Imposte

Gli investimenti in polizze assicurative riducono la base di calcolo dell’Ace

Risposta 232 delle Entrate. Decisiva la definzione Tuf: i versamenti effettuati devono essere sterilizzati

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di Luca Gaiani

Base Ace da sterilizzare in presenza di polizze che rientrano nella definizione di prodotti di investimento assicurativo prevista dalla lettera w-bis.3 dell’articolo 1 del Tuf (testo unico della finanza). Lo stabilisce la risposta a interpello 232/2022 delle Entrate, che affronta per la prima volta un interrogativo che si pone sin dalla introduzione della nuova ipotesi di riduzione dell’agevolazione ad opera della legge 232/2016.

L’interpello oggetto della risposta 232/2022 riguarda le ricadute, ai fini del calcolo dell’Ace, che si pongono per quelle imprese che hanno investito liquidità mediante sottoscrizione di apposite polizze assicurative.

L’articolo 1, comma 6-bis, del Dl 201/2011 prevede che la base dell’agevolazione non ha effetto fino a concorrenza dell’importo dell’incremento delle consistenze di titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto al saldo esistente a fine 2020. Il quesito sottoposto alle Entrate è se tra gli investimenti da considerare rientrino anche i versamenti effettuati su polizze assicurative.

L’Agenzia sottolinea preliminarmente che il contenuto della norma sopra richiamata è stato illustrato dall’articolo 5 del Dm attuativo del 3 agosto 2017, che ha stabilito che per individuare i titoli non partecipativi si deve fare riferimento al contenuto dell’articolo 1, comma 1-bis del Dlgs 58/1998 (Tuf). Tenendo conto della evoluzione della disciplina del settore assicurativo, e della ratio della norma agevolativa, occorre però integrare il suddetto rinvio, estendendolo agli strumenti finanziari indicati dall’articolo 1, comma w-bis.3 del Tuf. Questa disposizione, afferma la risposta 232, definisce quale «prodotto di investimento assicurativo», in base al regolamento comunitario Priips, un prodotto che presenta una scadenza o un valore di riscatto esposti in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato. Non si qualificano come prodotti di investimento assicurativo i prodotti “non vita” nonché i contratti assicurativi vita qualora le prestazioni previste dal contratto siano dovute soltanto in caso di decesso o incapacità per lesione, malattia o disabilità.

Tutte le polizze che, non rientrando nelle descritte esclusioni, sono definibili come prodotti di investimento assicurativo, configurano invece, conclude la risposta 232, investimenti in titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni e vanno computati nel calcolo della sterilizzazione prevista dall’articolo 5, comma 3, del Dm attuativo dell’Ace.

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