Il CommentoControlli e liti

Giustizia tributaria, vanno istituite sezioni speciali nelle Commissioni regionali

di Enrico Manzon

La Commissione interministeriale di studio sulla riforma della giustizia tributaria ha formulato due proposte di intervento legislativo ordinamentale sostanzialmente antitetiche. Provo di seguito ad esporre quella che ho sostenuto e le sue ragioni.

Il mandato
A giudizio mio e di alcuni colleghi la Commissione doveva attenersi alla logica del Pnrr, quindi della pronta attuazione, senza rinunciare alla prospettiva ed ovviamente evitando ogni possibile frizione con i principi costituzionali. L’analisi del contenzioso ha dato risposte molto chiare. Negli ultimi anni: il 50% delle liti in primo grado ha un valore inferiore ai 3.000 euro, il 75%, e in appello poco meno del 60%, non supera il valore di 20.000 euro. La soluzione proposta è la modulazione/differenziazione della risposta alla domanda di giustizia, armonizzando i principi costituzionali. In concreto: istituire presso le Ctr una “apposita sezione” per le cause di valore superiore a 25.000 euro e in materie di classamenti catastali, tributi doganali ed accise; comporre queste sezioni con gli attuali giudici tributari che sono magistrati professionali (ordinari, amministrativi, contabili, militari) ovvero docenti universitari di ruolo ovvero avvocati/commercialisti con più di 15 anni di effettivo esercizio della professione; impegnare questi giudici a tempo pieno o almeno prevalente, ma per un periodo limitato (minimo/massimo), con facoltà di rientro nelle rispettive provenienze professionali (sliding doors).

Primo obiettivo, breve periodo: migliorare lo standard medio delle decisioni di appello. Primo dubbio/prima obiezione: il primo grado? Una precisazione: la proposta è prudenziale, non è ragionevolmente possibile nell’immediato drenare maggiori risorse alle magistrature principalmente interessate. L’estensione al primo grado è tuttavia senz’altro fattibile in futuro; su questa direttrice una prima esperienza organizzativa è indubbiamente utile.

Secondo obiettivo, medio periodo: l’esperienza nelle “apposite sezioni” di appello formerà on the job magistrati specializzati che poi alimentano la sezione specializzata tributaria della Corte di cassazione, con costi e tempi limitati. Una prospettiva mai esistita per la Corte, che è invece sempre esistita per le altre materie.

In conclusione, poche norme legislative, un’attività amministrativa di attuazione e un impegno finanziario non particolarmente rilevanti, tempi contenuti, per un intervento efficace, polifunzionale, con prospettive di implementazione ulteriore, senza stravolgere l’esistente, ma consolidandolo.

Quanto alla situazione critica della sezione tributaria della Cassazione, le misure ipotizzate sono di due tipi: processuale e ordinamentale.

Le prime: rinvio pregiudiziale ossia la facoltà per le Ctp e Ctr di rimettere alla Corte una questione di diritto che, allo stesso tempo, abbia le caratteristiche della novità, della rilevanza e della potenziale serialità e, in analogia, il ricorso del Procuratore generale presso la Corte nell’interesse della legge. Obiettivo: dare una risposta all’esigenza di sollecito intervento giurisprudenziale, orientare on time gli enti impositori ed i contribuenti, prevenire/limitare il contenzioso, in particolare i flussi dei ricorsi per cassazione, liberando la funzione di nomofilachia tributaria.

La seconda: “assumere a tempo pieno” i 25 magistrati del Massimario applicati part time presso la sezione tributaria della Corte (ex legge di bilancio 2018) quindi riempimento immediato dell’organico della sezione medesima (recentemente elevato da 35 a 50 consiglieri, +46%).

Chiaro che senza un intervento – forte - sullo stock dei ricorsi (definizione agevolata delle liti), dette misure non possono che avere un impatto depotenziato e non risolutivo. Questo è tuttavia terreno esclusivo della politica.

I principi costituzionali, le due “filosofie” della giurisdizione
Le proposte qui illustrate hanno la premessa/pregiudiziale di non entrare in tensione con alcuno dei principi dettati dalla Carta.

In ultima analisi, le soluzioni principali alternative uscite dalla Commissione della Cananea riflettono due - ben distinte - impostazioni teoriche, sulla giurisdizione in generale, su quella tributaria in particolare. In sintesi: specialità, come valore assoluto e totalizzante, vs specializzazione, come valore rilevante, ma relativo.

Sono due - alternativi - modi di predeterminare e cifrare la qualità dei giudici e delle loro decisioni. La mia preferenza va decisamente al secondo.