Adempimenti

Gli avvisi sulle liquidazioni Iva «sbilanciano» i costi del ravvedimento

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di Riccardo Giorgetti

L'istituto del ravvedimento operoso diventa un’arma spuntata di fronte agliomessi o insufficienti versamenti Ivaa causa dell'accelerazione impressa ai controlli formali a seguito dell'invio delle liquidazioni periodiche. È questa la conclusione a cui di fatto si deve giungere in conseguenza dell’invio delle comunicazioni formali ex articolo 54-bis del Dpr 633/1972 a moltissimi dei contribuenti che non hanno versato, tutta o in parte, l'Iva a debito per il primo trimestre 2017 (si veda Il Sole 24 Ore di ieri).

I contribuenti, con la notifica dell'avviso di irregolarità, non hanno più la possibilità di ravvedere il dovuto applicando le riduzioni delle sanzioni che, trattandosi di versamenti da effettuarsi entro l'anno, era pari ad un ottavo del minimo, vale a dire, del 3,75%. Ora, invece, dovranno versare, se pagheranno entro 30 giorni (anche tramite rateizzazione), la sanzione del 10% (un terzo del 30%).

Come stabilito dall'articolo 13, comma 1-ter del Dlgs 472/1997, infatti, l'accesso al ravvedimento viene precluso a seguito della notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni inviate ai sensi 36-bis e 36-ter del Dpr 600/1973 (imposte dirette) e 54-bis del Dpr 633/1972 per l'Iva.

Tuttavia, il combinato disposto tra questa causa ostativa e la possibilità da parte delle Entrate di conoscere quasi subito i mancati versamenti Iva, determina una situazione di pesante disparità tra i contribuenti che dichiarano (liquidano) le imposte, ma non eseguono in tutto o in parte i versamenti e coloro che, invece, non le calcolano correttamente.

Nel primo caso la sanzione applicabile è quella per omesso o tardivo versamento (30% dell'importo non pagato), mentre per la seconda ipotesi si tratta di infedele dichiarazione punita con la ben più pesante ammenda che va dal 90% al 180%.C’è però il fondato rischio che chi ha omesso di pagare l'Iva corrisponda una sanzione quasi uguale a quella che incorre un contribuente che ha presentato una dichiarazione non corretta.

Ritornando, infatti, all'articolo 13 del Dlgs 472/1997 si ricorda come la riforma del sistema sanzionatorio, entrata in vigore dal 2015, ha da un lato inserito una maggiore gradualità nelle riduzioni delle sanzioni (da 1/10 ad 1/5) e, dall'altro, ha eliminato la causa ostativa della possibilità del ravvedimento in seguito all'inizio di qualsiasi attività accertativa. Ciò, come detto, ad eccezione del caso dei controlli formali.

Ne discende che un contribuente che non dichiara un reddito o applica erroneamente una regola fiscale può sempre ravvedersi anche quando è iniziato un controllo nei suoi confronti. Addirittura può ravvedere la sua dichiarazione infedele successivamente alla consegna del pvc applicando la sanzione ridotta ad un quinto del minimo.

Se ad esempio l'accesso inizia entro due anni dall'invio della dichiarazione, le eventuali contestazioni, già conosciute o meno, potranno essere sanate versando la sanzione pari a un settimo del minimo. Essendo questa pari al 90% dell'imposta evasa, il contribuente se la caverà con un aggravio del 12,85% (un settimo del 90%) oltre agli interessi. Se attende la formalizzazione dei rilievi nel Pvc, diverrà del 18% (un quinto del 90%).

Dal caso esaminato emerge immediatamente la sproporzione che si è creata rispetto ai contribuenti che non hanno versato l'Iva, presumibilmente per carenza di liquidità, i quali si ritrovano dopo pochi mesi a dover corrispondere una sanzione del 10% come minimo. Ne consegue la necessità di rivedere la norma che considera ostativo al ravvedimento l'arrivo di un avviso bonario.

L'inoltro preventivo della lettera di compliance in così poco tempo non può certo rappresentare una soluzione per coloro che non avevano versato per carenza di fondi. Del resto, già gli stessi erano consapevoli che il mancato versamento sarebbe stato rilevato e quindi avrebbero già da loro provveduto al versamento appena possibile.

Una possibile soluzione potrebbe essere cercata, con la legge di bilancio, nella modifica della riduzione della sanzione prevista per gli avvisi bonari pagati entro 30 giorni: dall'attuale e ormai eccessivo 1/3 si dovrebbe passare, quanto meno, ad un quinto, ossia, pari a quella applicabile dopo la consegna del Pvc.

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