Forfettari, per il fondo perduto conta la data di emissione della fattura e non l’incasso
Le differenze con il regime ordinario: l’Agenzia non possiede i dati di e-fatture e Lipe e per i controlli successivi potrebbe procedere a verifiche documentali
Anche i contribuenti in regime forfettario sono chiamati a considerare le fatture al momento della loro emissione e non dell’incasso per i dati dell’ammontare medio 2020 e 2019 da mettere a confronto nella richiesta del nuovo fondo perduto. Ad esempio, se il forfettario ha emesso la fattura il 30 dicembre 2020 e l’incasso è avvenuto il 2 gennaio 2021, l’importo andrà considerato nell’ammontare medio relativo al 2020.
Stesse condizioni di accesso
Ma facciamo un passo indietro. L’accesso al contributo a fondo perduto introdotto dal decreto Sostegni (articolo 1 del Dl 41/2021), che si può chiedere telematicamente alle Entrate dal 30 marzo al 28 maggio, è garantito alle stesse condizioni previste per i contribuenti ordinari. È necessario, quindi, che l’ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi del 2020 sia inferiore almeno del 30%, rispetto a quello del 2019. Quanto, invece, all’altro limite dimensionale stabilito (soglia massima di 10 milioni di ricavi/compensi nel 2019) c’è poco da dire, considerato che si discute di soggetti che per restare nel regime forfettario non possono avere più di 65mila euro di ricavi o compensi. In ogni caso le istruzioni alla domanda precisano che nell’indicazione della fascia di ricavi/compensi di riferito va considerato l’importo di cui ai righi da LM22 a LM27 (colonna 3) del modello Redditi 2020 per il 2019.
Il fatturato
Anche per la determinazione del fatturato vanno utilizzate le regole generali. Pertanto dovranno essere considerate tutte le fatture attive, immediate e differite, relative a operazioni effettuate in data compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre del 2019 e del 2020, indipendentemente dall’avvenuto incasso. Vanno computate anche le note di variazione emesse negli stessi periodi temporali.
I controlli
Ciò che differenzia maggiormente i contribuenti forfettari da quelli in regime ordinario è il regime dei controlli cui saranno subordinate le istanze di contributo a fondo perduto. Come chiarito dal provvedimento 77923/2021 delle Entrate, per la verifica della spettanza del contributo verranno effettuate due tipologie di controllo. Il primo, sulla base dei dati presenti nell’istanza e prima dell’erogazione del contributo, per valutare l’esattezza e la coerenza dei dati con le informazioni presenti in Anagrafe tributaria. Il secondo, dopo il pagamento, effettuando ulteriori controlli anche in relazione ai dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici, ai dati delle comunicazioni di liquidazione periodica Iva nonché ai dati delle dichiarazioni Iva.
Solo che i contribuenti forfettari non sono tenuti all’emissione delle fatture elettroniche, non presentano la dichiarazione annuale Iva né le comunicazioni delle liquidazioni periodiche.
Ciò vuol dire che con riferimento a tali soggetti l’Agenzia possiede ad oggi solamente i dati sui ricavi/compensi, peraltro riferiti al solo 2019 (comunicati con la relativa dichiarazione dei redditi), ma nessun dato che aiuti a ricostruire il fatturato. In questo senso l’unica strada percorribile per un eventuale controllo sembra quella della verifica documentale (fatture, registri, eccetera). Verosimilmente di tratterà di controlli successivi all’erogazione, proprio per non compromettere la rapidità dei tempi del riconoscimento.
Michele Brusaterra
Circolari del Sole 24 Ore