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Fondo perduto, istanza in autotutela ultima chance

La richiesta di correzione deve essere inviata entro il 13 agosto o entro il 24 agosto per gli eredi

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di Giuseppe Morina e Tonino Morina

Per gli esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita Iva, salvo proroghe, scade domani, 13 agosto 2020, il termine per chiedere il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34. C'è tempo fino al 24 agosto 2020 per i contribuenti che chiedono il bonus nella qualità di erede che continua l'attività per conto del soggetto deceduto.

È rimasto dunque senza soluzione il “problema” dei contribuenti che, dopo aver ricevuto il contributo, si sono accorti di avere indicato dati sbagliati che hanno comportato un minore accredito. Una nuova istanza si può inviare solo se non è stata emessa la ricevuta di accoglimento dell'istanza precedente.

Il sistema di controllo dell'agenzia delle Entrate sulle istanze presentate non permette di rettificare o annullare un'istanza precedentemente inviata con dati errati che, però, è stata accolta e “liquidata”. È invece possibile inviare una nuova istanza, che sostituisce quella o quelle precedentemente inviate, se nessuna ha già ottenuto la ricevuta di accoglimento (cosiddetta seconda ricevuta) oppure se i precedenti invii sono stati tutti scartati. In attesa di chiarimenti da parte delle Entrate, i contribuenti, che hanno ricevuto un accredito inferiore e non possono inviare una nuova istanza, è bene che si facciano parte diligente, segnalando l'anomalia alla stessa Agenzia.

La segnalazione è bene farla entro i termini di scadenza, cioè entro il 13 agosto, o entro il 24 agosto 2020 per chi chiede il bonus nella qualità di erede che continua l'attività per conto del soggetto deceduto, presentando un'istanza cartacea in autotutela via posta elettronica certificata all'agenzia delle Entrate di competenza, chiedendo il riconoscimento del maggior contributo spettante in base ai dati corretti. D'altra parte, per la stragrande maggioranza, si tratta di dati in possesso della stessa Agenzia, che sono facilmente verificabili e non più modificabili. Magari potrà passare qualche giorno in più rispetto ai tempi di norma previsti per il riconoscimento del contributo, ma è certo che non può essere in alcun modo penalizzato il contribuente che ha sbagliato in buona fede.

Il doppio requisito
Il contributo a fondo perduto spetta se sono soddisfatti due requisiti. Il primo consiste nell'avere conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 5milioni di euro. Il secondo requisito è che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'analogo ammontare del mese di aprile 2019.

Le eccezioni
Ci sono due eccezioni a questa regola generale: la prima, nel caso di contribuente che ha iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 (il contributo spetta, a prescindere dal calo del fatturato). La seconda eccezione riguarda i contribuenti con domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale), ancora in emergenza al 31 gennaio 2020, dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus. Ai beneficiari, che soddisfano cioè i due requisiti chiesti dalla norma, il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a 2mila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.