Gruppo Iva, rilevanti le operazioni tra stabili organizzazioni
Il principio di diritto 11/2023 delle Entrate sottolinea intervento diretto delle branch in qualità di soggetti passivi Iva distinti
Il principio di diritto 11/2023 delle Entrate (si veda anche l’articolo «La remissione in bonis non salva la branch exemption») è tornato a fare chiarezza sul trattamento Iva da applicare alle operazioni poste in essere tra branch e casa madre facenti parti di un gruppo Iva (articolo 11 della direttiva 2006/112/Ce).
Nello specifico, le istanti hanno chiesto chiarimenti circa la qualificazione ai fini Iva delle operazioni effettuate tra due stabili organizzazioni localizzate in Italia, appartenenti a due diverse società estere, comprese quest’ultime in un unico gruppo Iva di altro Stato Ue.
L’agenzia delle Entrate, innanzitutto, ha ricordato che, aderendo a un gruppo Iva, la soggettività passiva Iva dei singoli partecipanti viene meno a favore di quella unitaria del gruppo.
Così facendo, infatti, le due case madri delle stabili organizzazioni italiane hanno perso la propria soggettività Iva e, conseguentemente, le transazioni tra gruppo Iva e branch (delle società comprese nel gruppo), assumono rilevanza ai fini Iva essendo effettuate tra soggetti «terzi», come previsto dalla normativa italiana dall’articolo 70-quinques, dal comma 4-bis e seguenti, del Dpr 633/1972 (decreto Iva).
Inoltre, il principio di irrilevanza Iva delle operazioni tra casa madre e stabile organizzazione non è applicabile, come ricordato con la risposta 314 dell’8 maggio 2023, quando la casa madre e/o la sua stabile organizzazione sono comprese in un gruppo Iva situato in uno Stato membro diverso dell’Unione europea. Infatti, con questa recente risposta a un’istanza di interpello, l’agenzia delle Entrate ha adeguato la propria posizione alle linee guida del Comitato Iva (cfr. riunione 119° del 22 novembre 2021), arrivando alla conclusione che, i soggetti passivi stabiliti al di fuori dell’Unione europea (Regno Unito) facenti parti di un gruppo Iva, non possono essere trattati come un unico soggetto passivo Iva dell’Unione europea.
Considerando altresì che,in base all’articolo 7, primo comma, lettera d) del decreto Iva, una stabile organizzazione può essere considerata soggetto passivo «limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute», ossia nei casi in cui vi sia un intervento diretto della stabile organizzazione, l’agenzia delle Entrate sostiene che, effettuando tra di loro delle operazioni, è possibile ritenere un intervento diretto delle due branch, come evidenziato con la risposta 57/2023.
Concludendo con un’interpretazione ufficiale, l’Agenzia ha stabilito che, essendo rilevanti ai fini Iva le operazioni tra gruppo Iva e stabili organizzazioni, a maggior ragione, lo sono anche le transazioni effettuate tra stabili organizzazioni, quando le stesse «intervengono direttamente» in qualità di soggetti passivi Iva distinti.
Questo articolo fa parte del Modulo24 Iva del gruppo 24 Ore.
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