Gruppi, azioni proprie senza diritto di voto
Le azioni proprie devono essere considerate «azioni prive dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea generale» ai fini della disciplina della tassazione di gruppo. Pertanto, precisa l’agenzia delle Entrate nella risposta n. 20/2019 pubblicata ieri sul suo sito, la loro presenza assume carattere neutrale per il rispetto del criterio della partecipazione al capitale sociale a agli utili previsto dalla normativa fiscale. La partecipazione si considera infatti «rilevante» quando, congiuntamente, esiste un rapporto di controllo «di diritto», ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), del codice civile e viene superata la soglia del 50 per cento nella «partecipazione al capitale sociale» e nella «partecipazione all'utile» di bilancio.
Sempre ieri sul sito dell’agenzia delle Entrate sono state pubblicate anche quattro risposte ad altrettante richieste di consulenza giuridica.
In particolare, con la risposta a consulenza n. 6/2019 si è stabilito che l’esenzione Irpef riconosciuta agli studenti che partecipano al programma «Erasmus +» per le borse di studio loro attribuite non può essere estesa al personale docente e amministrativo che opera all’interno dello stesso programma.
La risposta n. 7/2019 si occupa invece del trattamento di fine servizio erogato dalle Corporazioni dei piloti dei porti. Secondo le Entrate, tale Tfs può essere trasferito a forme pensionistiche di previdenza complementare in esenzione d’imposta, perché essendo soggetto alla stessa disciplina fiscale prevista per il trattamento di fine rapporto, si applica la disposizione in base alla quale non si considerano anticipazioni le somme e i valori destinati alle forme pensionistiche di cui al Dlgs 124/1993.
Sul rimborso spese di parcheggio è inoltre la consulenza giuridica n. 5. Secondo le Entrate, il rimborso delle spese sotenute dai dipendenti in trasferta al di fuori del territorio comunale va interamente tassata nel caso il datore abbia adottato i sistemi del rimborso forfettario e misto. Se invece si usa il sistema analitico, il rimborso rientra tra le «altre spese» (ulteriori rispetto a quelle di viaggio, trasporto, vitto e alloggio) escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente fino all’importo massimo di 15,49 euro giornaliero (25,82 se all’estero).
Infine,la consulenza giuridica n. 4/2019 riguarda il reddito minimo richiesto per il rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo. Secondo le Entrate, si potrebbe assumere una nozione di reddito più ampia di quella dettata dal Testo unico delle imposte sui redditi, includendo anche entrate che il legislatore, per ragioni sociali o di tecnica normativa, ha escluso dalla nozione di reddito imponibile (come gli assegni familiari l le indennità per disabili). Ma, spiega la risposta, si tratta di valutazioni che riguardano norme di carattere non tributario, ma in materia di immigrazione, che non competono all’Agenzia delle entrate.
Agenzia delle Entrate, interpello, risposta 20 del 31 gennaio 2019