Imposte

Il calendario del rientro / Acquisti fuori campo e bollette doganali: le insidie dei dati Iva

di Matteo Balzanelli e Massimo Sirri

Al rientro dalla pausa estiva operatori e consulenti se la vedranno con l’invio delle (nuove) comunicazioni dei dati delle fatture. A meno di ulteriori proroghe – su cui ora non si può contare – la scadenza del 18 settembre è alle porte. Il disagio è acuito dal fatto che gli operatori dovranno confrontarsi, tra l’altro, con fattispecie non del tutto chiare, quali bollette doganali e operazioni passive non rilevanti ai fini Iva, e, in alcuni casi, provvedere al caricamento “manuale” dei dati.

La comunicazione dei dati relativi al primo semestre 2017 deve contenere i dati delle fatture con data coerente con il periodo di riferimento: pertanto, le fatture differite legittimamente emesse a luglio in relazione a operazioni di giugno ne saranno escluse (risoluzione 87/E del 5 luglio scorso). Le fatture passive, invece, vanno indicate solo se registrate nel primo semestre.

I dati «doganali»

Se dalle bollette doganali non sono ricavabili i dati del fornitore, vanno indicati quelli della dogana che ha emesso il documento (circolare 1/E/2017). Questo significherebbe che il fornitore, quando “identificato” in bolletta, va segnalato nella comunicazione. Il che comporta l’inserimento a posteriori del dato che, in base all’attuale prassi contabile, non viene registrato.

Sempre per le bollette doganali, l’Agenzia ha poi precisato (risoluzione 87/E) che i campi «IdPaese» e «IdFiscale» (nella sostanza, codice ISO e partita Iva) sono dati obbligatori, visto che dette informazioni rientrano tra quelle da annotare nel registro degli acquisti.

Cercando di dare una lettura coerente a tali istruzioni delle Entrate, si potrebbe quindi sostenere che, in mancanza di riferimenti al fornitore nella bolletta doganale, non si debba procedere secondo quanto richiesto dalla risoluzione 87/E. Inoltre, sfruttando la semplificazione concessa per il 2017 in ordine ai campi «IdPaese» e «IdFiscale» (valorizzabili, rispettivamente, con la stringa «OO» e una sequenza di undici «9») si potrebbe sostenere che nei successivi campi, sempre se effettivamente obbligatori (come pare), sia possibile indicare dati standard.

Ma c’è di più. L’obbligo di annotazione dei dati del fornitore estero nel registro acquisti sostenuto dalla risoluzione 87/E confligge con quanto affermato a suo tempo dal Fisco (circolare n. 874/33650 del 1972), senza contare che, nella prassi contabile, al posto delle singole dogane è utilizzato un fornitore “dogana” generico. In un’ottica di semplificazione, le Entrate potrebbero quindi “mettere a regime” l’agevolazione concessa per il 2017, anche perché si tratta di dati già noti al Fisco e che, in ogni caso, non permettono alcun incrocio.

Il caricamento manuale

Tra le altre criticità legate alla compilazione della comunicazione, c’è poi la necessità di procedere al caricamento “manuale” dei dati relativi alle singole fatture in tutti i casi in cui si è provveduto alla registrazione dei documenti riepilogativi o nel caso delle fatture annotate nel registro dei corrispettivi, agevolazioni di cui il nuovo obbligo comunicativo ha di fatto azzerato la convenienza.

Operazioni fuori campo

Sembra poi che vadano indicate (con codice N2) anche le fatture passive (registrate tra gli acquisti) relative a operazioni “fuori campo”. Trattandosi di operazioni non rilevanti ai fini Iva, sarebbe opportuno prevedere la facoltà d’inserimento dei dati (che potrebbe rappresentare una semplificazione), piuttosto che l’obbligo.

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