I temi di NT+Novità della settimana

I provvedimenti dal 14 al 23 giugno

I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell'ultima settimana

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di Roberta Coser e Claudio Sabbatini

Iva/Rimborso

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 14 giugno 2023, n. 347

Rimborsi Iva: garanzia con patrimonio netto negativo

In tema di rimborsi Iva – ai sensi dell'articolo 38-bis, Dpr 633/1972 – il credito non può considerarsi garantito da un patrimonio netto con segno negativo. A nulla rileva che il patrimonio netto della situazione patrimoniale provvisoria dell'esercizio X+1 sia in aumento rispetto al dato relativo all'esercizio X. In base alla lettera a), comma 3 della norma citata, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà deve attestare che il patrimonio netto non sia diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40% (al fine di attestare la stabilità del patrimonio). Tale requisito, tuttavia, non può essere valutato tenendo conto del suo valore assoluto, ossia senza considerare il segno algebrico (nel caso di specie negativo) che lo precede, al fine di affermare, comunque, l'esistenza di un patrimonio stabile. Occorre, infatti, oltre che di un patrimonio stabile (che lo stesso non sia diminuito rispetto al periodo d'imposta precedente di oltre il 40%) anche la sussistenza di un patrimonio solido (ossia avente un valore con il segno algebrico che lo precede positivo), e tale non può essere quello negativo.

Iva/San Marino

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 20 giugno 2023, n. 356

Scambi Italia-San Marino: documento di trasporto e sosta tecnica

La sosta della merce per lo smistamento dei colli non interrompe l'operazione di vendita di beni da un cedente sanmarinese a un cessionario italiano (risoluzione ministero delle Finanze 460779/1992; circolare ministero delle Finanze 19 marzo 1980, n. 15). Pertanto: 1) è possibile documentare la spedizione con due diversi documenti di trasporto, purché i medesimi consentano di tracciare univocamente la movimentazione dei beni dagli stabilimenti del fornitore sanmarinese sino al destinatario finale; 2) dato che non muta la qualificazione dell'operazione originaria (purché la sosta sia di natura tecnica e non configuri l'esecuzione di un distinto rapporto di deposito), il cedente sammarinese può emettere fattura elettronica senza indicazione dell'Iva, ai sensi dell'articolo 8, Dm 21 giugno 2021; 3) il cessionario nazionale, al quale il documento viene recapitato dal Sistema di Interscambio, assolve l'imposta con il meccanismo del reverse charge (articolo 17, comma 2, Dpr 633/1972).

Bollo/Rimborso

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 19 giugno 2023, n. 350

Imposta di bollo assolta in modo virtuale: recupero di quanto versato in eccesso

Circa le modalità di recupero dell'imposta di bollo virtuale (articoli 15 e 15-bis, Dpr 642/1972) corrisposta per l'annualità precedente, gli importi versati in eccesso possono essere chiesti a rimborso mediante apposita istanza, entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento. L'imposta non può, invece, essere compensata con i versamenti dell'imposta di bollo da effettuare nell'annualità successiva. In assenza di una previsione normativa specifica, la disciplina della dichiarazione integrativa a favore non può trovare applicazione ai fini dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale. La disciplina della dichiarazione integrativa a favore, contenuta negli articoli 2, comma 8 e 8, comma 6-bis, Dpr 322/1998, infatti, è applicabile esclusivamente alle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi, dell'Irap, dei sostituti d'imposta e dell'Iva. Si ricorda che l'articolo 15, Dpr 642/1972 stabilisce che l'imposta di bollo può essere assolta in modo virtuale, su richiesta degli interessati, per determinati atti e documenti, definiti con appositi decreti ministeriali. In particolare, il soggetto interessato deve chiedere una preventiva autorizzazione all'Ufficio competente, presentando apposita domanda corredata da una dichiarazione da lui sottoscritta, contenente l'indicazione del numero presuntivo degli atti e dei documenti che potranno essere emessi e ricevuti durante l'anno. A partire dall'anno solare che segue il primo periodo di operatività del pagamento in modo virtuale, il soggetto autorizzato, alle previste scadenze, presenta all'ufficio una dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell'anno precedente, distinti per voce di tariffa, e degli altri elementi utili per la liquidazione dell'imposta, nonché degli assegni bancari estinti nel suddetto periodo (provvedimento agenzia delle Entrate 25 settembre 2019). Una dichiarazione sostitutiva, con cui si intende rettificare o integrare una dichiarazione dello stesso tipo già presentata, sostituisce integralmente la precedente dichiarazione inviata, ma la stessa dev'essere presentata prima della scadenza del termine di presentazione della dichiarazione consuntiva. Sulla base dei dati indicati in tale dichiarazione, l'Ufficio, previ gli opportuni riscontri, procede alla liquidazione definitiva a consuntivo dell'imposta dovuta per l'anno precedente, imputando la differenza a debito o a credito alla rata bimestrale scadente a febbraio o a quella successiva. La liquidazione definitiva, ragguagliata e corretta dall'Ufficio in relazione ad eventuali modifiche della disciplina o della misura dell'imposta, viene assunta come base per la liquidazione provvisoria per l'anno in corso.

Redditi di impresa/Deduzioni

Comunicato Mef 16 giugno 2023, n. 103 e Comunicato agenzia delle Entrate 16 giugno 2023

Autotrasportatori: deduzioni forfetarie per il 2022 e indicazione nel modello Redditi

Il Mef, d'intesa con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sulla base delle risorse disponibili e dell'adeguamento alle variazioni dell'indice Istat, annuncia che, per il periodo d'imposta 2022, le deduzioni forfetarie per le spese non documentate a favore degli autotrasportatori merci per conto di terzi – di cui all'articolo 66, comma 5, primo periodo del Tuir – spettano nella misura di 48 euro per i trasporti fuori dal Comune sede dell'impresa. La misura si riduce a 16,80 euro per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa. Si tratta di una misura agevolativa per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l'impresa; la deduzione forfetaria spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi. Si ricorda che il contribuente deve predisporre e conservare (fino alla scadenza del termine per l'accertamento, unitamente ai documenti di trasporto, alle fatture ed alle lettere di vettura) un prospetto recante l'indicazione: dei viaggi effettuati e della loro durata; delle località di destinazione; degli estremi dei documenti di trasporto delle merci (o delle fatture o delle lettere di vettura). Con il Comunicato dell'agenzia delle Entrate sono state chiarite le modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi. In particolare, è stato evidenziato che la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore va riportata nei quadri RF e RG dei modelli Redditi 2023 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni dei modelli. I codici indicati sono relativi, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.

Dichiarazioni annuali/Visto di conformità

Circolari agenzia delle Entrate 19 giugno 2023, nn. 14/E e 15/E

Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche: guida delle Entrate al visto di conformità per il 2022

Come ogni anno, l'agenzia (in collaborazione con la Consulta nazionale dei Caf) diffonde mediante due corpose circolare la raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d'imposta, crediti d'imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l'apposizione del visto di conformità per l'anno d'imposta 2022. Viene anche precisata la documentazione necessaria ai fini dei controlli, recependo, a tal proposito, le novità introdotte dal Dl 73/2022 relativamente all'acquisizione e alla conservazione dei documenti in caso di dichiarazione precompilata con o senza modifiche. Viene annunciato che le istruzioni relative alle detrazioni pluriennali relative ad immobili (recupero del patrimonio edilizio, sisma bonus, bonus verde, bonus facciate, ecobonus e Superbonus) saranno oggetto di trattazione in ulteriori documenti di prassi.

Agevolazioni/Una tantum

Messaggio Inps 16 giugno 2023, n. 2264

Zone interessate dagli eventi alluvionali di maggio 2023: indennità una tantum ai lavoratori autonomi

In materia di indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi la cui attività sia stata sospesa a causa degli eventi alluvionali verificatisi dal 1° maggio 2023, ad integrazione dei chiarimenti forniti con la circolare Inps 54/2023 – diffusa a seguito della disposizione prevista dall'articolo 8, Dl 61/2023 – viene precisato che l'Inps, in sede di presentazione della domanda per la richiesta dell'indennità, non richiede l'allegazione di documentazione comprovante l'appartenenza ad una delle categorie destinatarie della misura, lo svolgimento e la sospensione dell'attività lavorativa. La verifica dei presupposti per il godimento del beneficio sarà effettuata in sede di istruttoria delle istanze sulla base dei dati dichiarati nella domanda da parte del richiedente, consultando i propri archivi e quelli appartenenti agli enti a cui l'Istituto ha accesso. Qualora sia necessario procedere ad acquisire nuovi documenti, si dovrà accedere alla sezione «Richiesta di variazione» presente nel medesimo servizio di presentazione della domanda.

Agevolazioni/Crediti di imposta

Risoluzione agenzia delle Entrate 19 giugno 2023, n. 27/E

Mancata comunicazione dei bonus energia: applicabile la remissione in bonis

È applicabile l'istituto della remissione in bonis (articolo 2, comma 1, Dl 2 marzo 2012, n. 16) per sanare la mancata comunicazione dei crediti d'imposta maturati dalle imprese energivore/gasivore e non energivore/non gasivore relativi al terzo e quarto trimestre 2022 (articolo 1, comma 6, Dl 18 novembre 2022, n. 176). Detta comunicazione non rappresenta un elemento costitutivo dei crediti richiamati, ma costituisce un adempimento puramente formale necessario per utilizzare in compensazione, dopo il 16 marzo 2023, i crediti d'imposta maturati dalle imprese energivore/gasivore e non energivore/gasivore, in base alle diverse disposizioni intervenute con riferimento al terzo trimestre e ai mesi di ottobre, novembre e dicembre del 2022. Pertanto, l'omissione della suddetta comunicazione – che, appunto, andava presentata entro il 16 marzo 2023 – non ne inficia l'esistenza, ma ne inibisce l'utilizzo in compensazione. Ne consegue che, con riferimento ai crediti del terzo e quarto trimestre 2022 non comunicati, è possibile avvalersi della remissione in bonis entro il 30 settembre 2023 (versamento della sanzione di 250 euro mediante modello F24, importo non compensabile), a condizione che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

Agevolazioni/Crediti di imposta

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 20 giugno 2023, n. 355

Bonus energia: criteri di calcolo e nozione di sussidio

A norma dell'articolo 6, comma 1, Dl 115/2022, le imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al Dm 21 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, «calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi», hanno subìto un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito d'imposta, pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022. Anche la circolare 13/E/2022 ha chiarito che «per "sussidio" (deve) intendersi qualsiasi beneficio economico (fiscale e non fiscale) conseguito dall'impresa energivora, a copertura totale o parziale della componente energia elettrica e ad essa direttamente collegata. Si tratta, in particolare, di sussidi riconosciuti in euro/MWh ovvero in conto esercizio sull'energia elettrica». Ai fini della determinazione del credito d'imposta per le imprese energivore, non rientra nella nozione di sussidio l'analogo credito d'imposta riconosciuto per il trimestre precedente. Secondo l'agenzia, il contributo riconosciuto per il trimestre precedente, pur essendo astrattamente un elemento correlato all'aumento del prezzo della componente energia, non configura un elemento «di copertura» totale o parziale della componente energia di cui l'impresa ha fruito all'atto del sostenimento del relativo costo, in quanto introdotto ex post a compensazione di questo senza, tuttavia, diretta incidenza sull'originario costo. In particolare, nel caso di specie, i crediti d'imposta per le imprese energivore relativi al secondo trimestre del 2022 (articolo 4, comma 1, Dl 17/2022) non rientrano tra gli eventuali sussidi ai fini della determinazione del credito relativo al terzo trimestre 2022 (articolo 6, comma 1, Dl 9 agosto 2022, n. 115). L'agenzia osserva che il perdurare della situazione che ha giustificato l'originario intervento normativo ha spinto il legislatore a prorogare le misure originarie nel quadro di un intervento che deve comunque considerarsi «unitario», in quanto collegato a una unitaria situazione di crisi che si è prolungata ben oltre l'originario orizzonte temporale. Valutate sotto il profilo della loro ratio, infatti, le disposizioni hanno inteso introdurre un beneficio unico «a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti» dalle predette imprese per tutto il 2022 e per parte del 2023. Inoltre, ai sensi del medesimo articolo 6, comma 1 citato, il bonus è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nel terzo trimestre 2022. In tal caso, l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è «calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito d'imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al terzo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica». Sulla base di ciò viene affermato che l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata dev'essere calcolato dalla società, nel caso di specie, con riferimento alla variazione del prezzo unitario del gas acquistato ed utilizzato per la produzione della medesima energia elettrica, senza tenere conto del credito per le imprese energivore derivanti da autoconsumo relativo al secondo trimestre 2022 (articolo 4, comma 2, Dl 17/2022).

Agevolazioni/Crediti di imposta

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 20 giugno 2023, n. 357

Art bonus: donazioni per interventi su immobili di fondazioni riconosciute

Il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1, Dl 83/2014 spetta per le erogazioni liberali in denaro destinate al sostegno degli interventi di manutenzione, protezione e restauro degli immobili costituenti il patrimonio di una fondazione, purché questa sia riconosciuta dal ministero della Cultura (Mic) in base alle caratteristiche dell'organismo e alle sue finalità. Il Mic conferma che l'ente può essere qualificato come persona giuridica di diritto pubblico non economico in quanto istituito per disposizione legislativa, è sottoposto al controllo della Corte dei conti, è soggetto alla vigilanza di un comitato i cui componenti sono designati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal ministero della Cultura, dal ministero dell'Interno e dal presidente della Regione. Il patrimonio culturale che gestisce, inoltre, è di appartenenza pubblica. Tali caratteristiche e le finalità istituzionali dell'ente (valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura costituenti il proprio patrimonio), fanno sì che la fondazione rientri nel novero degli istituti o dei luoghi della cultura di cui all'articolo 101, Dlgs 42/2004 e, quindi, «sembra potersi concludere nel senso della ammissibilità all'agevolazione fiscale c.d. Art bonus delle erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione, protezione e restauro del patrimonio pubblico vincolato al perseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione». Con l'effetto che anche l'agenzia delle Entrate, conformemente al parere del Mic, ritiene ammissibili all'Art bonus i contributi versati a sostegno dell'attività di manutenzione, protezione e restauro del patrimonio della fondazione istante.

Tregua fiscale/Ravvedimento speciale

Risoluzione agenzia delle Entrate 19 giugno 2023, n. 28/E

Mancato versamento dell'imposta sugli intrattenimenti: non ammesso il ravvedimento speciale

In caso di omesso versamento dell'imposta sugli intrattenimenti (Isi) non è possibile usufruire del ravvedimento speciale previsto dalla legge di Bilancio 2023 (articolo 1, commi 174-178, legge 29 dicembre 2022, n. 197), in quanto tale norma agevolativa si applica solo a quei tributi per i quali è prevista la presentazione di una dichiarazione. Così, oltre all'Isi, il ravvedimento speciale è precluso alle violazioni in materia d'imposta di registro: per tale imposta resta comunque possibile avvalersi del ravvedimento operoso ordinario (articolo 13, Dlgs 472/1997). In sintesi, ricorda l'agenzia delle Entrate, in merito al ravvedimento speciale: 1) sono escluse dall'istituto le violazioni definibili con la definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (articolo 1, commi 153-159, legge 197/2022) e con la regolarizzazione delle irregolarità formali (commi 166-173 del medesimo articolo); 2) sono definibili con il ravvedimento speciale tutte le sanzioni regolarizzabili ai sensi dell'articolo 13, Dlgs 472/1997, riguardanti le violazioni commesse nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e nei periodi d'imposta precedenti; 3) restano esclusi dalla sanatoria i tributi per i quali manca una dichiarazione validamente presentata, perché omessa o non prevista dalle norme di riferimento.

Tregua fiscale/Liti pendenti

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 19 giugno 2023, n. 349

Definizione delle liti pendenti: scomputabili le somme versate dal terzo pignorato

In tema di definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti (articolo 1, commi 186-204, legge 197/2022) viene precisato che dalle somme dovute è possibile scomputare anche i versamenti eseguiti da un terzo pignorato, ma non è possibile chiederne il rimborso. Nel caso di specie, un contribuente intende definire un giudizio pendente in Corte di Cassazione, avente ad oggetto un avviso di accertamento. L'agente della Riscossione, in forza del giudizio emesso dalla Corte di merito, ha riscosso alcune somme attraverso un atto di pignoramento presso la banca del contribuente, ottenendo dal terzo pignorato il versamento delle somme iscritte a ruolo. Se il contribuente aderisce alla definizione agevolata, dalle somme dovute deve scomputare gli importi già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. Lo scomputo è comprensivo anche delle somme versate dal terzo pignorato. Il pagamento eseguito dal terzo pignorato, quindi, non preclude, in linea teorica, la possibilità di definire la controversia ma ne esclude il rimborso, ancorché si tratti di importi eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa.

Dogane/Servizi

Informativa agenzia delle Dogane 8 giugno 2023, n. 297845/RU

Reingegnerizzazione AIDA: servizi di esportazione

Gli operatori economici possono aderire all'ambiente di esercizio per l'effettuazione di talune operazioni. In particolare, dopo il periodo di sperimentazione, è possibile aderire al regime controllato nel periodo dall'8 giugno al 6 settembre 2023 al fine di utilizzare i seguenti nuovi tracciati: B1: Dichiarazione di esportazione e dichiarazione di riesportazione; B2: Regime speciale – trasformazione – dichiarazione per il perfezionamento passivo; B4: Dichiarazione per la spedizione di merci nell'ambito degli scambi con territori fiscali speciali. Il DAE in formato Pdf può essere prelevato tramite il servizio «Gestione Documenti» e il messaggio IVISTO (IE599), contenente l'esito dell'operazione di esportazione, può essere prelevato interrogando il servizio «ExportService».

Assicurazione Inail/Interessi

Circolare Inail 19 giugno 2023, n. 29

Tassi di interesse per rateazione premi e sanzioni: variazione

A seguito della decisione di politica monetaria della Banca Centrale Europea (BCE) – con la quale è stato innalzato al 4% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema – l'Inail ha simmetricamente variato i tassi per rateazioni e sanzioni. A decorrere dal 21 giugno 2023 (senza che la modifica abbia effetto verso le rateazioni definite in data anteriore, per le quali resterà quindi pienamente valido il piano di ammortamento già stabilito) i tassi sono i seguenti: 10,00% di interesse dovuto per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori e 9,50% quale misura delle sanzioni accessorie. Viene, infine, confermata la riduzione delle sanzioni civili a favore di aziende contemporaneamente sottoposte a procedure concorsuali per le quali sono previste le seguenti misure: 5,00% in ipotesi di mancato o ritardato pagamento e 7,00% in ipotesi di evasione connessa al mancato o ritardato pagamento.

Riscossione/Codici tributo

Risoluzione agenzia delle Entrate 20 giugno 2023, n. 29/E

Avvisi bonari: codici tributo per il versamento dell'imposta sostitutiva per le SIIQ e il recupero del credito Ace

Sono stati istituiti nuovi codici tributo – da utilizzare a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell'articolo 36-bis, Dpr 600/1973 (comunicazioni di irregolarità) – per effettuare il versamento dell'imposta sostitutiva per le SIIQ e il recupero del credito d'imposta Ace. Si tratta dei seguenti codici: 930G, 931G, 932G, 933G, 934G e 935G. I nuovi codici sono da utilizzare qualora il contribuente intenda versare solo una quota dell'importo complessivamente richiesto e riportato nel modello F24 precompilato allegato alla comunicazione.

Riscossione/Codici tributo

Risoluzione agenzia delle Entrate 22 giugno 2023, n. 30/E

Estromissione, cessione e trasformazione agevolate: ridenominazione dei codici tributo per il versamento dell'imposta sostitutiva

L'articolo 1, commi 100-105, legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023) ha introdotto un regime fiscale agevolato per consentire l'assegnazione e la cessione ai soci di taluni beni immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri, non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, nonché per la trasformazione in società semplici delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni. In particolare, il comma 101 prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap nella misura dell'8% ovvero del 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, della cessione o della trasformazione. Inoltre, le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13%. Il comma 105 dispone, inoltre, che «Le società che si avvalgono delle disposizioni dei commi da 100 a 104 devono versare il 60 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 30 settembre 2023 e la restante parte entro il 30 novembre 2023, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi». Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite il modello F24, delle somme in argomento, si ridenominano (al fine di tener conto dei nuovi riferimenti normativi) i seguenti codici tributo, istituiti con risoluzione 13 settembre 2016, n. 73/E: 1836 denominato «Imposta sostitutiva sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto - articolo 1, commi da 100 a 105, della legge 29 dicembre 2022, n. 197» e 1837 denominato «Imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e su quelle delle società che si trasformano - articolo 1, commi da 100 a 105, della legge 29 dicembre 2022, n. 197». Resta fermo l'utilizzo del codice tributo 1127 denominato «Imposta sostitutiva per l'estromissione dei beni immobili strumentali dall'impresa individuale - articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208», istituito con la risoluzione 10 giugno 2008, n. 237/E e successivamente ridenominato con la citata risoluzione 13 settembre 2016, n. 73/E, ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 1, comma 106, della legge di Bilancio 2023.

Riscossione/Codici tributo

Risoluzione agenzia delle Entrate 22 giugno 2023, n. 31/E

Zona franca urbana nei Comuni colpiti dagli eventi sismici dell'agosto 2016: codice tributo per l'utilizzo dell'agevolazione

L'articolo 1, comma 746, legge 29 dicembre 2022, n. 197 ha modificato le disposizioni relative alle agevolazioni a favore delle imprese e dei professionisti localizzati nella Zona franca urbana istituita ai sensi dell'articolo 46, Dl 24 aprile 2017, n. 50, nei Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016. In particolare, il citato comma 746 ha disposto la proroga per l'anno 2023 del periodo di fruizione delle agevolazioni già concesse ai beneficiari dei precedenti bandi. Gli elenchi dei soggetti ammessi a fruire delle agevolazioni in argomento, a valere sullo stanziamento per l'annualità 2023 sono stati individuati con il decreto ministero Imprese e Made in Italy 19 giugno 2023. I dati dei beneficiari, l'importo dell'agevolazione concessa e le eventuali revoche, anche parziali, sono comunicati all'agenzia delle Entrate (articolo 14, comma 3, decreto Mise 10 aprile 2013). Ciascun beneficiario può visualizzare l'ammontare dell'agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio Cassetto fiscale, accessibile dall'area riservata del sito internet dell'agenzia delle Entrate. In relazione a quanto sopra, per consentire l'utilizzo in compensazione delle suddette agevolazioni, tramite il modello F24, è stato istituito il codice tributo Z166.

Riscossione/Codici tributo

Risoluzione agenzia delle Entrate 22 giugno 2023, n. 32/E

Rivalutazione di titoli, quote di Oicr e contratti di assicurazione: codici tributo per il versamento delle imposte sostitutive

Sono stati istituiti i codici tributo 1721, 1722 e 1726 per il versamento, mediante il modello F24, delle imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di cui all'articolo 1, commi 112-114, legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023). La cennata disposizione normativa ha previsto, per i redditi di capitale (articolo 44, comma 1, lettera g), del Tuir) e i redditi diversi derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di Organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr), la possibilità di rideterminare il costo fiscale di tali asset mediante pagamento di un'imposta sostitutiva, con aliquota al 14%, da applicare alla differenza tra il valore delle quote o azioni alla data del 31 dicembre 2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione.

Decreto Omnibus/Misure urgenti

Dl 22 giugno 2023, n. 75, GU 22 giugno 2023, n. 144

Settore sportivo, giustizia tributaria e Cig: novità

Il decreto legge, in vigore dal 23 giugno 2023, contiene una serie di misure urgenti tra le quali si segnalano le seguenti.

Plusvalenze per le società sportive professionistiche

Due sono gli interventi che sono stati fatti sulle plusvalenze patrimoniali di cui all'articolo 86, comma 4, del Tuir, con lo scopo di limitare la possibilità di spalmare su più esercizi le plusvalenze maturate. Da un lato, variano le modalità di tassazione delle plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta per le società sportive professionisti: esse concorrono a formare il reddito in quote costanti e alle condizioni indicate, nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro; la residua parte della plusvalenza concorre a formare il reddito nell'esercizio in cui è stata realizzata. Questo intervento è finalizzato a contrastare le plusvalenze fittizie (componenti positive di reddito che potrebbero essere artificiosamente alterate) che possono realizzarsi attraverso lo scambio di calciatori. Con l'entrata in vigore delle nuove previsioni, dunque, queste plusvalenze saranno imponibili integralmente nell'esercizio in cui sono realizzate. Dall'altro lato, viene previsto che, per le società sportive professionistiche, solo le plusvalenze biennali (e non più annuali) contribuiscono a formare reddito. In sostanza, viene disposto l'ampliamento da uno a due anni del periodo minimo di possesso dell'asset per le società sportive professionistiche per poter fruire della tassazione in cinque esercizi della plusvalenza (per tutti gli altri contribuenti il periodo minimo di detenzione è triennale).

Credito d'imposta a sostegno dell'associazionismo sportivo

Si prevede una misura di sostegno, per l'anno 2023, in favore di imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie. Nella sostanza, vengono apportate modifiche al Dl 27 gennaio 2022, n. 4 al fine di prorogare il bonus introdotto durante l'emergenza Covid per agevolare le imprese che investono in pubblicità nello sport. Si tratta di un credito d'imposta per le sponsorizzazioni sportive (che garantisce uno sconto del 50% della spesa alle imprese che investono in campagne pubblicitarie sportive), il quale resterà valido fino al 31 dicembre di quest'anno. L'investimento in campagne pubblicitarie, relativamente al secondo semestre dell'anno 2023, dev'essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi, relativi al periodo d'imposta 2022, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro.

Giustizia tributaria

Viene aumentato il numero dei magistrati tributari che, nei prossimi anni, potranno essere assunti dal Mef al fine di incrementare il livello di efficienza degli Uffici e delle strutture centrali e territoriali della giustizia tributaria. Cambiano anche le prove di esame per diventare magistrati tributari (ad esempio, la prova scritta consisterà nella redazione di una sentenza).

Cassa integrazione straordinaria in deroga

Si prevede che, per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille, che hanno in corso dei piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi, con decreto del ministro del Lavoro di concerto con il ministro dell'Economia può essere autorizzato, a domanda, in via eccezionale e in deroga agli articoli 4 e 22, Dlgs 148/2015, in continuità con le tutele già autorizzate, un ulteriore periodo di cassa integrazione straordinaria per una durata massima di ulteriori quaranta settimane fruibili fino al 31 dicembre 2023, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio delle competenze dell'azienda.