I tributi «differiti» si contabilizzano l'anno successivo
Un tributo commisurato ai ricavi dell'esercizio precedente, ma condizionato alla generazione di ricavi nell'esercizio successivo, è rilevato in bilancio in tale successivo esercizio. È quanto prevede, per le imprese che redigono il bilancio in base ai principi contabili Ias/Ifrs, l'interpretazione Ifric 21 Tributi, pubblicata in allegato al regolamento 634/2014.
L'interpretazione è rilevante, in quanto precisa che la generazione dei ricavi nell'esercizio precedente è necessaria, ma non sufficiente, a generare un'obbligazione attuale e, pertanto, alla contabilizzazione di una passività.
In sostanza, un'impresa non ha un'obbligazione a pagare un tributo il cui obbligo di pagamento emergerà dal fatto di operare in un esercizio futuro, anche se la preparazione del bilancio segue il presupposto della continuità aziendale.
Se il fatto vincolante si verifica nel corso del tempo oppure in un determinato arco temporale, la passività relativa al pagamento del tributo è rilevata progressivamente: per esempio, se il fatto vincolante è costituito dalla realizzazione di ricavi in un determinato arco temporale, la corrispondente passività è rilevata mano a mano che l'impresa genera tali ricavi.
Nel caso in cui l'obbligazione a pagare il tributo sia subordinata al raggiungimento di una soglia minima di ricavi, la contabilizzazione della correlata passività è rilevata nel momento in cui è conseguita tale soglia minima di ricavi.
Con riferimento ai bilanci intermedi, si seguono i medesimi criteri di rilevazione applicati ai bilanci annuali. Pertanto, la passività relativa al pagamento di un tributo non deve essere rilevata se non esiste un'obbligazione attuale al pagamento del tributo stesso al termine dell'esercizio di riferimento del bilancio intermedio. La passività è rilevata nel caso contrario.
Il documento Ifric precisa poi che s'intende che un'impresa rileva un'attività se ha pagato anticipatamente un tributo ma non ha ancora un'obbligazione attuale a pagarlo.
L'Ifric 21 deve essere applicato ai bilanci che hanno inizio alla data del 1° gennaio 2014 o da data successiva, ma può essere applicato anticipatamente. In quest'ultimo caso, l'applicazione anticipata deve essere indicata.
Infine, se l'applicazione iniziale dei criteri contabili indicati nell'interpretazione comporta un cambiamento di princìpi contabili, si deve applicare lo Ias 8 con rilevazione retroattiva degli effetti del cambiamento.
Per effetto dello specifico principio di derivazione dettato dall'articolo 83 del Tuir (Testo unico delle imposte sui redditi), i criteri di contabilizzazione in oggetto, trattandosi di imputazione temporale, hanno validità anche fiscale. Per questo motivo, se il tributo è fiscalmente deducibile, le imprese non devono operare alcuna variazione in sede di dichiarazione fiscale.