Fondo perduto, contributo anche alla società in liquidazione (se la partita Iva è ancora attiva)
Per le imprese individuali che hanno affittato l’unica azienda l’attività viene sospesa e così pure la partita Iva
La data di apertura o di chiusura della partita Iva guida la spettanza del contributo a fondo perduto. L’articolo 25 del decreto rilancio prevede regole differenziate per chi ha avviato l’attività dal 2019, in particolare dal mese di maggio, escludendo inoltre dal bonus chi ha cessato l’attività prima di presentare l’istanza. In tutti questi casi, per stabilire l’esistenza o meno di una attività in corso, occorre avere riguardo alla partita Iva e non all’effettiva operatività dell’impresa o del professionista.
Attività avviate e cessate
L’avvio delle attività a partire dal 1° gennaio 2019 consente ai contribuenti con ricavi inferiori a 5 milioni di accedere al contributo a fondo perduto anche se il fatturato di aprile 2020 non è calato rispetto a quello del corrispondente mese del 2019, spettando, in caso di mancata riduzione, l’importo minimo di 1.000 euro (2.000 euro per i soggetti collettivi). Importo minimo che verrà erogato, in ogni caso, a chi l’attività l’ha cominciata dopo il 30 aprile 2019.
Il contributo non spetta invece ai contribuenti che hanno avviato l’attività dopo il 30 aprile 2020 e neppure a coloro che l’attività l’hanno invece cessata prima di presentare l’istanza telematica.
La rilevanza dell’inizio e della cessazione della attività pone diversi problemi applicativi. La circolare 15/E/2020, per evidenti ragioni di semplificazione, fa coincidere l’esercizio della attività con l’esistenza di una partita Iva ed è dunque al momento di apertura o chiusura di quest’ultima che si deve guardare per risolvere tali problemi.
Un primo caso riguarda società costituite a fine 2018, con la relativa apertura della partita Iva, le quali, per una qualsiasi ragione (fase di start up), hanno iniziato ad operare, emettendo le prime fatture, solo dopo il 30 aprile 2019. Si tratta di soggetti “ordinari” per i quali vale la condizione di calo del fatturato, condizione che non potrà mai essere verificata (fatturato di aprile 2019 pari a zero), salvo farvi rientrare anche chi ha un rapporto zero su zero. Sul punto, però, l’Agenzia non si è espressa e in ogni caso il modello non lo prevede.
Società in liquidazione
Nello stesso senso, spetterà il contributo (minimo) alle società costituite nel mese di aprile 2020 (con partita Iva aperta da tale mese), anche se l’operatività aziendale è realmente avviata da maggio di quest’anno.
Un altro dubbio si pone con riferimento alle società poste in liquidazione prima di trasmettere l’istanza. Lo scioglimento delle società comporta la cessazione di attività di impresa, dovendosi procedere solamente alla liquidazione dell’attivo e alla estinzione delle passività. L’esistenza della partita Iva attiva rende però possibile anche a tali soggetti usufruire del contributo (salvo che per le perdite subite non rientrino tra le imprese in difficoltà al 31 dicembre 2019 secondo gli appositi regolamenti Ue).
Nel caso di imprese individuali che hanno affittato l’unica azienda, l’attività viene sospesa e così pure la partita Iva (uscendo dal regime dei redditi di impresa per entrare in quello dei redditi diversi). Ciò comporta che il contribuente non può dirsi in attività al momento di spedizione della domanda e non può usufruire del contributo. Se però l’affitto (già in essere al 31 dicembre 2018) cessa entro aprile 2020, e l’azienda viene nuovamente condotta dal titolare, il contribuente rientrerà nel bonus potendo essere equiparato ad un’impresa che ha avviato l’attività a partire dal 2019 (contributo minimo sempre spettante).