Fuori gioco la notifica affidata a soggetto non qualificato e con relata incompleta
La sentenza 4037/5/2021 della Ctr Sicilia: esclusa la sanabilità se mancano i requisiti minimi indispensabili
È giuridicamente inesistente la notifica dell’accertamento effettuata da soggetto non adeguatamente qualificato, ovvero effettuata da soggetto non dotato, in base alla legge, della possibilità di porre in essere il procedimento notificatorio. Né può applicarsi il principio di sanatoria per raggiungimento dello scopo, a seguito della proposizione del ricorso introduttivo, se non sono rispettate le norme che disciplinano la notifica, in particolare se la relata di notifica è redatta in maniera illeggibile, incompleta e quindi priva dei requisiti minimi indispensabili. Così la Ctr Sicilia, sezione staccata di Catania, con la sentenza 4037/5/21 (presidente Maiorana; relatore Mocciaro).
La vicenda
L’agenzia della Entrate notifica ad un contribuente alcuni avvisi di accertamento inerenti per gli anni dal 2005 al 2008 attraverso i quali ricupera maggiore Irpef, Irap e Iva. Il contribuente si oppone con ricorso introduttivo in Commissione tributaria provinciale, che lo respinge con sentenza depositata il 12 ottobre 2015, ma che il contribuente appella con impugnazione notificata del 5 maggio 2016.
In particolare, sulla base delle relate di notifica egli atti impositivi, ritiene viziata la sentenza con riferimento alla eccepita inesistenza giuridica della notifica degli accertamenti, siccome posti in essere da soggetto non abilitato. Resiste l’agenzia delle Entrate con atto di controdeduzioni depositato il 23 luglio 2020 e la causa viene posta in decisione nel gennaio 2021.
La decisione
Il collegio del gravame ritiene fondate le doglianze dell’appellante con riferimento alla notifica. In particolare il decisum si fonda sulle seguenti argomentazioni.
Dal punto di vista normativo, la notifica dell’accertamento, per essere valida, deve rispettare quanto previsto dall’articolo 60 del Dpr 600 del 1973 – che rimanda agli articoli 137 e seguenti del Codice di procedura civile – ove è precisato che essa deve essere effettuata da messi speciali autorizzati dall’Ufficio emanante ovvero da messi comunali. Ed è da qualificarsi come inesistente, e quindi non sanabile:
a) la notifica dell’atto impositivo effettuata da: soggetto non autorizzato, o da soggetto incompetente;
b) la notifica mancante della sottoscrizione o quando è impossibile risalire all’ufficio di appartenenza.
Dal punto di vista documentale, poi, le relate di notifica risultano essere state compilate in maniera incompleta ed illeggibile atteso che non è possibile individuare il messo notificatore, ovvero risalire all’ufficio di appartenenza.