I provvedimenti dal 1° al 16 giugno
I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell'ultima settimana
Iva/Operazioni imponibili
Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 1° giugno 2023, n. 334
Compravendita di res litigiosa: soggetta ad Iva con aliquota ordinaria
L'attività di acquisizione del credito "litigioso" (e della posizione processuale di quest'ultimo, comprensiva di tutti i diritti e gli obblighi relativi, diretta al recupero del credito stesso previo accertamento giudiziale o accordo transattivo) è soggetta a Iva, in quanto configura un'obbligazione generica di permettere. Nel caso oggetto di interpello, una società svolge a favore di un soggetto (cedente) un'attività istruttoria, in cui s'impegna a valutare la percorribilità del contenzioso, e tale soggetto cede alla società il diritto al contenzioso, ossia il suo diritto ad agire in giudizio. La società è estranea all'altrui controversia legale per carenza di interesse, ma intende concludere con la parte in causa, titolare di un diritto di credito controverso, un accordo in forza del quale acquisisce il credito cd. "litigioso" e la posizione processuale di quest'ultimo, comprensiva di tutti i diritti e gli obblighi, volta al recupero del credito previo accertamento giudiziale o accordo transattivo. Quale corrispettivo per l'acquisto della res litigiosa (diritto di credito oggetto di giudizio), la società riconosce alla parte in causa originaria (cedente) l'assunzione su di sé tanto degli oneri dei costi legali e delle consulenze tecniche, quanto del rischio di sostenimento dei costi di soccombenza del giudizio. In caso di esito favorevole del giudizio, per effetto di sentenza o di transazione, la società ottiene una quota del diritto di risarcimento riconosciuto che, in parte, verrebbe trattenuto dallo stesso per coprire tutti i costi sostenuti e, per l'eccedenza, verrebbe ripartito tra l'istante e il cedente sulla base di parametri concordati (ad esempio, al 50% tra le parti). Viceversa, in ipotesi di soccombenza, la società non riceve alcun ristoro per i costi sostenuti e, in caso di condanna alle spese di lite, sarebbe obbligata alla rifusione in favore della parte avversa delle sue spese processuali. Per detta operazione va seguito questo trattamento: 1) in caso di esito negativo del contenzioso, la società ha diritto a percepire il corrispettivo dell'attività istruttoria, oltre all' Iva, che costituisce la base imponibile della prestazione di servizio effettuata al cedente, che dovrà assoggettare a Iva con aliquota ordinaria; 2) in caso di esito positivo della controversia o accordo transattivo, la società a) incassa il risarcimento danni dal convenuto e b) paga al cedente il prezzo per l'acquisto del diritto al contenzioso, pari a una percentuale del risarcimento ottenuto a cui va sommato un altro importo pari al corrispettivo per l'attività istruttoria, oltre all'Iva. Detto importo complessivo va poi nettizzato di tutte le somme sostenute in giudizio dalla società per spese legali e consulenze. Anche in questo caso la società deve emettere fattura per la prestazione di servizi che rende al cedente, soggetta all'aliquota Iva ordinaria. In definitiva, la cessione del diritto al contenzioso è da assoggettare a Iva ai sensi dell'articolo 3, comma 1, Dpr 633/1972; pertanto, il cedente, ove soggetto passivo Iva, è obbligato a emettere fattura all'atto del pagamento del prezzo da parte della società, al lordo della parte compensata. Secondo l'agenzia delle Entrate, la cessione di res litigiosa non presenta i presupposti per essere ricondotta nell'ambito delle cessioni di credito, non avendo per oggetto un credito, bensì la possibilità di subentrare nei diritti e negli obblighi di una posizione processuale. Pertanto, rientra nel novero delle prestazioni di servizi, di cui al citato articolo 3, che disciplina "le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da ... obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte".
Iva/Operazioni non imponibili
Principio di diritto agenzia delle Entrate 13 giugno 2023, n. 9
Noleggio di navi per il salvataggio e l'assistenza in mare: regime di non imponibilità
Viene precisato il regime fiscale, ai fini Iva, applicabile al noleggio e alla cessione di navi impiegate per operazioni di salvataggio o di assistenza in mare. Nello specifico, si applica il regime di non imponibilità, di cui all'articolo 8-bis, comma 1, lettere a) ed e), Dpr 633/1972, alle cessioni di alcune navi, individuate dalla legge in funzione dell'impiego del mezzo di trasporto e dell'utilizzo a cui è destinato, nonché a specifici servizi tra cui il noleggio e la locazione. Va precisato che al contratto di noleggio di un'imbarcazione si applica la non imponibilità Iva se in esso è specificato che la nave è adibita "a operazioni di salvataggio o di assistenza in mare". Quindi il regime applicabile è subordinato alla sola condizione che la nave sia adibita a tali specifiche operazioni. La norma, infatti, prevede che "sono assimilate alle cessioni all'esportazione, se non comprese nell'articolo 8: a) le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare e destinate all'esercizio di attività commerciali o della pesca nonché le cessioni di navi adibite alla pesca costiera o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione, escluse le unità da diporto di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 50; … e) le prestazioni di servizi, compreso l'uso di bacini di carenaggio, relativi alla costruzione, manutenzione, riparazione, modificazione, trasformazione, assiemaggio, allestimento, arredamento, locazione e noleggio delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere a), a-bis), b) e c), degli apparati motori e loro componenti e ricambi e delle dotazioni di bordo, nonché le prestazioni di servizi relativi alla demolizione delle navi di cui alle lettere a), a-bis) e b)". Sul punto, la circolare 29 settembre 2011, n. 43/E ha precisato che "Il regime di non imponibilità ad Iva di cui all'art. 8-bis, primo comma, del d.P.R. n. 633, relativamente alle prestazioni di locazione e noleggio delle unità da diporto trova applicazione non in termini oggettivi, ma in dipendenza di precisi requisiti soggettivi che devono connotare anche l'attività svolta dal soggetto che prende a noleggio e locazione l'unità da diporto". Questa linea interpretativa segue quanto affermato dalla Corte di Giustizia Ue, sentenza 22 dicembre 2010, causa C-116/10. Pertanto, per l'applicazione del regime di non imponibilità rileva anche l'utilizzo dell'imbarcazione effettuato dal noleggiatore o dal locatario. Si deve trattare, infatti, di imbarcazioni utilizzate da tali soggetti in una delle attività specificamente elencate nella lettera a) della detta disposizione. Così, il regime di non imponibilità si applica al contratto di noleggio di un'imbarcazione se in esso è specificato che l'imbarcazione è adibita "a operazioni di salvataggio o di assistenza in mare", in quanto: 1) alla lettera a) dell'articolo 8-bis è chiarito che le operazioni di salvataggio e assistenza devono essere effettuate in mare; 2) la condizione secondo cui la nave dev'essere adibita alla navigazione in alto mare deve sussistere per le imbarcazioni destinate al trasporto a pagamento di passeggeri o impiegate in attività commerciali, industriali e della pesca, ma non si riferisce alle navi impiegate in operazioni di salvataggio o di assistenza in mare e alle navi adibite alla pesca costiera (risoluzione 12 gennaio 2017; n. 2/E e Risposta Interpello 183/2020). Infine, poiché la non imponibilità Iva è subordinata alla sussistenza della sola condizione che la nave sia adibita a operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, non occorre presentare la dichiarazione che attesta la condizione della navigazione in alto mare, prevista dall'articolo 8-bis, comma 3, Dpr 633/1972.
Iva/Gruppo Iva
Principio di diritto agenzia delle Entrate 13 giugno 2023, n. 11
Gruppo Iva estero e operazioni tra stabili organizzazioni italiane: rilevanza ai fini dell'imposta
Le transazioni tra stabili organizzazioni italiane di società facenti parte di un Gruppo Iva estero rilevano ai fini Iva. Nello specifico, le operazioni intercorse tra due stabili organizzazioni con sede in Italia appartenenti a due diverse società estere comprese in un Gruppo Iva estero che agiscono direttamente e non per la casa madre secondo la disciplina, devono essere considerate ai fini dell'Iva (se le operazioni sono effettivamente imputabili a dette stabili organizzazioni). La disciplina, che regola le transazioni tra una stabile organizzazione e la propria casa madre parte di un Gruppo Iva, stabilisce che tali operazioni "si considerano effettuate nei confronti del gruppo Iva da un soggetto che non ne fa parte" (articolo 70-quinques, comma 4-bis e seguenti, Dpr 633/1972). La controparte della stabile organizzazione non è, quindi, la sua casa madre, ma il Gruppo Iva, che diventa soggetto terzo rispetto alla branch. Ma i rapporti tra casa madre e stabile organizzazione, delineati dal menzionato articolo 70-quinquies, quando ricorre l'ipotesi del Gruppo Iva, non coprono tutte le fattispecie che possono manifestarsi in concreto. Così, le transazioni tra gruppo e branch, comprese nel suo perimetro, assumono rilevanza Iva in quanto effettuate tra soggetti "terzi". Il principio di irrilevanza delle operazioni tra casa madre e stabile organizzazione (Corte di Giustizia Ue, causa C-210/04) fa un'eccezione quando entrambe sono comprese in un Gruppo Iva situato in uno Stato membro diverso dell'Unione europea. In questo caso "viene spezzato il rapporto di identità soggettiva intercorrente tra le due entità (branch e casa madre) appartenenti al medesimo soggetto giuridico" (Corte di Giustizia Ue, sentenza C-7/13; cfr. anche Risposta Interpello 314/2023). Si ricorda che una stabile organizzazione è "un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato ..., limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute ..." (articolo 7, comma 1, lettera d), Dpr 633/1972). Il fatto che due branch, con sede in Italia effettuino operazioni tra loro, segnala che siano loro ad agire direttamente (Risposta Interpello 27/2023). Alla luce di quanto sopra, se ai fini dell'Iva assumono rilevanza le transazioni tra Gruppo Iva e stabili organizzazioni di soggetti in esso compresi, a maggior ragione devono essere rilevanti le operazioni intercorse tra queste, nel caso in cui intervengono direttamente, in quanto configurabili come distinti soggetti passivi Iva, stabiliti in Italia.
Iva/Aliquote
Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 13 giugno 2023, n. 345
Cessione di dispositivi medici: quando si applica l'aliquota ridotta
Per l'applicazione dell'Iva ridotta al 10% per i dispositivi medici – come previsto dal numero 114, Tabella A, Parte III, allegata al Dpr 633/1972 – è necessario che sia stata effettuata un'adeguata classificazione merceologica. Questa può essere fatta solo dall'agenzia delle Dogane (circolare 32/E/2010), in quanto il corretto trattamento fiscale delle merci richiede la preliminare analisi tecnica del prodotto, per definirne composizione e qualificazione merceologica ai fini doganali; le istanze prive del parere delle Dogane non sono ammissibili e non potranno ricevere alcuna risposta nemmeno a titolo di consulenza giuridica (circolare 4/E/2021, paragrafo 2.3). Pertanto, non può essere sostituita dalla relazione di un professionista di parte. Nel caso specifico, le Dogane hanno classificato il bene nella voce NC 3307 90 (che non prevede riduzioni di aliquote Iva), mentre il professionista incaricato dal contribuente lo aveva classificato nella voce 3004 ritenendo che il prodotto svolge "un'azione terapeutica di tipo meccanico" e, quindi, dovrebbe rientrare tra i dispositivi medici. L'agenzia ricorda, inoltre, che la norma di interpretazione autentica prevista dall'articolo 1, comma 3, legge 145/2018 (legge di Bilancio 2019) fa rientrare "i dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata ...", tra i beni le cui cessioni sono soggette all'aliquota Iva del 10%, prevista dalla citata Tabella A. Ne deriva che non tutti i dispositivi medici possono beneficiare della riduzione d'imposta, ma soltanto quelli classificabili nella voce 3004 della Nomenclatura combinata. Ma la diversa classificazione operata dalle Dogane impedisce che al bene venga assegnata detta classificazione, presupposto indispensabile per l'applicazione dell'Iva ridotta.
Dichiarazioni annuali/730
Provvedimento agenzia delle Entrate 9 giugno 2023
Modello 730/2023 a rimborso: individuati i criteri di incoerenza
Sono fissati i criteri per l'individuazione degli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2023 con esito a rimborso, finalizzati ai controlli preventivi, ai sensi dell'articolo 5, comma 3-bis, Dlgs 21 novembre 2014, n. 175. Quest'ultima norma, introdotta dalla legge di Stabilità 2016, prevede che "nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro, l'Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine". Inoltre, i controlli preventivi possono riguardare anche le dichiarazioni presentate ai Caf o ai professionisti abilitati (articolo 1, comma 4, Dlgs 175/2014). Gli alert del Fisco, che fa scattare i controlli preventivi, sono: lo scostamento, per importi significativi, dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle Certificazioni Uniche e nelle dichiarazioni dell'anno precedente; la presenza di altri elementi di rilevante incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle Certificazioni Uniche; la presenza di situazioni di rischio in base alle irregolarità riscontrate nelle dichiarazioni degli anni precedenti.
Redditi di capitale/Cripto-attività
Comunicato Mef 13 giugno 2023, n. 96
Rideterminazione del valore e sanatoria delle cripto-attività: prorogato il versamento dell'imposta sostitutiva
L'articolo 1, commi 126-147, legge 197/2022 (legge di Bilancio 2023) ha fissato le regole per la tassazione delle operazioni riguardanti le cripto-attività. Queste sono definite come una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferite e memorizzate elettronicamente utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga. Nel dettaglio, viene prevista la possibilità di procedere alla rideterminazione del valore delle cripto-attività possedute al 1° gennaio 2023 pagando un'imposta sostitutiva del 14% entro il 30 giugno 2023, in unica soluzione o in tre rate annuali di pari importo (sulle ultime due sono dovuti gli interessi del 3% annuo da versare contestualmente a ciascuna rata successiva alla prima) e, in riferimento alle cripto-attività detenute al 31 dicembre 2021, la possibilità di sanare le irregolarità commesse violando le norme sul monitoraggio fiscale e senza dichiarare gli eventuali redditi derivanti da quelle attività. Più precisamente, i commi 134 e 135 della legge di Bilancio 2023 prevedono che l'imposta sostitutiva sia versata in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2023 (o in un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dal 30 giugno 2023). Ora il Mef annuncia che una prossima disposizione normativa rinvierà di 3 mesi il versamento dell'imposta sostitutiva delle cripto-attività che, dunque, dovrà avvenire entro il 30 settembre 2023.
Redditi di impresa/Cambi
Provvedimento agenzia delle Entrate 15 giugno 2023
Accertamento del cambio delle valute estere del mese di maggio 2023
È stato accertato il cambio delle valute estere per il mese di maggio 2023. I valori indicati sono necessari ai fini dell'applicazione di alcune disposizioni del Tuir (in particolare, articoli 56, comma 1, e 110, comma 9, Dpr 917/1986), laddove – nella determinazione del reddito ai fini Irpef e Ires – si fa riferimento a elementi espressi in valuta estera come corrispettivi, proventi, spese e oneri. Si tratta delle medie dei cambi delle valute estere che vengono calcolate a titolo indicativo dalla Banca d'Italia sulla base di quotazioni di mercato salvo che per le valute evidenziate con l'asterisco che vengono rilevate contro Euro nell'ambito del Sistema Europeo di Banche Centrali (SEBC). Sono applicabili anche i tassi di cambio alternativi forniti da operatori internazionali indipendenti, utilizzati dall'impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta, purché la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili.
Immobili/Cessione crediti
Faq agenzia delle Entrate 6 giugno 2023
Visto di conformità "ora per allora": contenuto della comunicazione di opzione
Sono fornite indicazioni sul rilascio del visto di conformità postumo sulle comunicazioni delle opzioni di prima cessione e di sconto in fattura: a) la forma di rilascio del visto di conformità da parte del professionista incaricato è libera; b) il rilascio del visto non dev'essere comunicato all'agenzia poiché esso non rappresenta una condizione per l'esercizio dell'opzione che è già avvenuto, ma costituisce unicamente un requisito per limitare la responsabilità del cessionario ai soli casi di dolo e colpa grave; c) oltre alle normali verifiche documentali, il professionista incaricato dovrà indicare alcuni degli elementi essenziali relativi all'opzione esercitata (a titolo esemplificativo, si segnalano: codice tributo del credito corrispondente alla tipologia di detrazione ceduta; codice fiscale del condominio, se applicabile; codice fiscale del titolare della detrazione, ossia del cedente; codice fiscale del primo cessionario/fornitore; tipologia di intervento agevolato; anno di sostenimento della spesa; ammontare della spesa sostenuta; ammontare del credito ceduto); d) circa le modalità con le quali il professionista incaricato può inviare il visto di conformità al cessionario richiedente, è opportuno l'utilizzo della pec. Nulla vieta che il professionista utilizzi anche altre metodologie che rendano comunque certa la data in cui il visto viene inviato al richiedente.
Immobili/Superbonus 110%
Circolare agenzia delle Entrate 13 giugno 2023, n. 13/E
Superbonus: riepilogo delle novità 2023
Il documento di prassi analizza le modifiche apportate alla disciplina del Superbonus 110% (articolo 119, Dl 19 maggio 2020, n. 34 – Decreto Rilancio) dal Dl 18 novembre 2022, n. 176 (Decreto Aiuti-quater), dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023) e dal Dl 16 febbraio 2023, n. 11 (Decreto Blocca cessioni). Tra le novità oggetto di analisi si segnalano le seguenti:
1) dal 2023 i contribuenti possono ripartire in 10 anni - anziché in 4 - le detrazioni per le spese sostenute nel 2022 per interventi edilizi (nuovo comma 8-quinquies dell'articolo 119, Dl 34/2020). Tale nuova ripartizione decorre dal periodo d'imposta 2023. Inoltre, l'opzione dev'essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023 ed è irrevocabile, ed è esercitabile a condizione che la spesa relativa al periodo d'imposta 2022, per la quale, secondo le regole ordinarie, il contribuente avrebbe dovuto fruire della prima delle 4 quote di detrazione di pari importo, non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi (modello dichiarativo 730/2023 o Redditi 2023);
2) slitta dal 31 marzo al 30 settembre 2023 il termine per fruire del Superbonus per gli interventi realizzati sulle unità unifamiliari, a patto che al 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo. Nello specifico, il comma 8-bis, secondo periodo, dell'articolo 119, Dl 34/2020 prevede l'applicazione dell'aliquota di detrazione nella misura del 110% alle spese sostenute entro il 31 marzo 2023 (in luogo del 31 dicembre 2022) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni con riferimento agli interventi effettuati su edifici unifamiliari o su unità immobiliari funzionalmente indipendenti, a condizione che, alla data del 30 settembre 2022, l'ammontare dei lavori effettuati sia stato almeno pari al 30% dell'intervento complessivo. Il termine del 31 marzo 2023 è stato prorogato al 30 settembre 2023 dal Dl 11/2023;
3) il Superbonus, relativamente a interventi effettuati dai condomìni e dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, e dalle Onlus, Odv e Aps, spetta nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 e del 90% per quelle sostenute nell'anno 2023 (articolo 119, comma 8-bis, primo periodo, Dl 34/2020). Viene precisato che la presentazione di un progetto in variante alla Cila (quali ad esempio cambiamenti dell'impresa incaricata dei lavori o del committente dei lavori, ma anche la realizzazione di interventi non previsti nella Cila originaria) e l'eventuale nuova deliberazione assembleare di approvazione della suddetta variante non rileva ai fini del rispetto dei termini previsti (articolo 2-bis, Dl 11/2023). La riduzione della misura del beneficio non si applica agli interventi: a) diversi da quelli effettuati dai condomìni per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila) risulti presentata alla data del 25 novembre 2022; b) effettuati dai condomìni per i quali la Cila risulti presentata alla data del 31 dicembre 2022 e la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata entro il 18 novembre 2022 (articolo 1, comma 894, legge 197/2022); c) effettuati dai condomìni per i quali la Cila risulti presentata alla data del 25 novembre 2022 e la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata tra il 19 novembre 2022 e il 24 novembre 2022; d) comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali al 31 dicembre 2022 risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo. Al ricorrere delle predette condizioni continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti contenute nel citato comma 8-bis, primo periodo, con conseguente applicazione dell'aliquota di detrazione nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70% per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65% per quelle sostenute nell'anno 2025. Il rispetto di tali condizioni va verificato con riferimento ai soli interventi trainanti producendo effetto anche per la disciplina applicabile agli interventi trainati. Al fine di estendere ai lavori trainati, effettuati sulle parti comuni dell'edificio e sulle singole unità immobiliari, il regime agevolativo vigente prima delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2023, è sufficiente che tali interventi siano effettuati congiuntamente agli interventi trainanti per i quali risultano rispettate le condizioni previste dalla legge;
4) il terzo periodo del comma 8-bis dell'articolo 119 in esame dispone che, per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b) del medesimo articolo 119, la detrazione spetta nella misura del 90% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore a 15.000 euro. Al riguardo è stato chiarito che: a) per "interventi avviati" a decorrere dal 1° gennaio 2023 debbano intendersi i lavori "iniziati" da tale data (ossia qualora la Cila sia stata presentata a decorrere dalla predetta data e la data di inizio lavori indicata nella medesima Cila sia successiva al 31 dicembre 2022 ovvero la comunicazione sia antecedente al 1° gennaio 2023 purché il contribuente sia in grado di dimostrare che i lavori abbiano avuto inizio a decorrere dall'anno 2023); b) il diritto di proprietà o la titolarità di altro diritto reale di godimento sull'unità immobiliare debba sussistere al momento di avvio dei lavori; c) l'immobile su cui sono eseguiti i lavori debba essere adibito ad abitazione principale del contribuente al più tardi al termine dei lavori; d) ai fini del calcolo del reddito di riferimento si tenga conto del coniuge o del componente dell'unione civile, anche se non risulta nello stato di famiglia, del convivente, dei figli e dei familiari che risultano a carico nell'anno precedente al sostenimento della spesa;
5) con riferimento agli interventi effettuati su edifici condominiali nei quali la prevalenza della proprietà dell'immobile sia riferibile agli Iacp, viene chiarito che può trovare applicazione la disciplina prevista per tali istituti ed enti, fruendo della detrazione del 110% per le spese sostenute fino al 2023, a condizione che alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo. Qualora tale condizione non si realizzi, può trovare applicazione la disciplina di cui al citato comma 8-bis, primo periodo, con le relative eccezioni descritte;
6) il nuovo comma 7-bis nell'articolo 119 in commento (comma introdotto dalla legge di Bilancio 2023) estende l'ambito applicativo della detrazione di cui al comma 5 per gli impianti fotovoltaici, prevedendo che possono fruire di tale detrazione anche le Onlus, le Odv e le Aps che provvedono a installare impianti solari fotovoltaici in aree o strutture non pertinenziali, che possono essere di proprietà di terzi, diverse dagli immobili ove sono realizzati gli interventi trainanti rientranti nel Superbonus, a condizione che questi ultimi siano situati all'interno di centri storici soggetti ai vincoli;
7) il comma 8-ter del menzionato articolo 119 (modificato dal Decreto Aiuti-quater) ha visto l'inserimento di un nuovo periodo che dispone la proroga della detrazione nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 con riferimento agli interventi, individuati dal comma 10-bis del citato articolo 119, effettuati da Onlus, Odv e Aps, che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali. Il comma 10-bis è stato oggetto di interpretazione autentica da parte del Dl 11/2023, il quale ha chiarito che tutti i requisiti previsti dal citato comma devono sussistere sin dalla data di avvio dei lavori o, se precedente, di sostenimento delle spese, e devono persistere sino alla fine dell'ultimo periodo d'imposta di fruizione delle quote annuali di detrazione. Viene, inoltre, previsto che il requisito della non percezione di compensi o indennità di carica da parte dei membri del consiglio di amministrazione delle Onlus, Odv o Aps è soddisfatto qualora, indipendentemente da quanto previsto nello statuto, sia dimostrato, con qualsiasi mezzo di prova oppure con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47, Dpr 445/2000, che i suddetti membri non hanno percepito compensi o indennità di carica, ovvero vi hanno rinunciato o li hanno restituiti.
Immobili/Cessione crediti
Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 14 giugno 2023, n. 348
Sconto in fattura: errata indicazione del codice fiscale del condominio
Il caso riguarda un errore di compilazione delle fatture di vendita consistente nell'errata indicazione del codice fiscale del condominio, che si è riverberata nella comunicazione di cessione del credito. L'agenzia ritiene che nell'ipotesi di annullamento di una comunicazione di sconto in fattura, con il successivo riversamento del credito già compensato, questo credito viene qualificato come "non spettante" e non come "inesistente", a patto che gli interventi siano stati realmente eseguiti e ci sia stato soltanto un errore relativo al codice fiscale del soggetto individuato nella fattura. Pertanto, la sanzione amministrativa (ravvedibile) è quella del 30% (ai sensi dell'articolo 13, comma 4, Dlgs 471/1997), e non quella di crediti inesistenti, che va dal 100% al 200%. Infatti, il credito si considera inesistente qualora lo stesso sia ancorato ad una situazione non reale o non vera; perché il credito sia non spettante è necessario, invece, che la non sussistenza dei presupposti costitutivi del credito sia intercettabile in sede di controllo automatizzato o formale.
Accertamento delle imposte/Compliance
Provvedimento agenzia delle Entrate 13 giugno 2023
Adempimento spontaneo: omessa o incompleta dichiarazione Iva relativa al 2022
In relazione alle comunicazioni per la promozione dell'adempimento spontaneo – di cui all'articolo 1, commi da 634 a 636, legge 23 dicembre 2014, n. 190 – l'agenzia delle Entrate annuncia l'invio ai contribuenti, tramite pec, degli inviti alla regolarizzazione nel caso di mancata presentazione della dichiarazione Iva relativa al periodo d'imposta 2022, ovvero nel caso di presentazione della stessa senza la compilazione del quadro VE o con operazioni attive dichiarate per un ammontare inferiore a 1.000 euro. La comunicazione contiene le informazioni relative alla presenza di fatture elettroniche, di dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato e dei corrispettivi giornalieri trasmessi. Gli stessi dati contenuti nella comunicazione, inoltre, sono messi a disposizione della Guardia di finanza. L'agenzia indica anche le modalità con cui i destinatari possono richiedere informazioni o segnalare alla stessa eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, e quelle attraverso le quali regolarizzare errori od omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse (tramite l'istituto del ravvedimento operoso). I dati contenuti nella comunicazione, che può essere consultata anche all'interno del Cassetto fiscale e dell'interfaccia web "Fatture e Corrispettivi", in particolare, consentono al contribuente, che non lo ha fatto, di presentare la dichiarazione Iva entro 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario, beneficiando dello sconto sulle sanzioni previsto dal ravvedimento operoso (articolo 13, comma 1, lettera c), Dlgs 472/1997), ovvero di porre rimedio agli eventuali errori od omissioni commessi nelle dichiarazioni presentate (articolo 13, comma 1, lettera a-bis), Dlgs 472/1997). Tali comportamenti potranno essere adottati a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui gli interessati abbiano avuto formale conoscenza. Saranno, invece, vietati se è già stato notificato un atto d'accertamento o se è già arrivata una comunicazione di irregolarità riscontrata in seguito agli esiti dei controlli formali e automatizzati effettuati dall'agenzia.
Riscossione/Soggetti Isa
Comunicato Mef 14 giugno 2023, n. 98
Contribuenti Isa: annunciata la proroga del versamento delle imposte dai modelli dichiarativi
Viene annunciata l'emanazione di apposito provvedimento normativo di proroga della scadenza del 30 giugno 2023 per i versamenti risultanti dai modelli Redditi 2023. Il rinvio al 20 luglio 2023, senza maggiorazione, interessa i contribuenti Isa. Resta fissata al 31 luglio la possibilità di pagare le imposte con la maggiorazione dello 0,4%. Possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che presentano cause di esclusione dagli Isa, compresi quelli che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, Dl 98/2011 (soggetti in regime dei minimi), nonché i soggetti che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi 54-89, legge 190/2014, e coloro che partecipano a soggetti in regime di trasparenza (società di persone o di capitali in regime di trasparenza, associazioni e collaboratori di imprese familiari, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir) soggetti agli Isa. Per soggetti Isa s'intendono i contribuenti che, contestualmente: a) esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, le attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa, prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli Isa; b) dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun Isa, dal relativo decreto ministeriale di approvazione (limite generalmente fissato in 5.164.569 euro) o che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi. A seguito della proroga cambia il calendario dei versamenti per quanto riguarda il pagamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi e dalla dichiarazione Irap (per queste il differimento interessa il saldo 2022 e il primo acconto 2023), ma anche del saldo Iva 2022 (che può slittare con il pagamento delle imposte dirette, applicando la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2023; mentre per la rateazione sono dovuti gli interessi dello 0,33% mensile).
Fiscalità internazionale/Branch exemption
Principio di diritto agenzia delle Entrate 13 giugno 2023, n. 10
B ranch exemption: la mancata opzione non si sana con la remissione in bonis
La mancata opzione per l'accesso al regime della branch exemption (articolo 168-ter del Tuir) non è sanabile tramite l'istituto della remissione in bonis di cui all'articolo 2, Dl 16/2012, in quanto quest'ultima presuppone che l'adempimento non effettuato sia di natura meramente formale senza effetti sui tributi e sull'imponibile. Il mancato esercizio dell'opzione non può, quindi, essere considerato, come richiede l'applicazione dell'istituto, di natura formale in quanto incide sulla determinazione dell'imponibile. Si ricorda che per godere della remissione in bonis va effettuato il pagamento della sanzione minima di 250 euro tramite presentazione del modello F24 senza possibilità di compensazione. Inoltre, è richiesta la buona fede tra le parti (circolare 38/E/2012), per cui è necessario che il contribuente abbia tenuto un comportamento coerente (concludente) con il regime opzionale scelto o con il beneficio fiscale di cui intende usufruire e abbia soltanto dimenticato di effettuare l'adempimento formale richiesto dalla norma, che ha portato a termine successivamente. Con l'adesione al regime della branch exemption, l'impresa residente nel territorio dello Stato opta per l'esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all'estero. Per esercitare l'adesione il contribuente deve compilare il quadro RF del modello Redditi SC riferito al periodo d'imposta di costituzione della branch, a partire dal quale è efficace il regime e deve indicare separatamente il reddito prodotto da ciascuna stabile organizzazione. Per ogni stabile organizzazione all'estero dev'essere compilato un distinto quadro RF, utilizzando moduli successivi al primo riservato, invece, alla determinazione del reddito dell'impresa residente. Secondo l'agenzia, la mancata compilazione del quadro RF nel periodo di costituzione della branch non consente la determinazione e separata indicazione del reddito prodotto dalla stabile organizzazione. Gli adempimenti richiesti per l'esercizio dell'opzione lasciano intendere che l'omesso adempimento dichiarativo, a differenza di quanto prescritto dalla norma sulla remissione in bonis, non è inquadrabile come di mera natura formale, ossia come ogni adempimento la cui inosservanza non incide sulla determinazione dell'imponibile, dell'imposta o sul pagamento del tributo: con l'effetto che non può essere regolarizzato con tale istituto. Infine, secondo il Provvedimento agenzia delle Entrate 28 agosto 2017, la mancata opzione non impedisce all'impresa di accedere successivamente alla branch exemption ogni volta che costituisce una nuova branch. In definitiva, la possibilità di rimediare all'inadempimento al momento della costituzione è accessibile soltanto successivamente ed eventualmente in concomitanza, cioè, con la costituzione di una nuova branch, senza che sia possibile il ricorso alla remissione in bonis.
Pegni mobiliari/Domanda
Comunicato agenzia delle Entrate 14 giugno 2023, Provvedimento agenzia delle Entrate 14 giugno 2023 e Risoluzione agenzia delle Entrate 14 giugno 2023, n. 26/E
Pegno mobiliare non possessorio: al via le domande online
Con il Comunicato l'agenzia delle Entrate annuncia che dal 15 giugno 2023 è possibile utilizzare il servizio web per compilare e inviare le domande di pegno mobiliare non possessorio (articolo 1, Dl 3 maggio 2016, n. 59). Questa nuova forma di garanzia amplia la possibilità di accesso al credito da parte degli imprenditori, i quali possono dare un bene mobile dell'impresa a garanzia di un credito senza che ciò comporti la perdita del possesso del bene stesso, continuando così a utilizzarlo. Inoltre, oggetto di pegno non possessorio possono essere tutti i prodotti e strumenti inerenti all'attività di impresa (compresi i beni immateriali e gli strumenti finanziari), fatta eccezione per i beni mobili registrati. La formalità di iscrizione online della domanda consente al pegno di prendere grado ed essere opponibile ai terzi e nelle procedure esecutive e concorsuali. Il Regolamento attuativo del Registro dei pegni (Dm 25 maggio 2021, n. 114) ha stabilito che tutte le iscrizioni e le altre formalità connesse devono essere eseguite con atto pubblico o scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente, contratto o provvedimento dell'autorità giudiziaria. Il Decreto ha anche fissato i diritti dovuti per la copertura della tenuta del Registro. Il quadro normativo è pronto, dopo l'emanazione del Dm 114/2021 e dei successivi provvedimenti attuativi, con cui sono state definite le specifiche tecniche, le modalità di versamento di tributi e diritti e le categorie dei beni dati in garanzia. Ad esempio, il Provvedimento agenzia delle Entrate 5 aprile 2023 ha stabilito che i tributi e i diritti dovuti per la registrazione del titolo, per l'esecuzione delle formalità nel Registro dei pegni e per le relative certificazioni e copie vanno versati mediante addebito su un conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l'agenzia delle Entrate. Tramite la nuova applicazione messa a punto dall'agenzia delle Entrate è possibile compilare direttamente online all'interno dell'area riservata del sito www.agenziaentrate.gov.it le domande di pegno, indicando i dati dei soggetti coinvolti, la descrizione dei beni o crediti dati in garanzia e le informazioni relative all'atto costitutivo. Il quadro normativo viene ulteriormente completato con:
1) la Risoluzione 26/E/2023, tramite la quale è stato stabilito che, in caso di versamenti insufficienti o di mancati addebiti - per le operazioni di iscrizione, consultazione, modifica, rinnovo o cancellazione presso il «Registro dei pegni non possessori» - la regolarizzazione avvenire con versamento da eseguire con l'utilizzo del modello F24. Si adotta la stessa modalità per il versamento delle imposte e degli eventuali interessi e sanzioni dovuti per la registrazione dei relativi atti, di cui al Dpr 26 aprile 1986, n. 131. Nello specifico, la risoluzione prevede che per sanare i versamenti insufficienti e i mancati addebiti relativi ai diritti ai tributi dovuti si utilizzano i codici tributo istituiti dalla risoluzione 9/E/2020 (per gli atti privati) e dalla risoluzione 76/E/2020 (per gli atti pubblici e le scritture private autenticate). Inoltre, in tali eventualità, per consentire il versamento, tramite modello F24, dei diritti di certificazione è istituito il codice tributo 1572 denominato "Pegno mobiliare non possessorio - Diritti di certificazione". I codici tributo istituiti con le citate risoluzioni 9/E/2020 n. 76/E/2020 devono essere utilizzati anche per i versamenti dovuti in seguito ad avvisi di liquidazione emessi dall'agenzia delle Entrate. In tal caso, inoltre, per consentire il versamento, tramite modello F24, dei diritti di certificazione viene istituito il codice tributo A210 denominato "Pegno mobiliare non possessorio - Diritti di certificazione - somme liquidate dall'ufficio". Infine, le spese di notifica relative ai suddetti avvisi sono versate con il codice tributo già esistente 9400;
2) il Provvedimento 14 giugno 2023, che ha istituito il codice negozio "5000", da indicare nella richiesta di registrazione (modello 69), per individuare gli atti relativi alla costituzione, modificazione o estinzione del pegno non possessorio nell'ambito del sistema di codificazione previsto dall'allegato 5 al Dm 15 dicembre 1977. Codice negozio istituito per la necessità di individuare puntualmente il nuovo istituto in commento ai fini dell'imposta di registro e individuato in deroga ai criteri generali di formazione progressiva del codice, stabiliti dall'allegato 5 suddetto. Lo stesso prevede, infatti, che "In deroga ai suddetti criteri generali di formazione progressiva del codice, alcuni negozi sono individuati ognuno con un codice specifico, formato anch'esso da quattro caratteri".