Contabilità

Il bene va venduto a prezzi di mercato e velocemente

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di Angelo Busani

Una volta che, a causa del grave inadempimento dell’utilizzatore, si sia verificata la risoluzione del contratto, la società di leasing, da un lato, ha diritto alla restituzione del bene oggetto del contratto di leasing e, dall’altro, deve procedere alla sua vendita attenendosi a criteri di celerità, trasparenza e pubblicità e adottando modalità tali da consentire l’individuazione del migliore offerente possibile, con obbligo di informazione dell’utilizzatore. Al riguardo, la società di leasing deve procedere alla vendita sulla base dei valori risultanti da pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati (ad esempio, le rilevazioni di Nomisma, dell’Omi, di Scenari Immobiliari, di Eurotax, di Quattroruote, eccetera).

Quando non è possibile far riferimento a tali valori, si deve effettuare la vendita facendo riferimento a una stima effettuata da un perito scelto d’accordo tra la società di leasing e l’utilizzatore nei venti giorni successivi alla risoluzione del contratto o, in caso di mancato accordo nel predetto termine, da un perito indipendente scelto dalla stessa società di leasing in una rosa di almeno tre operatori esperti, previamente comunicati all’utilizzatore, il quale ha dieci giorni di tempo per esprimere la sua preferenza, che è vincolante.

Allo scopo di tutelare l’utilizzatore dal rischio di un ingiustificato arricchimento da parte della società di leasing, la legge poi dispone (sostanzialmente replicando quanto già previsto dalla legge 208/2015 per il leasing abitativo e dalla legge fallimentare negli articoli 72-quater e 169-bis per il caso del fallimento dell’utilizzatore o il suo assoggettamento a una procedura di concordato) che essa è tenuta a corrispondere all’utilizzatore quanto ricavato dalla vendita del bene, deducendo una somma pari all’ammontare:

•dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione;

•dei canoni a scadere, solo in linea capitale;

• del prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione finale di acquisto;

le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita.

Resta tuttavia fermo, nella misura in cui residua, il diritto di credito della società di leasing nei confronti dell’utilizzatore quando il valore realizzato con la vendita del bene sia inferiore all’ammontare del predetto importo dovuto dall’utilizzatore alla società di leasing.

In sostanza, è disposto che la società di leasing recuperi almeno il capitale impiegato per l’acquisto del bene e ogni spesa inerente a detto recupero, in modo da non avere perdite (fatto salvo l’eventuale risarcimento correlato al lucro cessante), senza che, a tutela dell’utilizzatore, la società di leasing si venga a trovare in una situazione più vantaggiosa di quella che si sarebbe determinata se il contratto fosse stato regolarmente adempiuto dall’utilizzatore.

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