Imposte

I correttivi necessari al regime dei finanziamenti infruttiferi

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di Giosuè Manguso


Il finanziamento erogato a condizioni differenti da quelle di mercato tra soggetti tra i quali sussiste un rapporto di controllo non assume riconoscimento ai fini delle imposte sui redditi. È l’effetto dell’inserimento del comma 4-bis nell’articolo 5 del Dm 8 giugno 2011. Tale disposizione si applica tanto ai soggetti Ias adopter quanto a quelli Oic adopter (articolo 2, comma 1, lettera b, del Dm 3 agosto 2017 che ha introdotto disposizioni di revisione del Dm 8 giugno 2011, nonché di coordinamento del citato decreto e del Dm 1° aprile 2009 per la determinazione del reddito d’impresa dei soggetti che redigono il bilancio in base al Codice civile).

Non è chiaro il motivo che ha indotto il legislatore a optare per tale soluzione legislativa, anziché riconoscere ai fini fiscali la qualificazione contabile del finanziamento (si veda la relazione illustrativa all’emendamento alla legge di Bilancio 2016, poi confluito nell’articolo 13-bis del Dl 244/2016) forse sono stati i possibili “salti di imposta” che sarebbero emersi da un trattamento contabile asimmetrico dell’operazione (ad esempio finanziatore micro-impresa ovvero persona fisica non imprenditore e finanziato soggetto Oic adopter diverso da microimpresa). A dire il vero, possibili asimmetrie fiscali potevano manifestarsi anche in presenza di un trattamento contabile simmetrico; infatti, presso l’impresa controllante finanziatrice non si realizzerebbe un vero e proprio salto di imposta quanto il riconoscimento fiscale dell’incremento del costo fiscale della partecipazione detenuta nella controllata finanziata).

Tuttavia, il regime fiscale introdotto con l’articolo 5, comma 4-bis, non esclude che si possano manifestare alcune incongruenze fiscali; infatti, se il credito derivante dal finanziamento è ceduto ad un corrispettivo inferiore al relativo valore contabile, il soggetto controllante finanziatore potrebbe subire una perdita ammessa in deduzione ex articolo 101, comma 5, del Tuir per un ammontare inferiore a quello spettante (circolare Assonime 8/2018).

Inoltre, qualche considerazione può essere formulata anche in ambito Ace. La disposizione in commento si presenta coerente con il regime Ace “revisionato” lo scorso anno, perché entrambi attribuiscono rilevanza alla qualificazione “giuridica” (e non contabile) degli eventi gestionali. L’articolo 5, comma 5, del vigente decreto attuativo Ace, infatti, sterilizza gli effetti patrimoniali derivanti del finanziamento infruttifero, ripristinando la disciplina prevista per un finanziamento infragruppo (cioè la sterilizzazione in capo al finanziatore dell’incremento del credito finanziario e assenza di effetti in capo alla controllata finanziata). Ciò premesso, il regime Ace applicato ai finanziamenti infragruppo non presenta criticità se il trattamento contabile applicato dalle controparti dell’operazione è simmetrico; viceversa, presso la finanziata controllata si può determinare un maleficio, rappresentato dal disconoscimento dell’incremento patrimonio figurativo, non accompagnato però da un altrettanto mancato riconoscimento degli interessi passivi figurativi.

Tali limiti forse non si sarebbero presentati laddove il costo ammortizzato fosse stato riconosciuto ai fini fiscali; situazione che si poteva ottenere, ad esempio, limitando l’ambito soggettivo dell’attuale articolo 5, comma 4-bis, ai finanziamenti in cui uno dei soggetti non applica il regime contabile del costo ammortizzato. Il riconoscimento fiscale della qualificazione contabile attribuita al finanziamento infragruppo infruttifero, dunque, avrebbe consentito di eliminare:
•il monitoraggio del doppio binario qualificatorio;
•l’asimmetria fiscale che, in presenza di cessione del credito, riduce la perdita deducibile;
•le incertezze sulla deducibilità degli oneri di transazione, i quali, oggetto di «finanziarizzazione» nel costo ammortizzato, sono compresi nell’importo degli interessi figurativi;
•le ipotesi generatrici di salti di imposta in presenza di un trattamento contabile asimmetrico del finanziamento;
•i dubbi sul regime fiscale applicabile al venir meno (oppure «al sopravvenire») del controllo societario durante il periodo di durata del finanziamento;
•le criticità Ace derivanti da un trattamento contabile asimmetrico dell’operazione.

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