Contabilità

I soci sono tenuti a fornire documenti e notizie utili

Richiamati i doveri degli amministratori: pesa l’inadempimento

Secondo lo Isa Italia 700 il revisore, in due specifici paragrafi della relazione, richiama le responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale e le responsabilità del revisore per la revisione del bilancio. Se sono chiare, anche da un punto di vista pratico le responsabilità per il collegio e il revisore, spesso sono meno richiamate quelle degli amministratori.

L’articolo 15 del Dlgs 39/2010 evidenzia chiaramente, tra gli altri, la responsabilità dei revisori, i quali rispondono in solido tra loro e con gli amministratori nei confronti della società, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall’inadempimento.

Diventa dunque di interesse comprendere quali sono (tra le altre) le “prime” responsabilità degli amministratori delle società nei confronti dei revisori, oltre a quelle che le disposizioni normative in vigore sanciscono già per gli amministratori (si fa riferimento, ad esempio, a quelle ex articolo 2381, comma 5 e 6 e a quelle richiamate dall’articolo 2086, comma 2 del Codice civile).

Al diritto del revisore di «ottenere», prescritto al comma 6 dell’articolo 14 del Dlgs 39/2010, corrisponde il dovere/onere degli amministratori delle società di fornire documenti e notizie utili all’attività di revisione legale senza restrizioni, consentendo al revisore di procedere ad accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione. Ciò anche per tenere conto delle più pregnanti disposizioni sancite dal Dlgs 39/2010 in materia di oneri e responsabilità dei revisori (nelle asserzioni dichiarate nell’audit report) e dei clienti (amministratori in primis), nel garantire ai revisori un’efficace ed efficiente sistema di controllo interno in grado di prevenire rischi di errori anche operativi e la fruizione della documentazione necessaria allo svolgimento dell’incarico. Ciò, per ultimo, anche per mitigare i profili di responsabilità solidale previsti dall’articolo 15 del Dlgs 39/2010.

Emblematico a tal fine il considerando n. 6 della direttiva 2014/56/Ue secondo cui, «se la principale responsabilità di fornire informazioni finanziarie dovrebbe competere ai dirigenti delle società sottoposte a revisione… le imprese di revisione contabile dal canto loro potrebbero avere il ruolo di chiedere attivamente conto ai dirigenti del loro operato ponendosi dal punto di vista dell’utilizzatore. Per incrementare la qualità della revisione, è pertanto importante che venga rafforzato lo scetticismo professionale…».

Pertanto, appare evidente che in forza del mandato conferito, non sono ragionevoli né possibili comportamenti riluttanti, resistenti e non collaborativi. Tali comportamenti, contrari alla filosofia dei controlli, possono portare il revisore a valutazioni finali sul bilancio e, dunque, ad esprimere un giudizio con modifica, anche nella forma di una dichiarazione circa l’impossibilità a esprimere un giudizio per limitazioni frapposte al processo di revisione in base allo Isa Italia 705. Tali comportamenti, infine, possono anche avere un impatto in termini di responsabilità ex Dlgs 231/2001, come ricorda l’articolo 2625 del Codice civile sull’«impedito controllo».

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