Finanza

Fondo perduto fino a mille euro per le start up: al via le domande fino al 9 dicembre

Erogazione solo dopo il via libera della commissione Ue. Verifica preventiva sull’avvio effettivo dell’attività nel 2019

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di Giovanni Parente

Al via le domande di fondo perduto fino a mille euro per le start up, vale a dire per le imprese che hanno aperto la partita Iva nel 2018 ma poi hanno avviato effettivamente l’attività solo nel 2019 in base alle risultanze del registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. A sancire l’apertura del canale telematico delle richieste dal 9 novembre 2021 al 9 dicembre 2021 è il provvedimento 305784/2021 delle Entrate, accompagnato dal modello di istanza e dalle relative istruzioni.

Il contributo a fondo perduto in questione era stato previsto dal primo decreto Sostegni (articolo 1-ter del Dl 41/2021) ed è stato attuato con il Dm Economia del 10 settembre pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 5 novembre. Ma, allo stato attuale, non ha ancora ricevuto il via libera comunitario tanto che il provvedimento delle Entrate precisa espressamente che «l’erogazione del contributo a fondo perduto è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, della quale verrà data comunicazione sul sito internet dell’Agenzia».

I destinatari della misura

Il contributo per cui sono stanziati complessivamente 20 milioni di euro è diretto alle imprese che hanno aperto partita Iva ma hanno avviato l’attività nel 2019 in base a quanto risulta dal «registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura», ai quali non spetta il contributo previsto dall’articolo 1 del decreto Sostegni in quanto l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 non è inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.

Non possono beneficiare del contributo i soggetti la cui partita Iva risulti non attiva alla data di entrata in vigore del decreto (23 marzo 2021), gli enti pubblici (articolo 74 del Tuir), gli intermediari finanziari e società di partecipazione (articolo 162-bis del Tuir). I contributi, invece, spettano anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

La trasmissione delle istanze

Le istanze telematiche vanno trasmesse dal 9 novembre al 9 dicembre. Oltre ai dati identificativi del soggetto richiedente e del suo rappresentante legale qualora si tratti di un soggetto diverso dalla persona fisica, la domanda contiene la dichiarazione dell'ammontare dei ricavi o compensi del secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto, l'Iban del conto corrente intestato al codice fiscale del soggetto che ha richiesto il contributo e il codice fiscale dell'intermediario eventualmente delegato alla trasmissione. L'istanza deve contenere anche le dichiarazioni relative all'eventuale superamento dei limiti degli aiuti di Stato e alla sussistenza degli ulteriori requisiti definiti dalle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary framework della Commissione Ue.

L’importo spettante

L'agenzia delle Entrate determina il contributo sulla base delle informazioni contenute nell'istanza. Il soggetto richiedente può scegliere, irrevocabilmente, se ottenere il l contributo come accredito sul conto corrente bancario o postale a lui intestato o come credito d'imposta da utilizzare in compensazione con il modello F24.

Il contributo è previsto nella misura massima di mille euro. Ma l’importo da accreditare agli operatori dipenderà dal rapporto tra il limite complessivo di spesa stabilito per norma e l'ammontare complessivo dei contributi relativi alle istanze accolte.

I controlli preventivi

Prima di effettuare l'accredito, l'agenzia delle Entrate effettua una serie di controlli sui dati presenti nell'istanza e i dati presenti in Anagrafe Tributaria al fine di individuare anomalie e incoerenze che determinano lo scarto dell'istanza.

Tra i controlli vi è quello della verifica dell'inizio dell'attività d'impresa nel corso del 2019 in base alle risultanze del registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. La verifica è effettuata mediante un servizio messo a disposizione da Unioncamere.

È prevista inoltre la verifica che il conto corrente sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice Iban, sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente. La verifica è effettuata mediante un servizio realizzato da PagoPa Spa con la quale l'Agenzia delle entrate stipula specifico accordo.

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