Contabilità

Fondo perduto, nelle aree di emergenza società neo costituite in standby

Dubbi interpretativi sull’esonero dal requisito del calo del fatturato per chi ha sede in territori con stato di emergenza anteriore al Covid-19

di Luca Gaiani

Dubbio calo del fatturato per le imprese con domicilio nei territori colpiti da emergenze pre-Covid, che si sono costituite dopo la data dell’evento calamitoso. Il decreto rilancio esonera dal requisito del calo del fatturato, ai fini della spettanza del contributo a fondo perduto, i contribuenti che, «a far data» dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno domicilio nei comuni colpiti da tali eventi purché lo stato di emergenza fosse ancora in atto al 31 gennaio 2020. Non è chiaro se la locuzione «a far data» sia tale da escludere dal beneficio i contribuenti con attività avviata successivamente.

L’esonero dal requisito del calo del fatturato per chi ha sede in territori con stato di emergenza anteriore al Covid continua a sollevare dubbi interpretativi. Oltre alle incertezze sull’esatto perimetro delle aree interessate dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019 (si veda il Sole 24 Ore del 23 luglio), non è chiaro l’ambito temporale nel quale il contribuente deve avere domicilio in detti territori.

La norma prevede che l’esonero dal calo del fatturato riguarda chi, «a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso», ha il domicilio in uno dei comuni in questione. Le istruzioni ministeriali al Cfp e la circolare 15/E/2020 hanno ignorato l’inciso «a far data», limitandosi a dire che l’esonero spetta a coloro che hanno il domicilio o la sede operativa in tali comuni, senza indicare alcun ambito temporale.

Inizialmente si era ritenuto che l’esonero dal calo del fatturato spettasse, non solo alle imprese e ai professionisti in attività al momento dell’evento, che in quel momento avevano sede nel comune colpito, ma anche a coloro che hanno aperto la partita Iva dopo tale data collocando la sede nel territorio in esame sin dall’inizio dell’attività e mantenendola fino alla presentazione dell’istanza di Cfp.

La circolare 22/E/2020 (risposta 5.2.) ritorna sull’argomento, esplicitando, per la prima volta, tre condizioni al riguardo:

a) domicilio nel comune colpito dall’evento (si intende al momento di invio dell’istanza);

b) stati di emergenza in atto al 31 gennaio;

c) domicilio stabilito nel comune a far data dall’originario evento calamitoso.

Quest’ultima condizione, letteralmente interpretata, richiederebbe di applicare il calo del fatturato, non solo a chi ha trasferito la sede nel comune interessato dopo l’evento, ma anche a coloro che non avevano sede nel territorio semplicemente perché, al momento dell’evento, non “esistevano” come contribuenti Iva. Il che sembra non essere in linea con le finalità della norma. Anche in questo caso un tempestivo chiarimento definitivo, magari con un semplice comunicato, sarebbe opportuno.

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