Adempimenti

Fondo perduto, lo stato di emergenza nel labirinto delle delibere

Per evitare la prova del calo di fatturato occorre rintracciare le varie ordinanze locali

Armarsi di pazienza e “spulciare” le ordinanze i provvedimenti dei commissari delegati per i singoli territori dalle ordinanze del capo dipartimento della Protezione civile. Anche il documento di ricerca pubblicato ieri dal Consiglio nazionale e dalla Fondazione dei dottori commercialisti, purtroppo, giunge a questa conclusione, in merito all’indagine a cui sono chiamati i soggetti che intendono presentare domanda per il contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del decreto Rilancio, al fine di bypassare lo sbarramento imposto dal requisito del calo di almeno un terzo del fatturato/ammontare dei corrispettivi di aprile 2020 su aprile 2019.

L’approfondimento delinea puntualmente la disciplina , a partire dall’articolo 7 del Dlgs 1/2018 che indica le diverse tipologie di eventi emergenziali di protezione civile (quelli che determinano lo stato di emergenza sono solo indicati alla lettera c).

Lo studio ricorda che la norma richiede che i soggetti coinvolti abbiano il domicilio fiscale o la sede operativa nei territori così individuati “a far data” dall’insorgenza dell’evento calamitoso, il che sembra mettere fuori gioco i soggetti costituiti o trasferiti dopo l’evento. La situazione va indicata nei campi del modello di istanza.

Per comprendere l’estensione del fenomeno basti ricordare che la delibera del Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018 (poi prorogata per altri 12 mesi con delibera del 21 novembre 2019, per gli eventi meteorologici del 2 ottobre 2018), riguarda i territori di dieci regioni e due province autonome. Per ogni Regione occorre poi approfondire. Il documento di ricerca cita per la Sicilia le deliberazioni di Giunta 201/2019 e 386/2019, mentre per le altre regioni rinvia alle ordinanze dei commissari delegati nominati dai provvedimenti di protezione civile (generalmente si tratta dei presidenti delle Regioni).

Per i Comuni del mantovano, ad esempio, l’ordinanza è la 499/2019 della Regione Lombardia (terremoto del 2012). Rintracciare le varie ordinanze e inquadrare i territori coinvolti non è certo semplice, senza considerare che in alcuni casi (ad esempio l’Emilia-Romagna) è la Regione stessa a sostenere l’estensione all’intero territorio regionale. Difficile, se non impossibile, in questo modo, poter organizzare la corretta predisposizione delle istanze nei pochi giorni lavorativi che mancano alla scadenza del 13 agosto.

L’approfondimento ricorda che l’ottenimento indebito del contributo è soggetto a sanzioni, non solo tributarie ma anche penali, di tutto rilievo.

Giova però osservare che, al di là del requisito del dolo, il comma 2 dell’articolo 316-ter del Codice penale – richiamato dal comma 14 dell’articolo 25 del decreto Rilancio – prevede la sola sanzione amministrativa (da 5.164 a 25.822 euro, e comunque entro il triplo dell’importo incassato) per somme percepite inferiore a 4mila euro, per cui in presenza del contributo minimo la sanzione penale non scatta mai.

Con la conversione del Dl 34/2020 anche il comma 5 dell’articolo 28 prevede la stessa agevolazione ai fini del tax credit locazione, per cui, ai fini della spettanza di questo beneficio senza il requisito del calo di fatturato, si applicano gli stessi ragionamenti (e vi sono gli stessi problemi) del contributo a fondo perduto.

Intanto sul fondo perduto continua il pressing dei professionisti che sono stati esclusi dal beneficio: le rappresentanze degli Ordini, Cup e la Rete dei tecnici, sollecitano un’estensione per sanare la disparità di trattamento di questi lavoratori autonomi.

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