Formazione a distanza per commercialisti, crediti solo a chi risponde correttamente al 70% del test di verifica
Vanno utilizzate piattaforme informatiche in grado di tracciare gli accessi e i tempi di fruizione dell’attività e assicurare l’effettiva e continua partecipazione
Il regolamento sulla partecipazione agli eventi e-learning, nell’ambito della formazione professionale continua del commercialista non disciplina, al momento, la distribuzione temporale né il numero dei test di verifica del corso. È quanto risponde il Consiglio nazionale con il Pronto Ordini 28/2023, all’Ordine di Venezia che si è posto degli interrogativi in merito alle modalità operative sull’attribuzione dei crediti formativi delle attività e-learning.
Le attività formative a distanza e gli obblighi formativi
Come prevede il vigente regolamento sulla formazione dei commercialisti le attività formative devono avere ad oggetto:
• le materie inerenti l’attività professionale del dottore commercialista e dell’esperto contabile (articolo 1 del Dlgs 139/2005);
• le materie oggetto delle prove d’esame per l’iscrizione nell’Albo (articolo 46 e 47 del Dlgs 139/2005).
Affinché siano idonee ad attribuire crediti formativi, le attività di formazione a distanza devono essere erogate mediante piattaforme informatiche in grado di tracciare gli accessi e i tempi di fruizione dell’attività formativa e che adottino strumenti di controllo idonei ad assicurare, con un sufficiente grado di certezza, l’effettiva e continua partecipazione del professionista partecipante al corso.
La piattaforma deve prevedere appositi momenti di verifica della presenza, ad intervalli di tempo irregolari, variabili e non prevedibili dall’utente. La piattaforma deve prevedere il rilascio, anche a mezzo posta elettronica, della comunicazione di partecipazione che, oltre ai dati dell’evento, deve riportare l’indicazione dell’Ordine territoriale o del «soggetto autorizzato» organizzatore dell’evento, il nominativo dell’iscritto, il numero di ore di partecipazione, il numero dei crediti formativi conseguiti.
Per l’assolvimento dell’obbligo di formazione l’iscritto nell’Albo dei commercialisti è tenuto ad acquisire in ciascun triennio formativo 90 crediti formativi professionali. Almeno 9 crediti devono essere acquisiti mediante attività formative in materia di ordinamento, deontologia, organizzazione dello studio professionale, antiriciclaggio, tecniche di mediazione (Cfp obbligatori).
Salvo i crediti formativi professionali acquisiti mediante la partecipazione ai corsi di alta formazione realizzati dalle Saf, in ciascun anno l’iscritto deve acquisire minimo 20 crediti formativi professionali mediante le attività formative previste dal regolamento.
Qualora un iscritto acquisisca in un anno più di 20 crediti, quelli eccedenti, compresi quelli speciali, possono essere riportati nel computo di quelli necessari per assolvere l’obbligo formativo triennale, ma non possono sostituire i 20 crediti formativi minimi da conseguire nel corso di ciascun anno formativo.
Il chiarimento del Cndcec
Il Cndcec con il Pronto Ordini 28/2023 evidenzia che, diversamente da quanto avviene per le attività svolte in presenza, i crediti formativi conseguiti tramite le attività formative a distanza sono conseguiti solo se il professionista ha risposto ad almeno il 70% delle domande di verifica della presenza somministrate nel corso dello svolgimento dell’evento.
Il regolamento sulla formazione continua, al momento, non contiene indicazioni puntuali in merito al numero e alla distribuzione temporale dei test di verifica da inserire all’interno dell’attività formativa a distanza. Spetta perciò al soggetto organizzatore del corso stabilire il numero e la ripartizione dei test di verifica sull’intero arco temporale dell’attività formativa realizzata in modo tale da garantire «con un sufficiente grado di certezza» che il professionista partecipante abbia seguito effettivamente e, in maniera continuativa, il corso a distanza.