I temi di NT+Novità della settimana

I provvedimenti dal 7 al 15 aprile

I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell'ultima settimana

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di Roberta Coser e Claudio Sabbatini

Iva/Aliquote

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 7 aprile 2022, n. 180

Rifacimento di una piazza: aliquota applicabile all'appalto

Circa l'aliquota Iva applicabile ad un appalto per il rifacimento di una piazza si precisa che non può operare l'agevolazione prevista dal numero 41-ter), Tabella A, Parte II, allegata al Dpr 633/1972 ovvero dal numero 127-septies), Tabella A, Parte III, allegata allo stesso Dpr. Precisamente: ad un contratto di appalto, che prevede un corrispettivo unitario e si riferisce genericamente alla realizzazione di un intervento di manutenzione straordinaria, l'imposta non può essere agevolata. L'aliquota ridotta si applica solo quando la manutenzione straordinaria appaltata prevede specificamente la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento o all'eliminazione delle barriere architettoniche; in tale ipotesi si applica la misura ridotta al 4% (numero 41-ter) menzionato). Si applica quella ridotta al 10% (numero 127-septies) menzionato) per le opere di appalto per la realizzazione (opere ex novo) di opere di urbanizzazione (elencate nel numero 127-quinquies), Tabella A, Parte III, allegata al Dpr 633/1972). Secondo l'istante, l'opera in questione rientra tra quelle di urbanizzazione primaria, in quanto prevede la totale eliminazione di qualsiasi dislivello tra il piano stradale e la precedente struttura esistente, con il risultato che la ritrovata complanarità elimina qualsiasi barriera architettonica nei confronti dei portatori di handicap. L'agenzia osserva che, per capire se un intervento edilizio rientri nell'ambito applicativo della disposizione relativa all'eliminazione delle barriere architettoniche, è necessario fare riferimento, alla normativa di settore in materia, cioè: a) il Dm 236/1989, con le «prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche»; b) il Dpr 503/1996, con il quale è stato emanato il «regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici». A ciò si aggiunga che, qualora le prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto riguardino non solo la realizzazione di opere finalizzate all'abbattimento di barriere architettoniche, ma anche altre tipologie di intervento, l'aliquota al 4% spetta solamente sulla parte di corrispettivo dovuto per i lavori di abbattimento delle barriere, che va chiaramente distinto dagli altri, pena l'applicazione dell'aliquota più alta (Rm 223/1996 e Rm 142/1999). Diversamente, il contratto di appalto in esame prevede un corrispettivo unitario; inoltre, esso prevede genericamente la realizzazione di un intervento di manutenzione straordinaria, senza alcun accenno alla normativa in materia di barriere architettoniche. Anche con riguardo all'aliquota del 10% viene osservato che l'aliquota ridotta trova applicazione solo se i lavori sono riconducibili nel concetto di «costruzione», che consiste nella realizzazione ex novo di un'opera edilizia, concetto nel quale non possono rientrarvi le semplici migliorie o modifiche dell'opera stessa (Rm 202/E/2008).

Iva/Note di variazione

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 7 aprile 2022, n. 181

Mancata insinuazione nel passivo fallimentare ed emissione di note di credito

Secondo l'agenzia delle Entrate, per le procedure concorsuali apertesi prima del 26 maggio 2021, il presupposto per l'emissione della nota di variazione in diminuzione per mancato pagamento a causa di procedure concorsuali infruttuose (articolo 26, comma 2, Dpr 633/1972) si realizza, in generale, solo se il creditore abbia preso parte alla procedura concorsuale (insinuandosi nel passivo fallimentare) e la pretesa creditoria rimanga insoddisfatta per mancanza di somme disponibili o per incapienza del patrimonio del debitore. La società istante prospetta all'agenzia due situazioni, entrambe in relazione a distinte procedure fallimentari in corso: 1) per il credito vantato nei confronti della società fallita la mancata insinuazione nel passivo fallimentare è dipesa dal non aver mai ricevuto la comunicazione di apertura della procedura concorsuale. Solo sei anni dopo il fallimento, a seguito di verifiche effettuate nell'ambito dell'ordinaria gestione del credito, l'istante apprendeva dell'apertura e della chiusura della procedura fallimentare, per mancanza di attivo da ripartire. Pertanto, non era stato oggettivamente possibile, per l'interpellante, procedere con il deposito dell'istanza di ammissione al passivo del proprio credito, nemmeno in via tardiva ai sensi dell'articolo 101, ultimo comma, della legge fallimentare; 2) per il credito vantato nei confronti di altra società fallita, un anno dopo il fallimento, su istanza del curatore, era stato emesso un provvedimento con cui era stato disposto il non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo, in considerazione della mancanza di attività da liquidare in favore del ceto creditorio (articolo 102 della legge fallimentare). Pertanto, l'istante, ben consapevole della totale inutilità di un'eventuale ammissione del proprio credito allo stato passivo, atteso che riparti in proprio favore non ne sarebbero mai arrivati, aveva optato per non avviare la procedura di insinuazione del proprio credito, poiché chiaramente antieconomica (la procedura fallimentare era stata dichiarata chiusa, per mancanza totale di attivo). Viene chiesto all'agenzia se, nei casi prospettati, sussistano i presupposti per emettere una nota di variazione Iva in diminuzione, in base all'articolo 26, comma 2, Dpr 633/1972, nella formulazione vigente ante 26 maggio 2021 (quindi, prima delle modifiche operate dall'articolo 18, Dl 73/2021) - che consentiva di operare la variazione Iva «per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose» - benché, a tal proposito, la Cm 77/E/2000 abbia disposto, in simili casi, la necessaria partecipazione del creditore al concorso, previa ammissione al passivo della procedura. Secondo l'agenzia, tra le ipotesi che consentono (facoltà) di operare la variazione in diminuzione figura il «mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali [...] rimaste infruttuose», circostanza che viene giuridicamente ad esistenza allorquando il soddisfacimento del creditore attraverso l'esecuzione collettiva sul patrimonio dell'imprenditore viene meno, in tutto o in parte, per insussistenza di somme disponibili, una volta ultimata la ripartizione dell'attivo. L'evento descritto, secondo la richiamata Cm 77/E/2000, postula, in via preventiva: 1) l'assoggettamento del debitore ad una procedura concorsuale; 2) la necessaria partecipazione del creditore al concorso della procedura stessa. Infatti, la Rm 195/E/2008 ha precisato che il legislatore ha limitato la rilevanza del mancato pagamento alle ipotesi di «procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose», perché solo in tali ipotesi si ha una ragionevole certezza dell'incapienza del patrimonio del debitore. Il mancato pagamento assume, in sostanza, rilievo costitutivo nelle sole ipotesi in cui il creditore abbia esperito tutte le azioni volte al recupero del proprio credito ma non abbia trovato soddisfacimento. In definitiva, per le procedure concorsuali apertesi antecedentemente al 26 maggio 2021, il presupposto che consente di emettere la nota di variazione in diminuzione per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali rimaste infruttuose si realizza allorquando si verificano congiuntamente le seguenti condizioni: 1) il creditore si è utilmente attivato al fine di recuperare il proprio credito, prendendo parte alla procedura concorsuale; 2) la pretesa creditoria rimane insoddisfatta per insussistenza di somme disponibili, una volta ultimata la ripartizione dell'attivo, ovvero quando si ha una ragionevole certezza dell'incapienza del patrimonio del debitore. Tuttavia, va osservato che secondo la Corte di Giustizia Ue (sentenza 11 giugno 2020, causa C-146/2019) il presupposto per operare la variazione in diminuzione può dirsi realizzato anche laddove il creditore dimostri che la sua inerzia (la mancata insinuazione al passivo fallimentare) consegue alla preventiva valutazione di antieconomicità della partecipazione al concorso, dovuta alla prevedibile incapienza del patrimonio del debitore. Con l'effetto che, per le procedure concorsuali apertesi prima del 26 maggio 2021, il diritto alla variazione in diminuzione sorge pure nell'ipotesi di omessa insinuazione al passivo della pretesa creditoria, ma solo laddove il contribuente possa dimostrare l'infruttuosità della procedura fallimentare per mancanza di attivo da liquidare. Resta inteso che il diritto alla variazione è esercitabile solo alla chiusura della procedura, e ciò anche se, nelle more, sia intervenuta la prescrizione del credito. Si ricorda che il creditore che omette di insinuare il proprio credito al passivo fallimentare (es. perché ritiene antieconomica la partecipazione al concorso) non beneficia dell'interruzione della prescrizione prevista dall'articolo 2945, comma 2, Codice civile, agevolazione che spetta esclusivamente ai crediti ammessi al passivo, né può azionare la propria pretesa creditoria nelle more dello svolgimento della procedura fallimentare, essendo preclusa qualsiasi iniziativa individuale sul patrimonio del fallito (Corte di Cassazione 1586/2002). Diversamente, il diritto alla variazione in diminuzione non può sorgere nella diversa ipotesi di prescrizione del credito antecedente l'apertura della procedura fallimentare, evento che ne preclude l'ammissione stessa al passivo (Risposta Interpello 10 marzo 2022, n. 102). Da quanto sopra, la risposta ai due quesiti posti è la seguente: in entrambi i casi esposti nell'interpello risulta dimostrata la mancanza di attivo da liquidare, sicché qualora l'istante avesse insinuato al passivo i propri crediti, non li avrebbe, comunque, riscossi, nemmeno in parte. Per quanto sopra chiarito – nel presupposto che i crediti in parola non fossero già prescritti alla data di apertura delle procedure fallimentari – l'istante è legittimato ad emettere due note di variazione Iva in diminuzione, in base all'articolo 26, comma 2, Dpr 633/1972, nella formulazione vigente ante 26 maggio 2021, a decorrere dalla definitività dei provvedimenti di chiusura delle predette procedure fallimentari, per mancanza di attivo da liquidare. Si ricorda che per le procedure apertesi a partire da tale data, la variazione in diminuzione è ammessa già all'atto dell'apertura della procedura fallimentare (articolo 18, Dl 73/2021).

Iva/Operazioni escluse

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 7 aprile 2022, n. 182

Mandato con rappresentanza per il pagamento tramite PagoPA

Viene chiarito il regime Iva applicabile al servizio di pagamento di tasse automobilistiche per il tramite di PagoPA, in presenza di un mandato con rappresentanza. Nello specifico, viene precisato che – al sussistere di un rapporto giuridico riconducibile ad un mandato con rappresentanza tra una società di consulenza aziendale, amministrativa e gestionale (che gestisce anche le flotte auto aziendali) ed il suo cliente – le somme che la società percepisce dal suo cliente a titolo di rimborso della tassazione automobilistica (e della fee che spetta al prestatore di servizi di pagamento) sono escluse dall'applicazione dell'Iva e non rientrano nel calcolo della base imponibile.

Iva/Aliquote

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 8 aprile 2022, n. 183

Riqualificazione del litorale: aliquota applicabile ai corrispettivi per gli interventi

Con riguardo al trattamento Iva applicabile ai corrispettivi relativi agli interventi di riqualificazione e difesa del litorale, in prossimità di un porto, e dell'abitato di un Comune, l'agenzia ritiene debba applicarsi l'aliquota nella misura ordinaria e non quella ridotta al 10%, prevista dai numeri 127-quinquies) e 127-septies), Tabella A, Parte III, allegata al Dpr 633/1972. La risposta negativa – alla richiesta di Iva ridotta – deriva dal fatto che l'intervento descritto dall'istante (un Comune) non fa parte delle opere di urbanizzazione richiamate dal decreto Iva né è menzionato da un'apposita legge speciale. In particolare, le opere di riqualificazione e difesa del litorale e del relativo abitato di un Comune non sono riconducibili tra quelle di urbanizzazione primaria e secondaria tassativamente indicate nella legge 847/1964 o nel Dpr 380/2001 (Testo unico sull'edilizia). Le disposizioni contenute nel numero 127-quinquies) citato prevede l'aliquota ridotta, fra l'altro, per le «opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'articolo 4 della L. 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'articolo 44 della L. 22 ottobre 1971, n. 865». Il successivo numero 127-septies) prevede la medesima aliquota ridotta per le «prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127-quinquies». La legge 847/1964 richiamata dal 127-quinquies) individua le varie opere di urbanizzazione sia primarie sia secondarie. Inoltre, l'articolo 16, comma 7, del Testo unico sull'edilizia elenca gli interventi di urbanizzazione primaria (strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato). Il successivo comma 8 elenca poi gli oneri di urbanizzazione secondaria (asili, scuole materne e dell'obbligo, mercati, chiese, impianti sportivi, aree verdi, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie). Considerando che il numero 127-quinquies) richiama espressamente le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, potranno fruire dell'Iva ridotta unicamente le opere di urbanizzazione, siano esse primarie e secondarie, tassativamente elencate nel citato articolo 4, legge 847/1964. Possono, altresì, essere assoggettate alla medesima aliquota Iva del 10% le cessioni e le prestazioni relative alla loro realizzazione, come pure altre opere o impianti assimilati (sulla base di una legge speciale) a quelli elencati nel numero 127-quinquies). In conclusione, l'agenzia ritiene che le opere che il Comune istante deve realizzare, consistenti nella riqualificazione e difesa del litorale e dell'abitato, non sono riconducibili tra quelle di urbanizzazione primaria e secondaria indicate nella legge 847/1964 o nel Testo unico sull'edilizia e, di conseguenza, non possono fruire dell'Iva in misura ridotta.

Iva/Aliquote

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 8 aprile 2022, n. 184

Opere di urbanizzazione: aliquota applicabile ai corrispettivi per gli interventi

Viene analizzato il trattamento Iva applicabile ai corrispettivi relativi agli interventi per l'esecuzione di opere finalizzate alla mitigazione del rischio idrogeologico a protezione della rete di viabilità primaria. L'istante è una Regione che, prima di indire la gara di appalto, intende conoscere l'aliquota Iva applicabile. Secondo l'agenzia è applicabile l'aliquota ridotta nella misura del 10%, ai sensi dei numeri 127-quinquies) e 127-septies), della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr 633/1972, esclusivamente nei casi individuati dalla norma Iva o da leggi speciali. In particolare, gli interventi diretti a ridurre il rischio idrogeologico del territorio a protezione della rete di viabilità primaria e necessari per realizzare la successiva riparazione e costruzione di edifici (nel caso, danneggiati dal terremoto del 2016) non rientrano tra le opere di urbanizzazione primaria o secondaria ad aliquota Iva agevolata al 10%. Il citato numero 127-quinquies), come modificato dall'articolo 44, legge 865/1971, stabilisce espressamente che l'agevolazione può essere applicata per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria individuate dall'articolo 4, legge 847/1964. Lo stesso articolo 4 è, inoltre, richiamato dall'articolo 16, Dpr 380/2001 (Testo unico sull'edilizia) a proposito del contributo dovuto per il permesso di costruire in caso di interventi di urbanizzazione primaria e secondaria. Dal quadro normativo riportato emerge che possono beneficiare dell'aliquota del 10% le opere di urbanizzazione primarie e secondarie tassativamente elencate nell'articolo 4, legge 847/1964, riportate nell'articolo 16 del citato Testo unico sull'edilizia (Rm 41/E/2006). Inoltre, possono usufruire della stessa aliquota ridotta le cessioni e le prestazioni relative alla realizzazione di altre opere o impianti assimilati a quelli elencati nel numero 127-quinquies) per disposizioni contenute in leggi speciali (Cm 1/1994). Anche queste ultime, in ogni caso, fanno preciso riferimento alla legge 847/1964 o al Dpr 380/2001, oppure dispongono direttamente l'Iva ridotta. Tornando dal quesito posto dalla Regione, dalle informazioni fornite nell'interpello, gli interventi previsti sembrano diretti a ridurre il livello di pericolosità causato dal dissesto idrogeologico aggravato dal terremoto del 2016, per la messa in sicurezza della viabilità ordinaria propedeutica e necessaria alla riparazione e alla riduzione del rischio sismico degli edifici danneggiati dal sisma. Si tratta di opere, ritiene l'agenzia, non riconducibili ai lavori di urbanizzazione primaria individuati dall'articolo 16 del Testo unico sull'edilizia, che ricalcano quelle contenute nella legge 847/1964. In definitiva, l'ente non potrà beneficiare dell'Iva al 10% per i lavori finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico. Per completezza, l'Amministrazione finanziaria aggiunge che, in base al successivo numero 127-quaterdecies), l'aliquota ridotta è applicabile anche agli interventi di ristrutturazione urbanistica previsti dall'articolo 3, Dpr 380/2001. Quindi, se la documentazione tecnico-amministrativa dovesse qualificare gli interventi effettuati dalla Regione nell'ambito delle opere del citato articolo 3, potrebbe in ogni caso trovare applicazione l'Iva al 10%.

Iva/Aliquote

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 12 aprile 2022, n. 188

Cessione di fotografie considerate opere d'arte: aliquota applicabile

Si applica l'aliquota Iva 10% alle cessioni di fotografie che si qualificano come oggetti d'arte, ai sensi del numero 127-septiesdecies) della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr 633/1972. La norma, però, detta alcune condizioni: l'aliquota ridotta si applica nel limite di 30 esemplari di fotografie (di qualsiasi formato e supporto) realizzate dal professionista, tirate da lui stesso o sotto il suo controllo, firmate e numerate. In tal caso le fotografie sono considerate oggetti d'arte. Diversamente, ai servizi fotografici non si applica l'aliquota ridotta, per cui se viene fornito un servizio omnicomprensivo di foto, video e anche dell'eventuale presenza di ulteriori operatori, detta prestazione sarà assoggettata all'aliquota Iva ordinaria. L'istante è titolare di uno studio fotografico che, nell'ambito della propria attività, effettua servizi fotografici per eventi quali battesimi, cresime, matrimoni e ricorrenze varie. Si chiede se, in luogo dell'aliquota ordinaria del 22%, possa applicarsi quella ridotta nella misura del 10% come stabilito dalla Corte di Giustizia Ue che con la sentenza 5 settembre 2019, causa C-145/18 ha chiarito che i ritratti e le fotografie scattate per tali eventi da parte di un fotografo professionista sono oggetti d'arte e devono, pertanto, godere di un'aliquota Iva agevolata. La risposta è affermativa: si applica il numero 127-septiesdecies) citato, il quale prevede l'applicazione dell'aliquota Iva ridotta del 10% alle cessioni di «oggetti d'arte, di antiquariato, da collezione, importati; oggetti d'arte di cui alla lettera a) della tabella allegata al decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 ceduti dagli autori, dai loro eredi o legatari». In base alla lettera a) della tabella citata, rientrano tra gli oggetti d'arte le «fotografie eseguite dell'artista, tirate da lui stesso o sotto il suo controllo, firmate enumerate nei limiti di trenta esemplari, di qualsiasi formato e supporto». Le suddette foto sono considerate oggetti d'arte attraverso «criteri oggettivi che sono, in sostanza, relativi all'identità e alla qualità dell'autore della fotografia, alla modalità di tiratura, alla firma, alla numerazione e alla limitazione del numero di esemplari. Tali criteri sono sufficienti per garantire che l'applicazione dell'aliquota Iva ridotta alle sole fotografie che soddisfano i criteri medesimi costituisca l'eccezione rispetto all'applicazione dell'aliquota normale a qualsiasi altra fotografia». Da quanto sopra, l'agenzia deduce che l'applicazione alle fotografie – da intendersi come oggetto d'arte – dell'aliquota Iva agevolata sia subordinata alla sussistenza delle condizioni di carattere oggettivo indicate dalla norma nazionale, conforme a quella unionale. Diversamente, qualora il contribuente fornisca un servizio omnicomprensivo (es. di foto, video e anche dell'eventuale presenza di ulteriori operatori), detta prestazione sarà assoggettata all'aliquota Iva ordinaria.

Irpef/Indennizzi

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 8 aprile 2022, n. 185

Risarcimento da demansionamento: nessuna tassazione

L'esame fatto dall'agenzia delle Entrate riguarda il caso di somme erogate, a seguito di sentenza, a un lavoratore dipendente che lamentava danni derivanti dal suo demansionamento e dalla conseguente perdita di chance. In pratica, il Tribunale – adito dal lavoratore nell'anno 2020 – ha stabilito l'erogazione di somme per risarcire la lesione della capacità professionale dello stesso. Secondo l'agenzia si tratta di somme non assoggettate ad imposizione, in quanto configurabili come danno emergente (e non lucro cessante; articolo 6, comma 2, del Tuir) e, quindi, non assoggettabili a ritenuta alla fonte. L'agenzia richiama i propri precedenti interventi di prassi (Rm 155/E/2002; Rm 356/E/2007; Rm 106/E/2009; Rm 16/E/2018) che hanno chiarito quali siano le tipologie di indennizzi che rientrano nell'articolo 6, comma 2, del Tuir, chiarendo che sono imponibili le somme corrisposte al fine di sostituire mancati guadagni (lucro cessante) sia presenti che futuri del soggetto che le percepisce, mentre, non assumono rilevanza reddituale le indennità risarcitorie erogate per reintegrare il patrimonio del soggetto, ovvero al fine di risarcire la perdita economica subìta dal patrimonio (danno emergente). Nel caso in esame, nella sentenza di condanna dell'istante al pagamento delle somme all'ex dipendente, il giudice ha evidenziato come dall'istruttoria orale emerga che sebbene nel 1987, da una precedente sentenza, era stato giudizialmente accertato che le mansioni di archivista erano inferiori rispetto a quelle professionalmente spettanti al ricorrente, esse sono state mantenute dalla società datrice per tutto il resto del rapporto di lavoro, circostanza sostanzialmente riconosciuta dalla stessa società istante; ciò, ad avviso del giudice, ha rappresentato indubbiamente una lesione della capacità professionale del lavoratore. Tale sentenza, quindi, evidenzia come il lavoratore abbia adempiuto all'onere di allegazione circa il danno alla professionalità, mentre la quantificazione del danno è stata determinata dal giudice in via equitativa (articolo 1226 del Codice civile), prendendo come criterio di riferimento la liquidazione contenuta nella precedente sentenza del 1987, applicando i dovuti incrementi, considerando la lesione alla professionalità per tutto il rapporto di lavoro. Tanto premesso, l'agenzia conclude che le somme liquidate in via equitativa dal Tribunale, in seguito alla lesione della capacità professionale del lavoratore, sono da considerarsi non imponibili, in quanto configurabili come danno emergente e, quindi, volte a risarcire la perdita economica subìta dal patrimonio. Di conseguenza, non sono assoggettabili a ritenuta alla fonte. Le eventuali ritenute erroneamente operate dal sostituto d'imposte e versate all'Erario potranno essere recuperate dal datore di lavoro con la presentazione della dichiarazione integrativa del modello dei sostituti d'imposta (modello 770). Quanto alle modalità di compilazione, nel frontespizio dovrà essere inserito il protocollo della dichiarazione che s'intende rettificare e nel quadro ST andrà indicato il versamento effettuato erroneamente, riportando nella seconda colonna «Ritenute operate» l'importo 0 (zero). Nel quadro SX potrà, quindi, essere fatto valere il credito inserendo la somma versata erroneamente nel rigo SX1, colonna 2, «Versamenti in eccesso» e cumulata nel rigo SX4, colonna 4, «Credito risultante dalla presente dichiarazione», indicando, poi, in colonna 5, quanto di essa è già stato utilizzato in compensazione.

Irap/Base imponibile

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 8 aprile 2022, n. 187

Calcolo della base imponibile: revoca di regimi opzionali e dichiarazioni integrative

La decisione relativa alla fruizione di un regime opzionale non può essere mutata, a posteriori, presentando una dichiarazione integrativa (ai sensi dell'articolo 2, comma 8, Dpr 22 luglio 1998, n. 322) per gli anni pregressi. Il caso riguarda un'Amministrazione pubblica che intende mutare le modalità di calcolo della base imponibile Irap. Si ricorda che, per tali soggetti, il calcolo dell'Irap segue regole diverse a seconda che l'ente pubblico eserciti, in alternativa (articolo 10-bis, commi 1 e 2, Dlgs 446/1997): 1) esclusivamente l'attività istituzionale; in tal caso la base imponibile è determinata con il metodo retributivo; 2) attività istituzionale unitamente ad un'attività commerciale, in via non prevalente; in tal caso è possibile optare per il metodo misto. Quest'ultimo prevede la possibilità alternativa (Cm 148/E/2000, paragrafo 7.3.1): a) di calcolare l'intera base imponibile Irap con il sistema retributivo, includendovi anche la parte che si riferisce all'esercizio di attività commerciali; b) determinare separatamente la base imponibile Irap delle due attività, applicando, all'attività istituzionale, il sistema retributivo e, a quella commerciale, i criteri previsti dall'articolo 5, Dlgs 446/1997 per le società di capitali (cd. metodo da bilancio). L'opzione in esame viene manifestata per comportamento concludente, coerentemente con la disciplina generale in materia di opzioni e revoche, e poi indicata nel quadro VO della dichiarazione annuale Iva relativa al periodo d'imposta in cui è stato adottato il relativo comportamento concludente. Nella fattispecie, il comportamento concludente è rappresentato dalla scelta effettuata dall'Amministrazione pubblica all'inizio del periodo d'imposta, vale a dire in sede di primo acconto mensile (Cm 234/E/2000). Ai sensi dell'articolo 3, Dpr 442/1997, l'opzione vincola il soggetto passivo per almeno un triennio (Cm 148/E/2000, paragrafo 7.3.2), dopo di che l'opzione potrà essere revocata (con indicazione nel quadro VO della dichiarazione annuale Iva). Nel caso di specie, l'Amministrazione pubblica ha optato, per i periodi d'imposta anteriori al 2016, per la determinazione della base imponibile Irap con il metodo misto. Dal 2016 ha, invece, applicato il metodo retributivo, revocando la precedente opzione (sempre mediante comportamento concludente, ossia versando mensilmente l'acconto Irap). L'opzione precedentemente espressa non può essere modificata; a nulla vale la giustificazione dell'istante circa il cambio del sistema gestionale che non ha permesso di valutare la convenienza dei vari regimi disponibili. Infatti, come chiarito dalla Rm 325/E/2002 (nonché dalla Corte di Cassazione nn. 30172/2017e 14550/2018), le opzioni, anche se inserite nelle dichiarazioni dei redditi, al pari di qualsiasi altra manifestazione di volontà negoziale, possono essere modificate soltanto in presenza di dolo, violenza o errore. Quest'ultimo, quale vizio della volontà, deve possedere i requisiti della rilevanza e dell'essenzialità (articolo 1427 del Codice civile) e non deve cadere sui motivi della scelta, vale a dire sulle mere finalità che hanno indotto il contribuente a porre in essere un determinato comportamento. Nel caso di specie, l'adozione del metodo retributivo anche per le attività commerciali non è frutto di un errore, come attestano i versamenti in acconto per quattro anni. Non esistendo alcun errore da rettificare, non potrà essere inviata una dichiarazione integrativa per modificare la scelta fatta.

Agevolazioni/Impatriati

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 8 aprile 2022, n. 186

Regime speciale impatriati: attività svolta in remote working

Il regime speciale per lavoratori impatriati (articolo 16, Dlgs 147/2015) spetta al dirigente di una società multinazionale che intende trasferire la propria residenza fiscale in Italia per svolgere in modalità remote working l'attività lavorativa a favore del proprio datore di lavoro estero. In particolare, l'agenzia precisa che è possibile beneficiare dell'agevolazione in esame per i redditi di lavoro prodotti in Italia mediante attività lavorativa svolta in remote working: 1) a decorrere dal periodo d'imposta nel quale il lavoratore trasferisce la residenza fiscale in Italia; 2) e per i 4 periodi d'imposta successivi. Quindi, l'agevolazione in esame trova applicazione anche per il lavoratore che trasferisce la propria residenza fiscale in Italia per proseguire da remoto l'attività lavorativa resa al proprio datore di lavoro estero sulla base di un contratto di lavoro dipendente preesistente. In tale ipotesi, non assume rilevanza la circostanza che durante gli ultimi due periodi d'imposta antecedenti il trasferimento in Italia l'attività lavorativa sia stata svolta in distacco presso una sede estera diversa dalla sede principale e che, mediante tale modalità, venga esercitato un ruolo apicale.

Agevolazioni/Associazioni sportive

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 12 aprile 2022, n. 189

Associazioni sportive dilettantistiche: regime speciale solo per prestazioni necessarie alla pratica sportiva

L'agenzia delle Entrate analizza il regime fiscale dei compensi corrisposti da Associazioni sportive dilettantistiche (Asd) ad addetti a mansioni di custodia e pulizia della struttura sportiva. L'articolo 67, comma 1, lettera m), del Tuir annovera tra i redditi diversi quelli erogati ai soggetti che effettuano prestazioni lavorative per le Asd. Ma, viene precisato, per fruire del regime fiscale agevolativo – di cui all'articolo 69, comma 2, del Tuir – deve trattarsi di prestazioni dirette (indispensabili) allo svolgimento delle attività sportive, finalizzate alla realizzazione di manifestazioni sportive dilettantistiche, come i compensi spettanti ad atleti, allenatori, massaggiatori, istruttori, dirigenti. Pertanto, i compensi corrisposti dalle Asd ai custodi, ai giardinieri e agli addetti alle pulizie del palazzetto dello sport tenuto in gestione, non rientrano tra i redditi diversi, in quanto relativi a prestazioni non strettamente connesse e necessarie allo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche. Si ricorda che il perimetro applicativo della norma è stato ampliato dall'articolo 35, comma 5, Dl 207/2008, il quale ha chiarito che «nelle parole "esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche" contenute nell'articolo 67, comma 1, lettera m), del Tuir, sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica». La precisazione contenuta in detta norma ha allargato non soltanto il novero delle prestazioni riconducibili nell'ambito dell'«esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche», ma anche quello dei destinatari del regime agevolato, cioè coloro che svolgono attività propedeutiche (formazione, didattica, preparazione e assistenza all'attività sportiva dilettantistica), a prescindere dalla realizzazione di una manifestazione sportiva (Rm 38/E/2010). Inoltre, con riguardo alle condizioni che consentono l'applicazione del regime agevolativo, l'Ispettorato nazionale del lavoro, con lettera circolare 1° dicembre 2016, ha chiarito che sono essenzialmente due: 1) l'associazione/società sportiva dilettantistica dev'essere riconosciuta dal Coni attraverso l'iscrizione nel registro delle società sportive; 2) il percettore dei compensi deve svolgere mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti e delle indicazioni fornite dalle singole federazioni, tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche, così come regolamentate dalle singole federazioni. Dal quadro normativo ed interpretativo così delineato non può che concludersi che le prestazioni rese dai custodi, dai giardinieri e dagli addetti alle pulizie del palazzetto non sono strettamente connesse e necessarie allo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche dell'Asd istante. Appaiono piuttosto collegate all'assunzione di un obbligo personale diverso da quello derivante dal vincolo associativo, il quale determina l'impossibilità di far rientrare i relativi compensi fra i redditi diversi e di applicare la connessa disposizione agevolativa.

Locazione/Indice Istat

Comunicato Istat, GU 8 aprile 2022, n. 83

Indice dei prezzi al consumo di febbraio 2022

È stato pubblicato il comunicato Istat che riporta gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di febbraio 2022, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81, legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), e dell'articolo 54, legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L'indice segna una variazione percentuale rispetto: 1) al mese precedente dell'1%; 2) allo stesso mese dell'anno precedente del 5,6%; 3) allo stesso mese di due anni precedenti del 6,1%.

Accertamento delle imposte/Isa

Dm 21 marzo 2022, SO n. 15 alla GU 14 aprile 2022, n. 88

Indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo d'imposta 2021: approvazione

Sono approvati gli Isa relativi alle attività manifatturiere, dei servizi, commerciali e professionali per il periodo d'imposta 2021. Sono, inoltre, approvate le territorialità specifiche per il medesimo periodo.

Riscossione/Codici tributo

Risoluzione agenzia delle Entrate 14 aprile 2022, n. 18

Aumento del costo di energia e gas per le imprese: codici tributo per l'utilizzo dei crediti d'imposta

Sono istituiti i codici tributo 6961, 6962, 6963 e 6964 per l'utilizzo in compensazione, con il modello F24 ed entro il 31 dicembre 2022, dei crediti d'imposta a favore delle imprese a parziale copertura dei maggiori costi sostenuti per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale.