Contabilità

Gli accantonamenti sono indeducibili

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di Giorgio Gavelli e Fabio Giommoni

Ai fini fiscali, l’articolo 107, comma 4, del Tuir stabilisce che gli accantonamenti ai fondi per rischi e oneri sono generalmente indeducibili, tranne quelli per lavori ciclici di manutenzione e revisione di navi e aeromobili, quelli per oneri relativi ai beni gratuitamente devolvibili allo scadere della concessione e quelli per operazioni e concorsi a premio (comunque nei limiti di deducibilità stabiliti dallo stesso articolo 107).

Gli accantonamenti effettuati nell’esercizio (diversi da quelli deducibili citati in precedenza) devono essere quindi “tassati”, mediante variazione in aumento nella dichiarazione dei redditi e i relativi oneri risulteranno deducibili (mediante variazione in diminuzione) soltanto negli esercizi successivi in cui i relativi costi diverranno certi.

Ma questi principi come si coordinano con l’introduzione della derivazione rafforzata anche per i soggetti Oic (diversi dalle micro imprese), per i quali i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili assumono rilevanza diretta ai fini fiscali? La soluzione è contenuta nell’articolo 9 del Dm 8 giugno 2011 (applicabile anche ai soggetti Oic, diversi dalle micro-imprese, per il richiamo dell’articolo 2 del decreto 3 agosto 2017), il quale stabilisce che ai fini fiscali si considerano “accantonamenti” i componenti reddituali iscritti in contropartita di passività di scadenza o ammontare incerti che presentano i requisiti di cui all’Oic 31, anche se disciplinati da un principio contabile diverso. Inoltre, si ribadisce che sono deducibili solo gli accantonamenti rientranti nei primi tre commi dell’articolo 107 Tuir.

Pertanto, anche qualora l’onere relativo all’accantonamento sia iscritto, sulla base della natura della passività, non nelle voci B.12 e B.13, ma in un altro conto di costo del conto economico, tale classificazione non fa venire meno la natura (fiscale) di “accantonamento”, con la conseguenza che continuerà ad operare la regola di indeducibilità prevista dall’articolo 107, comma 4, del Tuir fino a che i costi non diverranno certi.

Altra questione riguarda il caso in cui la passività potenziale che ha condotto a stanziare un fondo per rischi ed oneri divenga certa prima dell’approvazione del bilancio.

La soluzione è indicata nel documento di ricerca della Fondazione nazionale commercialisti intitolato “La fiscalità delle imprese Oic adopter” (giunto alla quarta versione), secondo il quale, poiché in base alle regole contabili (si veda l’ articolo a fianco), la definizione dell’onere nell’esercizio successivo comporta unicamente l’adeguamento dell’importo del fondo al 31 dicembre, ma l’accantonamento resta iscritto come tale (e non diventa “debito”), allora, in virtù di quanto previsto dall’articolo 9 del Dm 8 giugno 2011, dal punto di vista fiscale si applica in ogni caso l’articolo 107, comma 4, del Tuir e dunque l’accantonamento resta temporaneamente indeducibile (diverrà deducibile nell’esercizio successivo quando il costo diviene certo).

Tale soluzione è stata confermata in occasione del Forum Sole 24 Ore agenzia delle Entrate del 24 maggio 2018, ove è stato chiarito che poiché, secondo i principi nazionali, lo stanziamento rimane iscritto tra i fondi, anziché essere trasferito nei debiti, il relativo onere resta indeducibile, anche se è divenuto certo e determinato al momento di chiudere il bilancio. Il costo potrà essere quindi dedotto solo nell’esercizio successivo in cui è divenuto certo.

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