Fondo perduto, calo di fatturato misurato sul negozio nel centro storico
Per gli esercizi con più punti vendita valutazione solo<br/>su quelli in zone A. Il limite dei ricavi<br/>è quello complessivo dell'impresa multiattività
Bonus centri storici con calcoli complessi per dettaglianti e imprese che prestano servizi al pubblico ubicati nelle zone A delle 29 città riconosciute ad alta vocazione turistica, se «multi punto» o «multi attività».
I requisiti
Il canale telematico per la presentazione delle istanze attivato lo scorso 18 novembre, resterà aperto fino al prossimo 14 gennaio ma prima di procedere con l’invio occorre districarsi in un sistema che non appare di immediata comprensione.
Il contributo riguarda le attività d’impresa «di vendite di beni o servizi al pubblico» svolte nelle zone A ed equipollenti secondo la definizione del Dm 2 aprile 1968 n. 1444 di 29 città. Per smarcare questo aspetto preliminare, quindi, bisogna verificare comune per comune (rivolgendosi ai competenti Uffici) se l’immobile in cui è svolta l’attività rientri o meno nel centro storico. Occorre, poi, essere un dettagliante o erogare servizi in un luogo aperto al pubblico (ad esempio barbieri e parrucchieri). In quest’ultima definizione, peraltro, diamo per scontato che rientrino anche le attività di somministrazione di alimenti e bevande, bar, pizzerie, ristoranti eccetera. Per i taxisti rileva l’intero territorio comunale. L’agevolazione non interessa le attività professionali mentre dovrebbe riguardare gli enti non commerciali limitatamente alla gestione d’impresa in «esercizi» con i requisiti indicati. Il bonus è fruibile dalle imprese forfettarie (relazione di accompagnamento).
Il calcolo
Ulteriore condizione di accesso è che l’ammontare del «fatturato e corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, degli esercizi di cui al comma 1 dell’articolo 59 del decreto, realizzati nelle zone A», sia inferiore ai 2/3 rispetto al corrispondente dato di giugno 2019. La lettera della norma evidenzia che il contributo riguarda il singolo esercizio tanto è vero che è su di esso che occorre procedere con il riscontro del calo dei volumi per verificare la condizione prevista dal comma 2 dell’articolo 59. Anche le istruzioni e la struttura dell’istanza, peraltro, prevedono la gestione di molteplici esercizi. Per questa via, quindi, sembra si possa concludere che il bonus compete a coloro che gestiscono gli esercizi con le caratteristiche descritte, anche a prescindere da quale sia la loro attività prevalente. Quindi, ad esempio, il grossista o il produttore di beni di Verona con il negozio al dettaglio a conduzione diretta in Piazza Bra, si ritiene possa accedere al contributo in relazione al punto vendita. Come pure il dettagliante con 3 negozi di cui uno in centro storico e 2 in zone non agevolate dello stesso comune, si ritiene possa avere diritto al bonus limitatamente all’esercizio svolto nella zona A.
Il contributo è quantificato applicando una percentuale sul delta negativo di fatturato e corrispettivi di giugno 2020 rispetto a giugno 2019, variabile in funzione dei ricavi del periodo precedente:
• 15% fino a 400 mila euro;
• 10% da 400 mila a un milione di euro;
• 5% oltre un milione di euro.
I ricavi da prendere a riferimento per determinare questa % sono quelli complessivi dell’impresa e non, invece, quelli riferibili al singolo esercizio. In questo senso le istruzioni alla compilazione dell’istanza e le regole mutuate dall’articolo 25 del Dl 34/2020.
Gli interessati, quindi, per calcolare il bonus spettante, dovranno operare un doppio riscontro.
1. Il primo, preliminare e decisivo, sui volumi del singolo esercizio per determinare il calo di fatturato/corrispettivi di giugno.
2. Il secondo, sui ricavi complessivi 2019, per individuare la percentuale da applicare sul calo.
Il comma 4 dell’articolo 59 prevede che il bonus sia comunque riconosciuto ai soggetti beneficiari per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Gli stessi importi minimi spettano a coloro che hanno iniziato l’attività dal 1° luglio 2019 (sempre nelle zone A). Tali importi sembrano letteralmente riferiti al soggetto e non ai singoli esercizi.