Franchigia transfrontaliera, la sfida di fatture e contabilizzazioni
I software puntano a individuare tutte le operazioni attive effettuate nei confronti dei cessionari/committenti residenti nei Paesi per i quali si è aderito al regime di franchigia
Con la pubblicazione dei due provvedimenti 460166/2024 e 155649/2025), nonché con l’apertura dal 1° aprile 2025 del canale di trasmissione telematica del modello «Comunicazione trimestrale del regime transfrontaliero di franchigia», si completa il quadro normativo e tecnico per l’adesione al nuovo regime transfrontaliero di franchigia in ambito Iva (si veda l’articolo «Franchigia transfrontaliera, pronto il modello per le comunicazioni»).
Non del tutto chiari sono invece gli eventuali effetti che potrebbe comportare l’adesione a tale regime ai fini delle imposte dirette, circa i quali si auspicano specifici chiarimenti da parte dell’agenzia delle Entrate.
Per la predisposizione e l’invio della comunicazione trimestrale potranno essere utilizzati i software gestionali prodotti dalle società di software associate ad AssoSoftware. I file prodotti prima dell’invio dovranno necessariamente essere sottoposti alle verifiche di conformità mediante il software di controllo dell’agenzia delle Entrate.
L’applicazione
Si ricorda che il regime di franchigia transfrontaliero è applicabile:
- alle piccole attività con sede in Italia, che operano in altri Paesi Ue;
- alle piccole attività con sede in un altro Paese Ue, che operano in Italia.
È possibile adottare il regime di franchigia transfrontaliero qualora il volume d’affari annuo, inteso come il valore totale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, non superi 100.000 euro. Importo eventualmente ridotto per gli Stati che hanno adottato un limite più basso, come ad esempio l’Italia laddove per i soggetti comunitari operanti nel nostro Paese il tetto massimo è di 85.000 euro.
Per aderirvi, occorre comunicare preventivamente all’agenzia delle Entrate del proprio Paese l’intenzione di avvalersi del regime di franchigia nel territorio degli altri Stati in cui l’impresa opera e poi attendere l’autorizzazione di tali Stati, che di regola dovrebbe pervenire entro 35 giorni.
Nel caso di soggetti stabiliti in Italia, l’agenzia delle Entrate assegnerà al soggetto passivo il suffisso Ex, aggiungendolo in coda al numero di partita Iva, da utilizzare solo negli Stati che ammetteranno tale soggetto passivo al regime di franchigia.
La tempistica
Una volta autorizzato, il soggetto passivo dovrà presentare all’agenzia delle Entrate la comunicazione trimestrale entro l’ultimo giorno del mese successivo a ogni trimestre, indicando:
- nel frontespizio, il mese e l’anno di riferimento, il numero di partita Iva seguito dal suffisso Ex, nonché i dati del firmatario e dell’impegno alla presentazione telematica assunto dall’intermediario fiscale;
- nel quadro A, l’imponibile relativo al valore totale delle cessioni e delle prestazioni effettuate nel corso del trimestre nel territorio dello Stato italiano e in ciascuno degli Stati membri per i quali il contribuente è stato ammesso ad applicare il regime di franchigia (ovvero segnalare l’assenza di operazioni nel trimestre), nonché il codice Ateco 2025 dell’attività esercitata.
L’adeguamento dei software
A livello puramente contabile e di fatturazione, l’adeguamento dei software gestionali è in via di completamento al fine di consentire, lato attivo:
- l’emissione delle fatture nei confronti dei cessionari/committenti residenti nei Paesi per i quali si è aderito al regime di franchigia. Queste dovranno recare l’indicazione del regime fiscale RF20, sostitutiva del suffisso «Ex» che non va esplicitamente riportato nella fattura elettronica;
- la contabilizzazione delle fatture emesse, che andrà effettuata tenendo conto che queste non devono essere trattate fatture intracomunitarie e che vengono meno anche gli adempimenti Intrastat.
Lato passivo, invece, qualora la fattura sia emessa da un operatore comunitario in regime di franchigia nei confronti di un cessionario/committente italiano, i software gestionali:
- consentiranno di predisporre ai soli fini esterometro, nel caso di fattura cartacea, il documento di integrazione TD17 per le prestazioni di servizi ricevute oppure TD19 per gli acquisti di beni. Non va utilizzato il TD18 in quanto non si tratta di acquisto intracomunitario;
- consentiranno di effettuarne la contabilizzazione tenendo conto che tali fatture di acquisto non sono soggette a inversione contabile (cessione compensativa o reverse charge) e vengono meno anche in questo caso tutti gli adempimenti Intrastat.
La generalità dei software gestionali permetterà poi di individuare tutte le operazioni attive effettuate nei confronti dei cessionari/committenti residenti nei Paesi per i quali si è aderito al regime di franchigia, riepilogandole in modo tale da rendere agevole la compilazione del modello di comunicazione trimestrale dell’agenzia delle Entrate.
Saranno altresì rese disponibili, in base alle scelte operate da ciascuna software house, apposite funzioni software che consentiranno la predisposizione vera e propria del modello di comunicazione trimestrale e il suo invio tramite il canale Entratel/Fisconline.