Adempimenti

Forfettari, la fattura elettronica tardiva non fa perdere il regime premiale

L’Agenzia nell’interpello 520: può essere sanata la violazione dell’emissione del documento cartaceo

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di Alessandra Caputo

Il contribuente forfettario che, per errore, emette una fattura cartacea in luogo di quella elettronica non perde il regime premiale di riduzione del periodo di accertamento, a condizione che sani la violazione. È quanto affermato dall’agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 520 del 29 luglio.

L’articolo 1, comma 3 del Dlgs 127/2015 esonera i contribuenti che applicano il regime forfettario dall’obbligo di emissione della fattura elettronica (mentre resta obbligatoria quella nei confronti della pubblica amministrazione). Al fine di incentivare comunque l’emissione di documenti elettronici da parte dei contribuenti forfettari, il comma 74 della legge 190/2014 (come modificato dal comma 692 della legge 160/2019) prevede uno specifico regime premiale. Ferma restando la possibilità di emettere documenti cartacei per la certificazione delle loro prestazioni, i forfettari che emettono fatture elettroniche possono beneficiare della riduzione del termine di accertamento di un anno. Pertanto, il termine per la notifica dell’avviso di accertamento, che a norma dell'articolo 43 del Dpr 600/1973 coincide con il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi, per i forfettari che si avvalgono della fatturazione elettronica è anticipato al 31 dicembre del quarto anno successivo.

Nel caso oggetto della risposta di ieri, un contribuente forfettario, pur avendo scelto di certificare i propri corrispettivi mediante emissione di fatture elettroniche proprio al fine di beneficiare del regime premiale, aveva emesso un documento cartaceo e dimenticato di inviare il documento elettronico entro il termine di 12 giorni previsto dall'articolo 21 del Dpr 633/1972. La fattura era stata inviata in ritardo e chiedeva quindi se tale circostanza potesse essere d’ostacolo alla fruizione del regime premiale stante il dato letterale della norma che concede il beneficio a chi emette esclusivamente documenti elettronici.

Nella risposta l’Agenzia ricorda che la tardiva emissione di una fattura non soggetta ad Iva è una violazione sanabile e comporta l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 6, comma 2 del Dlgs 471/1997 (da 250 a 2.000 euro), che può essere ulteriormente ridotta mediante ricorso all’istituto del ravvedimento operoso.Adottando questa soluzione, il requisito del «fatturato costituito esclusivamente in formato elettronico» è comunque verificato; l’invio, seppur in ritardo, della fattura elettronica consente di considerare il documento cartaceo emesso nei confronti del cliente come una mera quietanza dell’importo versato, priva di rilevanza fiscale, salvando così il regime premiale.

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