Adempimenti

Funzionario al rientro senza RW e Ivafe

immagine non disponibile

di Fabrizio Cancelliere e Gabriele Ferlito

Il neofunzionario Ue che in occasione dell’entrata in servizio trasferisce la propria residenza in Italia continua a considerarsi fiscalmente domiciliato nello Stato Ue di provenienza, in base all’articolo 13 del protocollo sui privilegi e immunità Ue. Con la conseguenza che non sono imponibili in Italia i redditi percepiti all’estero dal funzionario, così come non sono soggetti a Ivafe e non vanno monitorati nel quadro RW gli investimenti mantenuti all’estero. Stesse conclusioni per il coniuge, a condizione che non svolga attività lavorativa. Sono i chiarimenti forniti dalle Entrate nelle risposte a due interpelli, il numero 5 e il numero 7 , sulla portata degli articoli 12 e 13 del protocollo, presentati da un contribuente italiano ex-Aire e dal suo coniuge, entrambi rientrati in Italia in corso d’anno.

Secondo l’Agenzia, la portata dell’articolo 13 – secondo cui il funzionario si considera ancora domiciliato nello Stato di provenienza, – comporta la mancanza del requisito previsto (residenza fiscale in Italia) per l’applicazione dell’Ivafe e degli adempimenti dichiarativi in materia di RW. Conclusioni innovative nel punto in cui confermano la non assoggettabilità Ivafe ed estendono l’esonero dall’RW anche all’ipotesi speculare a quella già disciplinata dall’articolo 38 del Dl 78/2010, riguardante i soggetti che lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia e che si considerano fiscalmente residenti in Italia.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©