Contabilità

Il bonus in fattura al lordo in contabilità

Le modalità per evitare problemi in bilancio e in dichiarazione dopo la risposta dell’Oic sui crediti d’imposta

di Franco Roscini Vitali

La registrazione in contabilità di una fattura, con riferimento al costo, deve prescindere dall’aspetto finanziario e, ancor più, dall’imponibile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Se, per esempio, la fattura riguarda l’acquisto di un bene di costo 100, ma è stato pagato un acconto di 20, l’imponibile ai fini Iva è 80 ma il costo resta 100. Medesima situazione ovviamente se il costo di 100 è già stato integralmente pagato con emissione di una fattura d’acconto.

Ai fini della contabilità generale è più che opportuna l’emissione di una fattura che riporta l’acquisto del bene pari a 100 e, in diminuzione, l’acconto di 100 già corrisposto: l’imponibile, ai fini Iva, è “zero”. Questa fattura parrebbe non strettamente necessaria ai fini Iva, ma serve per “tracciare” la contabilizzazione del costo, nonché l’imputazione dello stesso nel rispetto del principio di competenza, per esempio, alla consegna del bene (da verificare la procedura ai fini della fatturazione elettronica).

La comunicazione Oic

Queste considerazioni dovrebbero essere valide anche con riferimento ai crediti d’imposta previsti dalle varie disposizioni emanate nel 2020 e nel 2021. In particolare, questa contabilizzazione potrebbe essere seguita nella situazione in cui la società committente opta per lo sconto in fattura.

Si tratta della situazione prevista nel paragrafo 6 della Comunicazione Oic in risposta a un quesito dell’Agenzia delle Entrate. Il paragrafo precisa che, nel caso in cui la società committente opti per lo sconto in fattura rileva il costo dell’investimento al netto dello sconto ottenuto.

Le conseguenze negative...

Questa metodologia di contabilizzazione, che può essere opinabile (si veda Il Sole del 19 e 20 agosto e 8 settembre), è foriera di complicazioni fiscali in quanto si perderebbe il riferimento con il valore originario dell’intervento, a differenza di quanto accade con l’utilizzo diretto della detrazione o con il ricorso alla cessione del credito.

Nel caso dello sconto diretto, pur in assenza d’indicazioni da parte dell’Agenzia, sembrerebbe corretto effettuare, in sede fiscale, una variazione in diminuzione per poter dedurre la quota di ammortamento: ma se così è significherebbe non avere contabilizzato l’ammortamento nel bilancio.

... e come evitarle

Tutte queste complicazioni potrebbero essere evitate contabilizzando il costo, evidenziato nella fattura, al lordo dello sconto e imputando il debito al credito d’imposta (=provento).

Infatti, si tratta di una situazione per certi aspetti riconducibile a quella degli acconti, anche se indubbiamente richiede una leggera forzatura, che tuttavia salva la sostanza dell’operazione ed evita variazioni fiscali in sede dichiarativa.

Nell’esempio di cui sopra si potrebbe contabilizzare il costo di 100 sul quale sono calcolate le quote di ammortamento, mentre il debito verso il fornitore è girocontato in avere del conto economico e concorre al risultato dell’esercizio in base al principio di competenza.

Tutte queste complicazioni sarebbero evitate considerando i crediti d’imposta nella loro vera natura, quale componente in diminuzione della voce “imposte”.

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