I costi di transazione sono oneri fiscali per le micro-imprese
Gli interessi passivi e attivi rilevanti ai fini dell’articolo 96 del Tuir sono quelli che tali sono definiti dalla regole bilancistiche e che derivano da un rapporto contrattuale avente causa finanziaria.
Con questa affermazione normativa il nuovo comma 3 dell’articolo 96 del Tuir fornisce il perimetro di applicazione dei limiti di deducibilità generati dal Rol. Questo passaggio elimina la differenza che fino al 2018 era vigente nell’approccio tra interessi passivi da una parte ed attivi dall’altra allo stesso articolo 96 Tuir, nel senso che fino allo scorso anno gli interessi attivi erano computabili (nel confronto con quelli passivi) qualunque fosse la loro natura, compresa quella commerciale, mentre dal 2019 sia gli interessi passivi che quelli attivi rilevano ai fini della norma, solo se derivano entrambi da causa finanziaria.
Il riferimento alle regole bilancistiche aveva fatto sorgere il dubbio che anche le micro società a responsabilità limitata (legittimate a redigere il bilancio ipersemplificato ex articolo 2435-ter del Codice civile) che applicassero volontariamente la classificazione di componenti economici quali interessi (a titolo di esempio la disciplina del costo ammortizzato) potessero considerare gli stessi quali elementi finanziari anche ai fini dell’articolo 96 del Tuir.
Sul punto si registra una risposta dell’agenzia delle Entrate fornita nel corso dell’ultima edizione di Telefisco 2019, secondo cui le micro imprese alle quali non è applicabile la derivazione rafforzata, non possono considerare interessi ai fini fiscali quelli che sono tali ai fini civilistici.
La tesi delle Entrate focalizza in modo particolare la disciplina del costo ammortizzato, il quale non applicandosi alle micro imprese non spiega efficacia fiscale. Sul tema va tuttavia sottolineato che, anche al di là della tematica del costo ammortizzato, la micro impresa che stipula un mutuo ipotecario sostenendo rilevanti spese di transazione le considera comunque oneri finanziari (Oic 19, par. 70) e quindi, almeno in questo caso, si ritiene che ciò che civilisticamente è considerato interesse debba esserlo anche dal punto di vista fiscale.
Si pensi all’esempio del sostenimento del costo di perizia dell’immobile per la erogazione del mutuo: tale prestazione è professionale e teoricamente dovrebbe affluire alla voce B 7 del conto economico, ma secondo il documento Oic 19 essa diventa onere finanziario quale costo di transazione, sia applicando la tematica del costo ammortizzato sia non applicandola (la differenza è solo l’ammontare che in ogni periodo d’imposta viene imputato ma sempre di oneri finanziari si tratta).
Ciò per dire che, a prescindere dal tema della derivazione rafforzata, la micro-Srl che sostiene oneri di transazione (e quindi componenti finanziari) li dovrebbe considerare come tali anche dal punto di vista fiscale.