L’esenzione fiscale è aiuto di Stato solo se dà vantaggi selettivi
Il fatto che solo i soggetti che soddisfano le condizioni di un’esenzione possano beneficiarne non è di per sé sufficiente a considerarla selettiva
Un’esenzione fiscale generale e astratta non costituisce un aiuto di Stato anche quando le condizioni dell’esenzione restringono la platea dei destinatari, a condizione che non conferiscano un vantaggio selettivo. Questo l’importante principio, di stimolo ai legislatori nazionali, stabilito dalla Corte di Giustizia UE con la sentenza C-453/23 in cui affronta le circostanze in cui un’agevolazione fiscale (nello specifico un’esenzione) possa essere considerata selettiva e pertanto in contrasto con ...