Adempimenti

GUIDA ALLA MANOVRA - Addio alla raccomandata informativa

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di Francesco Falcone

Cade l’obbligo dell’invio della raccomandata informativa nel caso in cui l’atto giudiziario, notificato a mezzo posta, venga consegnato a persona diversa dall’effettivo destinatario. Questa è una delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2018 (205/2017) che ha apportato una serie di modifiche alla legge 890/1982 che disciplina la notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e consente anche all’amministrazione finanziaria di notificare a mezzo posta, direttamente dagli uffici finanziari, gli avvisi e gli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente.

La disciplina dettata dalla legge 890/82 è una disciplina speciale (più garantista) rispetto a quella ordinaria che viene usata comunemente per inviare una raccomandata tra privati. Questo in quanto l’atto da notificare (citazione o ricorso e avviso di accertamento dell’amministrazione) è un atto che per produrre effetti deve essere portato a conoscenza del destinatario. Inoltre la notifica assume un ruolo fondamentale sia per il notificante che per il destinatario dell’atto in quanto (ad esempio nel caso di un avviso di accertamento) mette a riparo da decadenze l’ufficio, e fa decorrere il termine di difesa per impugnare l’atto da parte del destinatario.

Perciò è richiesta una serie di formalità che non riguardano solo i modelli di busta e di ricevute di spedizione e di ritorno (verdi anziché bianche) con cui deve essere spedito l’atto, ma che riguardano soprattutto la predisposizione di una relata di notifica sull’originale e sulla copia dell’atto, l’apposizione sulla busta verde del numero del registro cronologico, la sottoscrizione del notificante e l’apposizione del sigillo dell’ufficio.

Allo stesso modo la cartolina di ritorno prevede una serie di voci da compilare a seconda che l’atto sia consegnato al diretto interessato, a persona diversa dal destinatario o venga seguita la procedura della notifica in caso di irreperibilità assoluta e/o relativa.

In particolare, per garantire meglio e rendere effettivo il principio di conoscenza/conoscibilità dell’atto, l’articolo 7 all’ultimo comma prevede che se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto (ma ad esempio ad un familiare convivente o al portiere dello stabile), l’agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata (la cosiddetta raccomandata informativa). E del numero di questa seconda raccomandata deve essere fatta menzione anche sulla cartolina di ritorno in un apposito spazio (nota 12 del modello).

La Cassazione in questi ultimi anni (fra tutte Cass. Sent. 14501/2016) ha ritenuto che l’obbligo di inviare questa seconda raccomandata informativa era previsto solo per gli atti spediti dagli ufficiali giudiziari e non anche dagli uffici finanziari ai quali si applicano le disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati.

Le novità apportate dalla legge di bilancio 2018 hanno riscritto l’articolo 7 e quest’ultimo comma non compare più.

Legge 205/2017 (legge di bilancio 2018)

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