Imposte

«Gruppo Iva», la fatturazione interna di servizi tra la casa madre e la sua branch è soggetta all'imposta

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di Renato Portale

La fatturazione interna di servizi tra una casa madre e la sua branch costituisce un'operazione imponibile ad Iva, quando la succursale appartiene ad un gruppo considerato soggetto passivo unico ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Il gruppo, pertanto, deve essere considerato debitore dell'imposta nello Stato ove è stabilito e deve assolvere la stessa nello Stato in cui opera e che gli ha attribuito la partita Iva.
La sentenza della Corte di giustizia UE ha chiuso, ieri, la vertenza relativa alla causa C-7/13, riguardo ad una questione interpretativa tra una società multinazionale ed il governo svedese che, al suo interno, ha adottato la particolare disciplina del «gruppo Iva», prevista dall'articolo 11 della direttiva 2006/112.
Va detto che questa regola non riguarda al momento il fisco italiano che opera con un regime diverso di «Iva di gruppo», ma sarà operativa per tutte le società che adotteranno in futuro il sistema del «Gruppo Iva» che il governo italiano si appresta ad introdurre a seguito dell'articolo 13 della legge n. 23 dell'11 marzo 2014, che ha concesso la delega per «un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita».
Le prestazioni di servizio, relative alla ripartizione delle spese sostenute per società collegate, rese dalla casa madre alla sua filiale italiana non dotata di un'autonomia patrimoniale, rimangono, pertanto, da non assoggettare ad IVA in Italia per mancanza del «requisito oggettivo», ai sensi della precedente sentenza 23 marzo 2006 relativa alla causa C-210/04. Resta, però, qualche dubbio sulla legittimità di tale soluzione, quando la filiale nazionale opera in un settore esente da Iva e, quindi, con limitazione al diritto di detrazione.
Il caso. Una società statunitense, negli anni 2007 e 2008, aveva acquistato servizi informatici per il gruppo operante a livello mondiale nel settore assicurativo. In Svezia esercitava le proprie attività tramite l'intermediazione di una succursale la quale, dall'11 luglio 2007, era registrata come membro di un gruppo IVA, istituito in detto Paese ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 2006/112. Era sorta una contestazione tra il fisco svedese e la branch locale, la quale non si era «autofatturata» (con Iva indetraibile) per i servizi ripartiti dalla casa madre, avvalendosi della precedente sentenza della Corte UE relativa alla causa C-210/ 04 sopra richiamata, che non considera «prestazioni di servizi» i rapporti tra casa madre e succursale quando la stessa «non operi in modo autonomo e non sopporti essa stessa i rischi economici connessi all'esercizio della propria attività».
Su pronuncia pregiudiziale sollevata dal Tribunale amministrativo di Stoccolma, i giudici del Lussemburgo hanno sostanzialmente accolto la tesi del fisco svedese, ricordando che l'assimilazione ad un soggetto unico esclude che gli appartenenti ad un «gruppo IVA» continuino a sottoscrivere separatamente dichiarazioni e continuino ad essere riconosciuti, all'interno e all'esterno del loro gruppo, quali soggetti passivi autonomi, atteso che solamente il soggetto passivo unico è autorizzato a sottoscrivere tali dichiarazioni.
In una fattispecie del genere, pertanto, le prestazioni di servizi effettuate da un terzo a favore di un appartenente al gruppo Iva, devono essere considerate, ai fini di tale tributo, come effettuate a favore non di un membro, ma dello stesso gruppo cui il medesimo appartiene. Ai fini dell'Iva, quindi, i servizi forniti dalla società madre alla propria succursale appartenente ad un gruppo, non possono essere considerati come forniti a quest'ultima, bensì devono ritenersi prestati al gruppo Iva.
Considerato, inoltre, che i servizi forniti a titolo oneroso dalla società statunitense alla propria succursale devono essere considerati, dal solo punto di vista dell'Iva, come prestati al gruppo Iva, e che società e succursale non possono essere considerate quale unico soggetto passivo, la Corte conclude che la fornitura di detti servizi costituisce un'operazione imponibile, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva Iva.

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