Fondo perduto, domande dal 15 giugno: nel calcolo del fatturato anche la vendita di beni strumentali
Le Entrate hanno diffuso modello e istruzioni: invio fino al 13 agosto ma per gli eredi fino al 24 agosto
Pronta l’istanza per richiedere l’erogazione del contributo a fondo perduto, che dovrà essere trasmessa in via telematica a partire dal pomeriggio di lunedì 15 giugno. Nella tarda serata del 10 giugno, l’agenzia delle Entrate ha reso disponibile, sul proprio sito internet, il provvedimento che regola la modulistica, i termini e le modalità di predisposizione delle domande per il contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 25 del decreto rilancio (Dl 34/2020), unitamente alle relative specifiche tecniche.
Il perimetro soggettivo
Il contributo spetta ai contribuenti con partita Iva, salve alcune esclusioni soggettive, che hanno conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 5 milioni e che, nel mese di aprile 2020, hanno rilevato un fatturato inferiore ai due terzi di quello di aprile 2019. Per chi ha iniziato l’attività nel 2019, quest’ultimo requisito non è richiesto.
Il calcolo del fatturato
Come riportano le istruzioni al modello per la compilazione dei campi riferiti all’ammontare del fatturato e dei corrispettivi valgono una serie di indicazioni:
●devono essere considerate tutte le fatture attive (al netto dell’Iva) con data di effettuazione
dell’operazione compresa tra il 1° e il 30 aprile, comprese le fatture differite emesse nel
mese di maggio e relative a operazioni effettuate nel mese di aprile;
• occorre tenere conto delle note di variazione (articolo 26 del Dpr 633/1972), con data aprile;
• i commercianti al minuto e gli altri contribuenti (rticolo 22 del Dpr 633/1972), devono considerare l’ammontare globale dei corrispettivi (al netto dell’Iva) delle operazioni effettuate nel mese di aprile;
• concorrono a formare l’ammontare del fatturato anche le cessioni di beni ammortizzabili;
• nei casi di operazioni effettuate in ventilazione ovvero con applicazione del regime del
margine ovvero operazioni effettuate da agenzie di viaggio, per le quali risulta difficoltoso
il calcolo delle fatture e dei corrispettivi al netto dell’Iva, l’importo può essere riportato
al lordo dell’Iva (sia con riferimento al 2019 che al 2020);
• per i soggetti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini Iva, come ad esempio le cessioni
di tabacchi, giornali e riviste, all’ammontare delle operazioni fatturate e dei corrispettivi
rilevanti ai fini Iva.
Il dato dei ricavi o compensi
Le istruzioni alla modulistica approvata con il provvedimento del 10 giugno indicano i campi delle dichiarazioni dei redditi riferite al 2019 da cui si trae il dato relativo ai ricavi o compensi da confrontare con la soglia di 5 milioni.
La trasmissione
Il provvedimento stabilisce che le istanze potranno essere predisposte mediante un software reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia (o da operatori specializzati) e trasmesse (anche mediante intermediari) attraverso i canali telematici del fisco (Entratel), oppure mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale «Fatture e corrispettivi». La trasmissione potrà essere effettata a partire da lunedì 15 giugno (dal primo pomeriggio, come precisato dal comunicato stampa delle Entrate) e fino al 60° giorno successivo, cioè al 13 di agosto. Se il richiedente è un erede che continua l’attività del defunto, il canale di trasmissione si apre invece dal 25 giugno e termina al 24 agosto.
Nel periodo previsto per la trasmissione, i contribuenti possono inviare istanze sostitutive di quelle già inviate, oppure trasmettere una apposita revoca dell’istanza, da intendersi come rinuncia totale al contributo. La rinuncia può essere trasmessa anche oltre il termine ultimo per l’invio delle istanze.
L’antimafia
Qualora il contributo spettante (calcolato in base a specifiche percentuali applicate al calo del fatturato, per classi di ricavi 2019) sia di importo superiore a 150 mila euro, il modello della istanza, comprensivo dell’autocertificazione antimafia, è predisposto in formato Pdf, firmato digitalmente e inviato esclusivamente via Pec (all’indirizzo: Istanza-CFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it). Non saranno accettate Pec con allegate istanze non firmate digitalmente. Anche le rinunce ad istanze per importi superiori a 150 mila euro, si inviano via Pec e con modello firmato digitalmente.
L’attività iniziata entro il 30 aprile 2020
Il contributo spetta anche ai contribuenti che hanno iniziato l’attività nel 2020, ma non oltre il 30 aprile. In ogni caso, il contributo non spetta a chi ha cessato l’attività alla data di trasmissione dell’istanza.
Per i contribuenti che hanno avviato l’attività dal 1° gennaio 2019, per i quali il contributo non richiede diminuzioni di fatturato (aprile 2020/aprile 2019), il contributo, come prevede il provvedimento, si calcola come segue. Se il fatturato di aprile 2020 è inferiore (per qualunque importo) a quello di aprile 2019, le percentuali previste dal decreto rilancio (20%, 15% o 10% a seconda dell’ammontare dei ricavi o compensi 2019) si applicheranno alla differenza tra i due fatturati. Qualora invece il fatturato di aprile 2020 risulti uguale o maggiore di quello del medesimo mese del 2019, il contributo spetta nella misura minima (1.000 euro per le persone fisiche e 2mila euro per i soggetti collettivi)
Il codice Iban
Il contributo sarà erogato mediante bonifico sul codice Iban indicato nella istanza. L’agenzia verificherà preventivamente la corretta intestazione del codice Iban mediante un software specifico.