I prelievi sociali francesi sui redditi di locazione sono detraibili
Con riferimento ai prelievi “sociali” effettuati dal sistema impositivo francese che gravano sui redditi da locazione e sulle plusvalenze immobiliari, viene attribuita loro natura similare alle imposte sui redditi e, come tali, soggetti a detrazione dalle imposte italiane in base all’articolo 165 del Tuir. Questa la conclusione a cui giunge l’agenzia delle Entrate, fornendo chiarimenti con la risposta all’interpello 161 pubblicata il 28 dicembre 2018 ( clicca qui per consultarla ).
Il caso prospettato dal contribuente, residente in Italia, è relativo al possesso di cinque fabbricati situati in Francia, concessi in locazione. Tali fabbricati sono stati indicati del quadro RW dei modelli Unico degli anni dal 2014 al 2017. Per i periodi di imposta dal 2013 al 2017, l’istante ha compilato i quadri CR/CE della dichiarazione dei redditi per il riconoscimento del credito per le imposte pagate all’estero. Pertanto, con il proprio interpello, l’istante domandava quale fosse, ai fini dell’ordinamento domestico, il regime fiscale di tali prelievi.
L’Amministrazione finanziaria parte dal presupposto che: il fatto che tali oneri pagati in Francia non siano esplicitamente menzionati nell’articolo 2 della specifica Convenzione tra Roma e Parigi, non rappresenta di per sé un elemento sufficiente per negare il riconoscimento del credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero.
Diviene perciò rilevante definire la natura di tali prelievi, ai fini di un trattamento fiscale di corretta applicazione. Infatti, ad avviso dell’Agenzia occorre fare due distinzioni:
•fino al 2015, in linea con quanto stabilito dalla Corte di giustizia nella causa C-632/13, essi hanno avuto la qualifica di contributi di solidarietà di natura essenzialmente non fiscale, ed in conseguenza di ciò non detraibili dall’imposta italiana;
•mentre dal 2016, nell’ottica del sistema erariale francese di mantenere inalterato il gettito dei contributi in commento, l’Amministrazione finanziaria conclude nel senso che tali oneri, avendo assunto natura di sovraimposte sul reddito (dovute anche dai non residenti), integrano tutti i requisiti perché essi possano essere detratti dalle imposte italiane dovute sui medesimi redditi di fonte estera.
Peraltro, a partire dal 1° gennaio 2019, è stato introdotto in Francia un regime generalizzato di ritenuta alla fonte (precedentemente gravante su poche e specifiche fattispecie), esteso a determinate categorie di reddito tra cui quella dei redditi fondiari. L’importanza della nuova riforma risiede soprattutto nel fatto che essa riguarda anche i non residenti titolari di redditi di fonte francese e, quindi, tutti i soggetti italiani possessori di immobili in Francia che risultino locati. Giova rilevare che, a fronte di tale nuovo sistema di imposizione, per i residenti italiani, resta invariata la disciplina prevista dal dettato normativo di cui all’articolo 165, in quanto la norma autorizza a detrarre l’imposta estera riferita al periodo di imposta in cui il reddito viene prodotto a condizione che il pagamento avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione riferita alla medesima annualità.
L’autrice è studentessa XXV Master tributario della 24 Ore Business school