Fondo turismo del Dl Rilancio ancora fermo ai blocchi di partenza
Le disposizioni attuative dello strumento pensato dal ministero dei Beni culturali non sono state approvate
L’articolo 178 del Dl 34/2020 (decreto Rilancio, convertito dalla legge 77/2020) ha istituito un fondo, con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro nel biennio 2020-2021 a valere sulle risorse del ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo (Mibact), destinato a “proteggere” le strutture turistico-ricettive durante l’attuale periodo di crisi conseguente alla pandemia. Tuttavia, ad oggi le disposizioni attuative per l’operatività di questa misura sono ferme al palo.
La creazione del fondo
Ma andiamo con ordine. Il citato articolo 178 del decreto Rilancio ha istituito un fondo finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento, gestiti da società di gestione del risparmio, in funzione di acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati ad attività turistico-ricettive.
Si tratta del cosiddetto “Fondo turismo”, che parte con una dotazione di 50 milioni per il 2020, più altri 100 in arrivo nel 2021. Come spiegato dal ministro dei Beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini, si tratta di una misura che prevede l’intervento, come soggetto promotore, di Cassa depositi e prestiti, con l’obiettivo di evitare che hotel e strutture ricettive messe in crisi dalla pandemia siano oggetto di scalate dall’estero o finiscano nel mirino di soggetti poco trasparenti.
Come funziona
Il target dell’investimento è in particolare rappresentato dagli alberghi storici e iconici localizzati su tutto il territorio nazionale. Il meccanismo previsto dalla norma, però, prevede che Cassa depositi e prestiti non entrerà direttamente nel capitale delle imprese, ma si limiterà a sottoscrivere quote o azioni di fondi di investimento istituiti appositamente per operazioni di valorizzazione e ristrutturazione delle strutture ricettive.
In ogni caso, ha sottolineato il ministro, l’obiettivo del Fondo non è rappresentato dal mantenimento di un controllo pubblico di lungo periodo, ma soltanto dalla volontà di traghettare le imprese turistico-ricettive durante la crisi. Sarà infatti prevista una modalità attraverso la quale gli attuali proprietari potranno esercitare il diritto di riacquisto lungo un arco di tempo congruo rispetto alle stime di ripresa del mercato ricettivo internazionale.
L’attuazione mancata
La norma affida ad un decreto del ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo, adottato di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze, le modalità e le condizioni di funzionamento del Fondo turismo, comprese le modalità di selezione della società di gestione del risparmio che si occuperà della gestione del Fondo (cui è riconosciuto un corrispettivo annuo nel limite massimo di 200.000 euro per l’anno 2020).
Tuttavia, ad oggi le disposizioni attuative non sono state approvate, con la conseguenza che la misura risulta ferma ai blocchi di partenza. E dato che la crisi del settore turistico morde già da diversi mesi, ulteriori attese rischiano di vanificare i pur meritevoli obbiettivi perseguiti dalla norma.
Agnese Menghi e Pierpaolo Ceroli, Agnese Menghi e Pierpaolo Ceroli
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