così come definito nell'allegato I delle Linee guida Ets 2012, elementi di prova che dimostrino che i criteri relativi ad un incremento sostanziale della capacità sono stati soddisfatti e che tale incremento sostanziale della capacità sia stato verificato e considerato soddisfacente da un verificatore indipendente.

Ogni documento/allegato deve essere, se richiesto, obbligatoriamente firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa per conto della quale si sta inviando la domanda.

6L’istruttoria

Il gestore del fondo ricevute le domande dei beneficiari, procederà alla verifica della completezza e regolarità rispetto alle previsioni normative. In caso di esito positivo, avvierà l’istruttoria tecnica della domanda e se l’aiuto richiesto è superiore ad euro 150mila, applicherà le procedure di acquisizione della documentazione antimafia.

In tale fase, sarà possibile richiedere al beneficiario proponente documenti integrativi o informazioni aggiuntive, concedendo 30 giorni di tempo per fornire le risposte. Il mancato invio delle integrazioni richieste, ovvero l’invio di documentazione non idonea a sanare i motivi ostativi alla concessione dell’aiuto, determina il non accoglimento della domanda.

Entro 90 giorni dalla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande il gestore redigerà una lista delle domande ammesse e non ammesse con motivazione presentate dai soggetti proponenti, e la trasmette al Ministero.

7L’erogazione

Il Ministero, entro 30 giorni dalla ricezione della lista delle domande ammesse a cura del soggetto gestore, adotterà un provvedimento di concessione provvisoria degli aiuti che trasmetterà all’anzidetto soggetto.

Quest’ultimo nel caso in cui ci fossero domande respinte dovrà darne comunicazione al beneficiario via Pec, evidenziando le motivazioni del mancato accoglimento, il quale avrà 10 giorni di tempo per presentare le controdeduzioni.

Viceversa, per le domande accolte il soggetto gestore per conto del Ministero, procederà alla registrazione dell’aiuto individuale per ciascun beneficiario sul Registro nazionale degli aiuti di Stato e, dopo aver sulla base delle risorse disponibili accrediterà l’importo spettante sull’Iban indicato dal beneficiario nell’istanza, notificando il provvedimento via Pec.

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