I dividendi si registrano sempre post delibera
Un’importante novità prevista dai nuovi Oic, anch’essa non direttamente connessa alle disposizioni del Dlgs 139/2015, riguarda il venir meno della possibilità di contabilizzare nell’esercizio di “maturazione” i dividendi da società controllate.
Sulla base del previgente Oic 21, la controllante poteva già contabilizzare, ad esempio nel bilancio 2015, il dividendo deliberato dalla controllata nel corso del 2016 con riferimento agli utili relativi al bilancio 2015 (iscrivendo in contropartita un credito verso la controllata). Questo purché il bilancio della controllata fosse stato approvato, dal proprio organo amministrativo, anteriormente alla data di approvazione del bilancio da parte dell’organo amministrativo della controllante. Oppure ciò poteva avvenire anche sulla base della mera proposta di distribuzione deliberata dagli amministratori della controllata (intervenuta prima dell’approvazione del progetto di bilancio della controllante), qualora la società controllante fosse stata in possesso del pieno dominio sull’assemblea della società partecipata.
Il nuovo principio Oic 21 (Partecipazioni) elimina queste facoltà che consentivano di “anticipare” la contabilizzazione del dividendo, per cui a partire dai bilanci 2016 i dividendi potranno essere contabilizzati unicamente sulla base della regola generale, ovvero nell’esercizio in cui sorge il diritto alla riscossione delle somme, in conseguenza della delibera di distribuzione assunta dall’assemblea dei soci dell’impresa «sorella».
Pertanto, i dividendi relativi all’esercizio 2016, la cui distribuzione è deliberata dalla società partecipata nei primi mesi del 2017 (in sede di approvazione del bilancio 2016), potranno essere iscritti dalla società partecipante soltanto nel proprio bilancio 2017, a meno che la controllante non applichi – per valutare le partecipazioni – il metodo del patrimonio netto (Oic 17).
Altrimenti, le controllanti che nel bilancio 2015 hanno rilevato i dividendi della controllata maturati nel medesimo esercizio, dovranno attendere il bilancio 2017 prima di poter contabilizzare i dividendi del 2016, cosicché il conto economico 2016 rimarrà privo di proventi imputabili ai dividendi, con conseguenze sulla comparabilità nel tempo dei bilanci che dovranno essere opportunamente segnalate nella nota integrativa.
Questo si verifica se si opta per l’applicazione prospettica della nuova regola, ovvero dal 2016, lasciando inalterate le contabilizzazioni dei dividendi nei precedenti bilanci. È, tuttavia, consentito di applicare la nuova disposizione anche “retrospettivamente”, ovvero eliminando in sede di apertura dei conti al 1° gennaio 2016 (con contropartita una posta del patrimonio netto) l’effetto della contabilizzazione dei dividendi nel bilancio 2015 per “maturazione”.
In tal modo sia nel bilancio 2015 (rideterminato), che nel bilancio 2016, i dividendi della partecipata (rispettivamente relativi agli utili 2014 e 2015) vengono contabilizzati nell’esercizio in cui ne è deliberata la distribuzione, con perfetta comparabilità dei bilanci.
Le nuove regole sulla contabilizzazione civilistica dei dividendi non hanno impatto fiscale, in quanto (ai sensi dell’articolo 89, comma 2, Tuir) i dividendi percepiti dai soggetti Ires sono in ogni caso imponibili (per il 5% del loro ammontare) nell’esercizio in cui sono percepiti (si applica il criterio di cassa).
Qualora l’incasso dovesse avvenire in esercizi successivi a quello in cui la distribuzione è deliberata, si dovrà operare una rettifica fiscale per il 5% del dividendo, con relativa iscrizione di fiscalità differita.