I Pir sostenuti dai vantaggi fiscali
Niente tassazione sul capital gain in caso di investimento, da parte di persone fisiche, in piani individuali di risparmio (Pir).
È questa la principale agevolazione messa in campo a livello fiscale al fine di incentivare il risparmiatore a sostenere le Pmi attraverso appositi fondi, che prendono appunto il nome di Pir, introdotti dalla legge 232/2016 (legge di Bilancio 2017).
Sappiamo che sui guadagni derivanti da partecipazioni o da titoli si applica un'imposta sostitutiva del 26 per cento, in taluni casi ridotta al 12,50 per cento. Nel caso dei Pir, ove l'imposizione sarebbe stata la più elevata, viene concessa una completa esenzione ma solo nel rispetto di determinate condizioni.
La norma stabilisce, innanzitutto, che l'investimento, che può essere effettuato solo da persone fisiche, deve essere tenuto per almeno cinque anni, ossia non deve essere disinvestito prima del predetto termine. Pena, in caso contrario, la tassazione ordinaria, di cui sopra si è detto, dell'eventuale maggior valore realizzato.
Altra condizione è quella che prevede che tale vincolo quinquennale sia legato agli investimenti effettuati nel singolo anno, che non possono superare l'importo di euro 30mila, per un importo complessivo massimo di euro 150mila nel quinquennio, per ogni soggetto persona fisica.
Naturalmente il termine quinquennale è legato al singolo investimento annuale. Pertanto se un soggetto investe, per esempio, euro 30mila nel 2017, nel 2018 e nel 2019, il termine minimo di detenzione del singolo investimento, che va ovviamente a formare l'investimento complessivo, necessario per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali, sarà, rispettivamente, il 2022, il 2023 e il 2024.
Considerato, quindi, che ogni anno può essere investita una somma massima pari a euro 30mila, per un totale di euro 150mila complessivi, ciò significa che se una persona fisica investe ogni anno, partendo dal 2017, la somma massima, per raggiungere l'investimento complessivo consentito di euro 150mila si arriva al 2021. La somma investita da ultima, ossia i 30mila euro del 2021, dovrà essere tenuta fino al 2026.
Se l'investimento nel Pir viene visto come un investimento unitario, allora investendo, a partire dal 2017, 30mila euro all'anno (o, naturalmente, una somma minore), al fine di raggiungere la somma complessiva massima attualmente consentita di euro 150mila (o una somma minore), per poter beneficiare appieno delle agevolazioni fiscali si dovrà attendere il 2026, ossia dieci anni. Fattore, si ritiene, da non sottovalutare nello studio della propria posizione.
È evidente, per chiarezza, che la persona potrà anche disinvestire la quota investita cinque anni prima man mano che spira il termine di detenzione minimo, per sfruttare l'agevolazione fiscale quinquennale.
Sempre da un punto di vista fiscale è opportuno sottolineare che il trasferimento a causa di morte «degli strumenti finanziari detenuti nel piano», non è sottoposto all'imposta sulle successioni e donazioni di cui Dlgs 346/1990.
Per ulteriori approfondimenti vai alla sezione «Circolari 24» del Quotidiano del Fisco