Imposte

Fuori campo riparazioni e sostituzioni dai centri Ue

Il corrispettivo di queste operazioni è già compreso nel prezzo di vendita. Ma nei rapporti con l’estero possono sorgere complicazioni

Le riparazioni con eventuale fornitura di pezzi di ricambio (cessioni di beni o prestazioni di servizi) e le sostituzioni gratuite in esecuzione di un obbligo di garanzia legale o contrattuale sono operazioni fuori campo Iva, poiché del relativo corrispettivo si è già tenuto conto nella determinazione del prezzo di vendita (fra le altre, risoluzioni 500655 e 502563/1975).

Questo vale anche nei rapporti con l’estero, compreso il caso in cui sono coinvolti centri di riparazione e logistici dislocati in Italia e in altri Stati Ue. Possono però crescere le complicazioni, come dimostra l’interpello 323/23 che evidenzia una situazione assai complessa e, a dire il vero, non particolarmente nitida anche per l’esistenza di una specifica regolazione dei passaggi di proprietà dei beni (inviati e restituiti).

In particolare, se la società extra-Ue tenuta alla garanzia e dotata di partita Iva nazionale usa un centro di riparazione in Italia cui fa spedire da altro Stato Ue i beni necessari agli interventi in garanzia, può verificarsi l’ipotesi del trasferimento a se stessi e, quindi, della cessione intracomunitaria assimilata (non imponibile) dallo Stato membro di partenza (dove si ritiene che il soggetto debba parimenti essere identificato Iva) all’Italia, paese nel quale è specularmente eseguito l'acquisto intra-Ue assimilato. In tal caso, non sarebbe necessaria l’indicazione dell'operazione nei modelli Intrastat (circolare 13/94).

La situazione uguale e contraria si verifica qualora i pezzi difettosi/non riparabili ritirati siano trasferiti dall’Italia ad altro Stato membro, anche se solo ai fini del loro smaltimento.

Fuori campo Iva (risposta al quesito 5a) sarebbe invece la spedizione dei medesimi beni dall’Italia ad altro Stato Ue nel caso in cui la società non ne (ri)acquisti la proprietà in Italia, ma all’estero. In questa ipotesi, secondo le Entrate, difettando l’onerosità dell’operazione, non esisterebbe una cessione di beni ex articolo 2 del Dpr 633/72. L’affermazione desta qualche perplessità (forse dovuta alla mancata illustrazione dell’intero regolamento contrattuale), dato che, se fosse solo questo il motivo per ritenere il reso del prodotto difettoso come escluso dal campo applicativo dell’imposta, potrebbe allora operare la regola per gli omaggi (con conseguente imponibilità dell’operazione).

In realtà, l’estraneità all’ambito impositivo andrebbe piuttosto ricondotta alla natura stessa dell’obbligo di garanzia, cui sono connaturate sia le spedizioni dei pezzi di ricambio o dei beni nuovi sostitutivi sia le restituzioni di quelli difettosi, senza che in tali operazioni possano ravvisarsi gli estremi di vere e proprie cessioni, onerose o meno.

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