I temi di NT+Novità della settimana

I provvedimenti dal 5 all'11 settembre

I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell'ultima settimana

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di Roberta Coser e Claudio Sabbatini


Iv a/Leasing

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 3 settembre 2020, n. 304
Plafond Iva non utilizzabile sui canoni di leasing immobiliare
Il plafond - ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c), Dpr 633/1972 - non può essere utilizzato per acquistare fabbricati (e aree fabbricabili), anche se realizzati in proprio o mediante contratto d'appalto, oppure in forza di un contratto di locazione finanziaria. Viene in tal modo ribadita la posizione dell'Amministrazione finanziaria già espressa con la Cm 10 giugno 1998, n. 145/E laddove venne ritenuto evidente "il divieto di utilizzare il plafond per l'acquisizione di fabbricati, in dipendenza di contratti di appalto aventi per oggetto la loro costruzione o di leasing; e ciò in quanto, ancorché la disposizione di cui alla lettera c) dell'art. 8 del D.P.R. n. 633 del 1972 escluda espressamente dal beneficio solo le cessioni di fabbricati, l'esclusione è evidentemente da estendere a tali modalità di acquisizione dei fabbricati stessi, che realizzano un effetto equivalente".
Questa interpretazione, rifacendosi all'equiparazione, fatta dalla Corte di Giustizia Ue (causa C-164/16), tra il leasing traslativo e l'acquisto di proprietà (qualora il contratto sia "accompagnato dalla clausola secondo la quale la proprietà è normalmente acquisita al più tardi all'atto del pagamento dell'ultima rata"), è stata disattesa da diverse pronunce dei giudici di legittimità: sia per i contratti di appalto (Corte di Cassazione 15 aprile 2016, n. 7504 e Corte di Cassazione 15 maggio 2015, n. 9969); sia per i contratti di leasing immobiliare (Corte di Cassazione 15 ottobre 2013, n. 23329).

Iva/Iva estera

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 3 settembre 2020, n. 305
Prova delle cessioni intra-Ue
Un operatore economico cede bene a soggetti passivi Ue con clausola ex works. Ottiene, all'arrivo dei beni nel Paese Ue di destino, una dichiarazione resa dal cessionario. Cautelativamente il cedente italiano intende emettere fattura con Iva, da rettificare (al fine di rendere l'operazione non imponibile ai sensi dell'articolo 41, Dl 331/1993) qualora ottenga la prova dell'avvenuto trasferimento nell'altro Paese Ue.
L'agenzia delle Entrate boccia entrambe le ipotesi dell'istante.
Da un lato afferma che, laddove manchi il trasportatore terzo, non possono essere utilizzate le presunzioni previste dall'articolo 45-bis, Regolamento Ue 282/2011 e la mera attestazione di ricezione da parte del cessionario non costituisce prova sufficiente circa l'avvenuto trasferimento a destino dei beni. Solo in sede di controllo sarà possibile appurare il complesso di prove disponibili. Dall'altro lato afferma che non è possibile emettere nota di credito per rettificare la fattura in quanto la fattispecie non è prevista dall'articolo 26, Dpr 633/1972, giacché l'incertezza attiene, sin dall'origine, alla validità dei mezzi di prova della cessione intra-Ue e non alla sussistenza dei requisiti sostanziali della stessa.

Iva/Operazione accessoria

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 3 settembre 2020, n. 306
Dispositivi medici accessori ai farmaci
L'acquisto di un dispositivo per la somministrazione di un farmaco, venduto gratuitamente con il farmaco stesso, si considera accessorio sia agli effetti Iva (articolo 12, Dpr 633/1972) sia agli effetti delle imposte dirette, in quanto il dispositivo e il farmaco presentano uno stretto legame di connessione reciproca, non potendo essere usati uno senza l'altro. Si ricorda che "una cessione di beni o una prestazione di servizi risulta accessoria a un'operazione principale quando integra, completa e rende possibile quest'ultima" (Rm 337/E/2008; cfr. anche Rm 6/E/1998; Rm 120/E/2003; Rm 230/E/2002; Rm 216/E/2002). Pertanto, non è sufficiente una generica utilità della prestazione accessoria all'attività principale, unitariamente considerata, ma "occorre che la prestazione accessoria formi un tutt'uno con l'operazione principale".
Al contrario, i corrispettivi di prestazioni distinte, anche se rese da un unico soggetto a favore dello stesso committente, vanno trattati fiscalmente in modo differente, secondo il loro proprio regime, quando non rispondono alle medesime finalità. Tale orientamento è coerente con la giurisprudenza della Corte di Giustizia Ue, sentenza 18 gennaio 2018, causa C-463/16, punto 23.
Alla luce di quanto sopra, si conclude che anche al dispositivo si applichi l'aliquota Iva del 10% prevista per i medicinali. Qualora questo sia ceduto gratuitamente è possibile valorizzare nella fattura elettronica il prezzo di un centesimo, senza che configuri una destinazione del bene a finalità estranee all'impresa.
Infine, ancorché il dispositivo acquistato sia ceduto gratuitamente, il costo sostenuto risulta essere inerente all'attività esercitata.

Iva/E-commerce

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 9 settembre 2020, n. 324
Piattaforma on line per l'acquisto di servizi di spedizione
Il servizio di intermediazione reso dalla società di spedizioni, qualificandosi come servizio reso a fronte di un mandato senza rappresentanza, deve essere documentato tramite fattura ordinaria o semplificata, in quanto l'attività non si concretizza nel commercio elettronico "diretto" (che gode dalla dispensa dalla certificazione di cui all'articolo 22, n. 6-ter, Dpr 633/1972), ma in un servizio di intermediazione (Rm 354/E/2007).
Secondo l'agenzia potrebbe trattarsi di un "servizio affine" a quelli di prenotazione in linea di cui all'articolo 7, lettera u), Regolamento Ue 282/2011, espressamente escluso dalla nozione di "servizio elettronico" (cfr. anche Note esplicative della Commissione Ue 3 aprile 2014, paragrafo 2.4.3.2 e le Linee guida del Comitato Iva).
Nelle fatture – trasmesse elettronicamente al SdI – devono essere indicati: la partita Iva o il codice fiscale del cessionario/committente, non essendo sufficiente riportare, in alternativa, i soli dati anagrafici del cliente (ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio). Tale semplificazione, infatti, pur essendo prevista dall'articolo 21-bis, Dpr 633/1972, non risulta ammessa dalle specifiche tecniche in materia di fatturazione elettronica; qualsiasi altro dato espressamente richiesto dalle citate specifiche tecniche.
L'utilizzo di Internet o di altre reti elettroniche, compiuto dalle controparti contrattuali, per comunicare in merito alle transazioni o per facilitare la negoziazione delle stesse, al pari dell'uso di un telefono o di un fax, non cambia la natura della transazione e non influisce sulle ordinarie disposizioni Iva applicabili (cfr. Rm 133/E/2004; Rm 199/E/2008; principi di diritto nn. 3/2020 e 26/2019).


Immobili/Agevolazioni prima casa

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 4 settembre 2020, n. 310
Acquisto della "prima casa" e rivendita della precedente entro un anno – Sospensione del termine causa Covid-19
Viene analizzato il caso di un contribuente che ha acquistato, il 29 aprile 2019, un appartamento fruendo delle agevolazioni "prima casa" e che deve alienare il precedente immobile entro un anno dal nuovo acquisto, come stabilito dal comma 4 bis della Nota II-bis, posta in calce all'articolo 1 della Tariffa, Parte I, allegata al Dpr 26 aprile 1986, n. 131.
L'adempimento di tale obbligo è stato ostacolato dalla situazione in essere causata dalla pandemia, che ha impedito la vendita dell'abitazione.
La soluzione è stata fornita dal legislatore, poiché il calcolo del periodo concesso per vendere la casa posseduta precedentemente, e non perdere lo sconto sull'imposta di registro, è stato sospeso a partire dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020 (articolo 24, Dl 23/2020). Pertanto, il termine per la suddetta alienazione riprenderà a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Immobili/Registro e ipo-catastali

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 4 settembre 2020, n. 311
Rinuncia all'agevolazione fiscale relativa ai "piani urbanistici particolareggiati"
Il contribuente che ha comprato un terreno edificabile, in comproprietà al 50% con un altro acquirente, e vuole vendere l'immobile poiché non riesce a completare la costruzione nei tempi previsti, non può chiedere, solo per la sua quota, la riliquidazione delle imposte di registro e ipo-catastali versate in misura agevolata. Il beneficio fiscale previsto dalla normativa, infatti, è condizionato proprio all'avvenuta edificabilità. Non si può, dunque, rinunciare pro quota al beneficio e richiedere la riliquidazione delle imposte dovute per l'atto di acquisto, da parte di uno solo dei soggetti beneficiari del trattamento di favore.
Tuttavia, qualora entrambi i beneficiari, ritenendo di trovarsi nelle condizioni di non poter completare l'edificazione e quindi di non poter ottemperare all'obbligo assunto nell'atto di acquisto del terreno, concordino nel voler rinunciare al beneficio, gli stessi possono fare rettificare l'atto di acquisto agevolato, con un nuovo atto integrativo in cui dichiarano di non poter assumere l'obbligo di completare la costruzione dell'immobile. Il suddetto atto, redatto secondo le medesime formalità giuridiche del precedente, presentato all'ufficio per la registrazione, consentirebbe di procedere alla riliquidazione delle imposte dovute nella misura ordinaria. In tal caso, i contribuenti saranno tenuti al versamento della differenza tra l'imposta pagata nella misura agevolata e quella dovuta, oltre al pagamento degli interessi.

Immobili/Trasferimento immobiliare

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 4 settembre 2020, n. 312
Cessione di fabbricati da demolire – Qualificazione
Sulla base della decisione ormai consolidata della giurisprudenza e come già chiarito con la Cm 29 luglio 2020, n. 23/E (superando l'orientamento espresso con la Rm 395/E/2008), l'agenzia delle Entrate ribadisce che - se l'oggetto del trasferimento a titolo oneroso è un edificio - detto trasferimento non può mai essere riqualificato come cessione di area edificabile, nemmeno quando l'edificio sia destinato alla successiva demolizione e ricostruzione. Nel caso di specie, il contribuente istante intende vendere un fabbricato ad una società operante nel settore delle costruzioni, che, sulla base di un permesso di costruire in corso di ottenimento, potrebbe provvedere alla demolizione e alla costruzione di un nuovo immobile.

Immobili/Superbonus 110%

Risposte Interpello, agenzia delle Entrate 9 settembre 2020, nn. 325, 326, 327 e 328
Case antisismiche, unità collabenti, immobile in comodato e villette a schiera
Viene fornita l'interpretazione dell'agenzia delle Entrate circa la detrazione spettante per le seguenti spese.
Acquisto di "case antisismiche" (risposta 325)
La detrazione, prevista dall'articolo 16, comma 1-septies, Dl 63/2013 (spettante agli acquirenti di unità immobiliari realizzati da imprese di costruzione mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici in zona sismica 1, 2 e 3), spetta per l'acquisto di un immobile da costruire per il quale il preliminare di compravendita è stato sottoscritto nel 2018 mentre il rogito avverrà entro ottobre 2020, in quanto la predetta detrazione è elevata al 110% delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (articolo 119, Dl 34/2020). In alternativa, il contribuente può optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito (articolo 121, Dl 34/2020).
Interventi su unità collabenti (risposta 326)
E' possibile fruire del Superbonus anche relativamente alle spese sostenute per gli interventi realizzati su edifici classificati nella categoria catastale F/2 ("unità collabenti "), quindi di fatto inabitati/inabitabili, sia pure nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla norma agevolativa e fermo restando l'effettuazione di ogni adempimento richiesto.
Immobile in comodato d'uso (risposta 327)
Le "unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari", alle quali la norma fa riferimento, vanno individuate verificando la contestuale sussistenza del requisito della "indipendenza funzionale" e dell'"accesso autonomo dall'esterno", a nulla rilevando, a tal fine, che l'edificio plurifamiliare di cui tali unità immobiliari fanno parte sia costituito o meno in condominio.
Solo qualora l'immobile possieda le caratteristiche sopra evidenziate - nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla norma agevolativa e fermo restando l'effettuazione di ogni adempimento richiesto - l'istante potrà fruire del Superbonus relativamente alla sostituzione del generatore di calore con una pompa di calore che intende installare.
Con riferimento alla possibilità di applicare il Superbonus alle spese di tinteggiatura della facciata esterna l'agenzia osserva che tali interventi non rientrano nell'ambito applicativo della disposizione in esame. Per tali interventi si potrà eventualmente fruire della detrazione prevista nella misura del 90% delle spese documentate sostenute nell'anno 2020 disciplinata dall'articolo 1, commi da 219 a 223, legge 27 dicembre 2019, n. 160 (cd. bonus facciate), per il quale sono stati forniti chiarimenti con la Cm 14 febbraio 2020, n. 2/E.
Interventi su villette a schiera (risposta 328)
Il Superbonus spetta per la realizzazione di interventi nell'immobile (villetta a schiera) a prescindere dalla condizione che lo stesso sia adibito a "prima casa e residenza del proprio nucleo familiare dal 2015". Infatti, anche se non sono menzionate all'interno della norma in esame, le "villette a schiera" possono essere considerare come immobili di proprietà all'interno di una concezione più estesa di "edifici unifamiliari".


Agevolazioni/Bonus mobilità

Dm 14 agosto 2020, GU 5 settembre 2020, n. 221
Buono mobilità 2020 – Decreto attuativo
E' stato pubblicato decreto con il quale il ministero dell'Ambiente provvede, tra l'altro, all'individuazione delle procedure operative per dare attuazione alle previsioni normative per la fruizione del cd. bonus mobilità.
L'agevolazione riguarda i maggiorenni che hanno la residenza nei capoluoghi di Regione (anche sotto 50.000 abitanti), nei capoluoghi di Provincia (anche sotto 50.000 abitanti), nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e nei Comuni delle Città metropolitane (anche al di sotto di 50.000 abitanti).

Agevolazioni/Impatriati

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 3 settembre 2020, n. 307
Regime fiscale per i rientri – Ricercatore straniero che si trasferisce in Italia
Gli incentivi fiscali per il rientro in Italia di ricercatori e docenti residenti all'estero di cui all'articolo 44, Dl 78/2010 spettano anche in caso di trasferimento in Italia di un ricercatore di nazionalità estera.
Il beneficio, infatti, si rivolge a tutti i soggetti che, trasferendosi nel territorio nazionale, possono favorire lo sviluppo della ricerca in Italia in virtù delle loro particolari conoscenze scientifiche. Per i requisiti richiesti si veda la Cm 17/E/2017.
Inoltre, non assume rilievo la natura del datore di lavoro o del soggetto committente, che, per l'attività di ricerca svolta in Italia, può essere un'università pubblica o privata, o un centro di ricerca pubblico o privato, o un'impresa, o un ente che, in ragione della peculiarità del settore economico in cui opera, disponga di strutture organizzative finalizzate alla ricerca.

Agevolazioni/Bonus locazione

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 7 settembre 2020, n. 318
Negozi e botteghe – Credito d'imposta anche per il canone di concessione versato al Comune
La società può fruire del credito d'imposta pari al 60% dei canoni versati relativi a marzo 2020 (si trattava del bonus per negozi e botteghe classificati in categoria catastale C/1 previsto dall'articolo 65, Dl 18/2020) stabiliti con il contratto di concessione stipulato con il Comune.
Con la Cm 6 giugno 2020, n. 14/E sono stati forniti i primi chiarimenti in relazione al credito avente la medesima finalità disciplinato con l'articolo 28, Dl 34/2020. In particolare, è stato precisato che "I predetti canoni devono essere relativi a un contratto di locazione così come identificato dagli articoli 1571 e seguenti del codice civile e la cui disciplina è regolata dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, ovvero relativi alle ipotesi in cui il godimento degli immobili avviene a seguito di un provvedimento amministrativo di concessione cui, solitamente, accede una convenzione di stampo privatistico che disciplina i rapporti tra le parti". Inoltre, è stato chiarito che il legislatore ha assimilato alla locazione anche l'ipotesi in cui il bene è condotto sulla base di un contratto di leasing operativo.
Considerata la sostanziale identità delle due agevolazioni, l'agenzia ritiene che i chiarimenti forniti in relazione al credito d'imposta di cui all'articolo 28 del Decreto Rilancio, in quanto compatibili, siano riportabili anche in relazione al cd. credito per negozi e botteghe.
Nel caso di specie, quindi, a prescindere dalla qualificazione del contratto in essere con il Comune, tenuto conto che la struttura contrattuale rappresentata ha la medesima funzione economica del contratto locazione "tipico", la società istante può fruire del credito d'imposta in esame.

Agevolazioni/Contributo a fondo perduto

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 8 settembre 2020, n. 320
Società – Trasformazione regressiva da Sas a impresa individuale
In caso di trasformazione regressiva da Sas a impresa individuale il contributo a fondo perduto (di cui all'articolo 25, Dl 34/2020) spetta all'imprenditore individuale risultante dall'operazione, tenendo conto che non si tratta di attività neocostituita.

Agevolazioni/Credito d'imposta

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 8 settembre 2020, n. 322
Comuni colpiti da eventi sismici – Bonus investimenti se i beni sono iscritti nell'attivo patrimoniale
Sono agevolabili ai fini del bonus investimenti disciplinato dall'articolo 18-quater, Dl 8/2017 (credito d'imposta per investimenti nelle Regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici) i solo beni iscrivibili in bilancio nella sezione dell'attivo patrimoniale B.II.2 («Impianti e macchinari») e B.II.3 («Attrezzature industriali e commerciali») e, altresì, rappresentanti un «investimento iniziale» in base alla normativa comunitaria.


Redditi di lavoro dipendente/Stock option

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 7 settembre 2020, n. 316
Fringe benefit legati alle stock option con vesting period maturato in Italia
Viene esaminato il trattamento fiscale applicabile al fringe benefit connesso all'esercizio di stock option, con vesting period maturato in Italia (il contribuente istante ha svolto l'attività lavorativa presso la sede italiana di una società multinazionale per tutto il vesting period), il cui esercizio è avvenuto dopo l'acquisizione della residenza fiscale in Svizzera.
L'agenzia delle Entrate ritiene che il contribuente debba assoggettare a tassazione in Italia l'intero fringe benefit, in quanto rileva lo Stato in cui è stata svolta l'attività lavorativa durante il «vesting period», ossia nel periodo di maturazione del diritto ad esercitare le opzioni ricevute.
In base alla normativa interna, l'articolo 23, comma 1, lettera c) del Tuir stabilisce che, nei confronti dei non residenti, si considerano prodotti in Italia i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato.
La disciplina nazionale deve però essere coordinata con le disposizioni contenute in accordi internazionali conclusi dall'Italia con gli Stati esteri (nel caso di specie, va analizzato l'articolo 15 della Convenzione Italia-Svizzera).
Come precisato dal Commentario all'articolo 15 del Modello OCSE (versione 2017): rientrano nella disciplina in esame anche i redditi in natura, tra cui vengono collocate le stock option; la potestà impositiva dello Stato della fonte è subordinata alla condizione che tali compensi in natura derivino da un'attività di lavoro dipendente svolta in detto Stato, non rilevando l'eventuale diverso momento in cui il reddito è corrisposto e la circostanza che la tassazione avvenga in un periodo d'imposta successivo, in cui il dipendente non lavora più in detto Stato; stabilire se, e in che misura, una stock option sia ricollegabile ad attività di lavoro dipendente svolta in un dato Stato implica una valutazione che deve essere effettuata in ciascun caso esaminando tutti gli elementi rilevanti, comprese le condizioni contrattuali del piano, correlati alla suddetta attività lavorativa.
Non rileva, quindi, la residenza estera al momento dell'assegnazione delle azioni; il collegamento con il territorio di tassazione, invece, guarda al periodo di maturazione del diritto all'esercizio delle stock option (vesting period): nel caso di specie, in Italia.

Redditi di lavoro dipendente/Previdenza complementare

Risoluzione agenzia delle Entrate 9 settembre 2020, n. 51/E
Prestazioni pensionistiche integrative in forma periodica riferite a fondi interni di previdenza
Le prestazioni integrative erogate in forma di rendita periodica (per gli ex dipendenti) – che si classificano tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente – sono assoggettate a tassazione in base al periodo di maturazione dei relativi montanti, mentre a nulla rileva la data di cessazione del rapporto di lavoro e quella di erogazione delle prestazioni. Nello specifico, per i montanti: maturati fino al 31 dicembre 2000, le rendite percepite sono assoggettate, nel limite dell'87,5% del loro ammontare, a tassazione Irpef secondo le regole ordinarie (aliquote applicate sugli scaglioni di reddito); maturati dall'1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2006, le rendite percepite sono assoggettate a tassazione ordinaria (progressiva, per scaglioni di reddito) con imponibile pari al 100%, al netto dei contributi eventualmente non dedotti e dei rendimenti finanziari tassati in capo al fondo; maturati dall'1 gennaio 2007 la rendita è assoggettata a tassazione con una ritenuta a titolo d'imposta del 15%, che si riduce di 0,3% per ogni anno eccedente il 15.mo anno di partecipazione al fondo pensione, con un massimo di 6 punti percentuali di riduzione. L'imponibile è costituito dall'ammontare complessivo al netto dei contributi eventualmente non dedotti, dei rendimenti finanziari maturati durante la fase di accumulazione, già tassati in capo al fondo (Dlgs 252/2005).


Redditi di impresa/Costi deducibili

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 7 settembre 2020, n. 317
Indennità di portafoglio - Deducibilità
È deducibile – ai sensi del comma 1 dell'articolo 108 del Tuir ("Le spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio") – il costo sostenuto per l'indennità di portafoglio nei limiti della quota imputabile a ciascun esercizio.
Pertanto, la deducibilità dipende dall'imputazione a conto economico nell'esercizio di competenza dei costi in questione.
Le somme versate a titolo di "indennità di portafoglio" costituiscono il prezzo per l'acquisizione della gestione di una parte del pacchetto di clientela facente capo ad un promotore finanziario.
Attraverso il negozio di cessione in parola non è trasferita la clientela del promotore finanziario "uscente", ma solo una sorta di "diritto allo sfruttamento" della clientela stessa, assimilabile alla "licenza" di utilizzazione di un dato bene. I clienti, infatti, sono (e restano) clienti della banca mandante, nel cui interesse i promotori concludono contratti.

Redditi di impresa/Cambi

Provvedimento agenzia delle Entrate 8 settembre 2020
Cambi delle valute estere relativi ad agosto 2020
È stato pubblicato sul sito dell'agenzia delle Entrate il provvedimento che accerta le medie dei cambi delle valute estere relative allo scorso mese di agosto.

Redditi di impresa/Strumenti derivati

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 8 settembre 2020, n. 323
Microimprese – Derivati non di copertura – Redditi tassati al realizzo
Con riferimento agli strumenti derivati non di copertura detenuti da una microimpresa (che non è tenuta all'applicazione del fair value per gli stessi), la stessa assoggetta a Ires (e anche a Irap, dato che tali componenti sono rappresentative dell'attività caratteristica dell'impresa) le componenti di reddito al realizzo e non in bilancio.


Società/Partecipazioni

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 3 settembre 2020, n. 308
Rideterminazione del valore delle partecipazioni di società negoziate in AIM
Per le partecipazioni in società negoziate all'AIM non è possibile rideterminare il costo fiscale (ai sensi dell'articolo 5, legge 28 dicembre 2001, n. 448 più volte prorogato), in quanto tale sistema multilaterale di negoziazione va necessariamente ricondotto ad un mercato regolamentato (di cui al Dlgs 58/1998).
Per quanto concerne il recupero da parte dell'istante delle imposte sostitutive versate, tenuto conto che il contribuente non poteva avvalersi della possibilità di rideterminare il valore delle quote detenute per mancanza del requisito oggettivo previsto dalla norma - in quanto come precisato tale possibilità è prevista esclusivamente per i titoli, le quote e i diritti non negoziati in mercati regolamentati - lo stesso ha diritto al rimborso presentando apposita istanza ai sensi dell'articolo 38, Dpr 602/1973, entro il termine di 48 mesi dalla data del versamento dell'imposta non dovuta.

Società/Conferimento

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 4 settembre 2020, n. 309
Scambio di partecipazioni mediante conferimento
Al conferimento contestuale delle partecipazioni detenute da più soci in una holding dagli stessi interamente partecipata non è applicabile il regime a realizzo controllato di cui al comma 2-bis dell'articolo 177 del Tuir per mancata integrazione del requisito di cui alla lettera b) del medesimo comma 2-bis. L'operazione è quindi soggetta a tassazione sulla base del criterio del "valore normale" di cui all'articolo 9 del Tuir.
Le operazioni in realizzo controllato sono disciplinate dai commi 2 e 2-bis dell'articolo 177 del Tuir. In particolare, nel regime delineato da tale articolo coesistono due discipline aventi presupposti ed ambiti di applicazione differenti essendo diversa la finalità: mentre nel comma 2 l'obiettivo finale è il conseguimento del controllo di diritto della società scambiata (da valutare avuto riguardo alla posizione della conferitaria e non del/dei conferente/i), nelle operazioni riconducibili al comma 2-bis, viceversa, viene attribuita rilevanza all'oggetto del conferimento (che deve essere una partecipazione definibile come qualificata, richiamando il citato comma 2-bis i medesimi requisiti indicati nell'articolo 67, comma 1, lettera c-bis) del Tuir) e al requisito del controllo totalitario della società conferitaria in capo al conferente. Quest'ultimo sostanzialmente "converte" una partecipazione qualificata diretta in una analoga partecipazione qualificata indiretta detenuta attraverso il controllo totalitario della conferitaria, in ossequio al diverso obiettivo prefigurato dalla disposizione, ovvero favorire operazioni di riorganizzazione o ricambio generazionale in fattispecie che resterebbero altrimenti escluse per la insufficiente misura della partecipazione detenuta, purché ciò avvenga attraverso la creazione di una holding unipersonale riconducibile al singolo conferente (in linea con la Risposta Interpello 28 luglio 2020, n. 229).

Società/Conferimento

Risposte Interpello, agenzia delle Entrate 7 settembre 2020, nn. 314 e 315
Realizzo controllato solo in conferitaria totalmente posseduta
L'agenzia delle Entrate ribadisce il proprio orientamento secondo cui il realizzo controllato di cui all'articolo 177, comma 2-bis del Tuir non spetta in relazione al conferimento delle partecipazioni "qualificate" detenute da ciascun conferente in una società se la conferitaria non risulta interamente partecipata da un unico soggetto.
Non rileva nemmeno che la compagine sociale della newco conferitaria risulti interamente partecipata dai conferenti in misura proporzionale alle quote possedute da ciascun socio nella società Alfa (le cui quote sono oggetto di conferimento).
Secondo l'agenzia (in linea con le precedenti risposte 229 e 309 del 2020) la riallocazione delle partecipazioni, mediante conferimento, di cui al citato comma 2-bis richiede che: la conferitaria sia società o ente partecipata dal conferente (sia, in pratica, una società unipersonale), sono esclusi, quindi, i conferimenti plurimi; le quote trasferite rappresentino una percentuale di diritti di voto o di partecipazione al capitale o al patrimonio almeno superiore a quelle soglie utilizzate per distinguere le partecipazioni qualificate da quelle non qualificate secondo l'articolo 67 del Tuir.


Riscossione/Codice tributo

Risoluzione agenzia delle Entrate 7 settembre 2020, n. 50/E
Lavoratori autonomi – Versamento delle ritenute sospese – Codice tributo
È stato istituito il codice tributo per il versamento da parte dei lavoratori autonomi e dei percettori di provvigioni, tramite modello F24, delle ritenute d'acconto non operate dai sostituti d'imposta.
I cennati soggetti, con ricavi o compensi fino a 400.000 euro nel periodo d'imposta 2019, che hanno chiesto ai sostituti d'imposta che non venissero assoggettate a ritenute d'acconto i ricavi e i compensi (di cui agli articoli 25 e 25-bis, Dpr 600/1973) percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, devono provvedere al loro versamento tramite modello F24 utilizzando il seguente codice tributo"4050" denominato "Ritenute d'acconto non operate versate dai lavoratori autonomi – art. 19, comma 1, D.L. 8 aprile 2020, n. 23".
Si ricorda che il versamento deve essere effettuato, alternativamente: entro il 16 settembre 2020, in unica soluzione ovvero in un massimo di 4 rate mensili di pari importo (con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020), senza applicazione di sanzioni e interessi), ai sensi dell'articolo 26, comma 2, Dl 34/2020; per il 50% in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, in alternativa, in massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020 e per il restante 50%, mediante rateizzazione, in una o più rate mensili di pari importo fino ad un massimo di 24 rate mensili con scadenza dal 16 gennaio 2021, ai sensi dell'articolo 97, Dl 104/2020.


Violazioni/Appalti

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 4 settembre 2020, n. 313
Enti non commerciali – Applicazione della disciplina di contrasto all'omesso versamento di ritenute sugli appalti
Gli enti non commerciali (pubblici e privati) non sono tenuti all'applicazione dell'articolo 17-bis, Dlgs 241/1997 relativamente all'attività istituzionale; mentre invece la disciplina opera per l'attività avente natura commerciale.
La disposizione del citato articolo 17-bis ("Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti") reca una serie di misure in materia di contrasto all'omesso o insufficiente versamento, anche mediante l'indebita compensazione, delle ritenute fiscali, prevedendo nuovi adempimenti, a carico di committenti, appaltatori, subappaltatori, affidatari e altri soggetti che abbiano rapporti negoziali comunque denominati. Tale previsione va applicata anche nei confronti dei soggetti pubblici quali ad esempio gli enti territoriali, ma - per ragioni logico-sistematiche - limitatamente all'attività commerciale eventualmente svolta.
Nel caso di specie il Comune istante deve verificare la natura commerciale dell'attività svolta, diversa da quella istituzionale, in base alle regole previste ai fini delle imposte dirette, a nulla rilevando la natura commerciale ai fini dell'Iva.