Fondo perduto, per l’Emilia Romagna tutta la regione è colpita da calamità
L'emergenza al 31 gennaio esonera dalla prova del calo di fatturato: la deroga può essere molto estesa per le ordinanze territoriali
Sul contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del Decreto rilancio la deroga prevista per i comuni colpiti da eventi calamitosi – che pareva marginale in quanto confinata in minime parti del territorio – rischia di acquistare tutt’altra fisionomia, interessando intere Regioni.
È quanto emerge dalla lettura sia della circolare 22/E/2020 che, in particolare, delle delibere del Consiglio dei Ministri del 2019 sullo stato di emergenza causato da alcuni eventi catastrofici che hanno colpito diverse zone del Paese, come dimostra una recente risposta inviata ad un’associazione di categoria dalla presidenza della Regione Emilia-Romagna. Nel frattempo, in una comunicazione agli Ordini del 28 luglio, la Dre Emilia-Romagna afferma, sul tema, di essere «ancora in attesa di ricevere chiarimenti da parte delle strutture centrali». E lo stesso risulta aver fatto ufficiosamente la Dre Lombardia.
Il comma 4, articolo 25 del Dl 34/2020 esonera dal requisito del calo del fatturato e dei corrispettivi, oltre ai soggetti che hanno iniziato l’attività dal 1° gennaio 2019, anche quelli che, a partire dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (31 gennaio 2020). In tali ipotesi, in base al Provvedimento del 10 giugno che ha approvato il modello di istanza:
• se la differenza tra fatturato di aprile 2020 e di aprile 2019 è negativa, a tale differenza si applicano le percentuali fissate in base all’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati nel 2019, fermo restando il riconoscimento del contributo minimo qualora superiore;
• se la differenza tra fatturato di aprile 2020 e di aprile 2019 è positiva o pari a zero, il contributo è pari a quello minimo (1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche).
Questi soggetti, quindi, una volta superati gli altri “paletti” previsti per l’accesso al contributo (tra cui il rispetto del limite di 5 milioni di euro di ricavi/compensi 2019) possono presentare l’istanza anche in situazioni che, normalmente, comporterebbero una preclusione (fatturato di aprile 2020 pari o superiore a quello di aprile 2019).
Sul punto la circolare 22/E/2020 si limita a ricordare che lo stato di emergenza doveva essere in atto alla data del 31 gennaio 2020 e che la lista dei Comuni riportata a pagina 7 delle istruzioni all’istanza è meramente esemplificativa e non esaustiva.
È partita, quindi, la “caccia” alle ordinanze locali, con la speranza che si facesse chiarezza sul perimetro della deroga. Un’associazione di categoria ha chiesto alla Regione Emilia-Romagna di conoscere in quali Comuni alla data del 31 gennaio scorso era stato deliberato (ed era ancora in corso) lo stato di emergenza. Nella risposta, a firma del presidente Bonaccini, si conferma che mentre il perimetro dei Comuni colpiti dal sisma del 2012 e con stato di emergenza ancora vigente è limitato, per le delibere del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2019 e del 2 dicembre 2019 (entrambi di durata annuale) «atteso che in entrambi gli atti non vi sono delimitazioni per Provincia e/o Comune, l’estensione riguarda l’intero territorio regionale». Il che, potenzialmente, coinvolge anche molte altre Regioni richiamate nella delibera del 2 dicembre (peraltro citata anche dalla circolare 22/E). La stessa cosa riguarda la Lombardia, in cui l’ordinanza 499 del 19 luglio 2019 ha prorogato lo stato di emergenza dal 1° agosto 2019 e nel provvedimento sono riportati diversi comuni del mantovano, compreso il capoluogo di provincia, che non sono richiamati nelle istruzioni ministeriali alla compilazione del modello. In tutti questi casi, la richiesta del contributo con gli stessi criteri delle “neo attività” appare legittima.
Siccome l’agenzia delle Entrate non sembra intenzionata a raccogliere in un elenco tutti i territori interessati, sarebbe opportuno che i singoli enti locali – in considerazione del diffuso interesse e della prossima scadenza per l’invio dell’istanza (13 agosto, che slitta al 24 solo per gli eredi) - si facessero parte attiva nel pretendere dal Mef la pubblicazione di un elenco esaustivo, anche per agevolare gli Uffici –ed evitare problemi -in sede di successivo controllo. Nell’attesa, sarebbe opportuno prorogare i termini di invio dell’istanza.
Di sicuro, in una situazione in cui la stesse Dre ammettono di non sapere cosa rispondere a pochi giorni dalla scadenza ultima, si concretizza l’inapplicabilità delle sanzioni per chi, in buona fede, sbaglia, a meno di non voler far retrocedere diverse disposizioni del nostro ordinamento a parole inutili scritte sulla sabbia.