Diritto

Il Codice della crisi ridisegna il ruolo e le funzioni del curatore

La riforma ha ridotto l’autonomia del liquidatore in favore di una riconquistata centralità del giudice delegato

ADOBESTOCK

di Valentina Tancioni

Il ruolo del Curatore è stato oggetto di importanti modifiche normative volte a rendere più efficace la sua funzione, e, allo stesso tempo, a garantire la massima trasparenza ed efficienza nella sua attività di gestione.

Il termine originario per l’entrata in vigore del Codice della Crisi d’impresa ricadeva, ai sensi della formulazione originaria del comma 1 dell’articolo 389 del decreto legislativo 14/2019, in data 15 agosto 2020, fatta eccezione per alcune disposizioni normative in vigore già dal 16 marzo 2019, rinviato dal decreto Liquidità al 1° settembre 2021.

Tale rinvio segue, tra l’altro, quello previsto nel decreto Cura Italia, che aveva già rinviato al 15 febbraio 2021 l’entrata in vigore delle misure di allerta previste dal nuovo Codice con l’obiettivo di far emergere anticipatamente i segnali di crisi delle imprese. Va da sé che, pertanto, tale previsione è stata scavalcata dalle disposizioni contenute nel decreto Liquidità.

Un solo curatore anche nell’insolvenza di gruppo

Una delle maggiori novità introdotte dalla riforma è la previsione secondo cui la nomina del curatore potrà avere ad oggetto la gestione della liquidazione giudiziale di una sola impresa o anche di un intero gruppo d’imprese (articolo 2497 del Codice civile). Infatti, l’articolo 287 del Codice della crisi e dell’insolvenza, introducendo il concetto di «insolvenza di gruppo», prevede che – nel caso di insolvenza di più imprese facenti parte di un medesimo gruppo – può essere depositato un unico ricorso ed aperta un’unica procedura, con nomina di un giudice delegato e di un solo curatore.

Meno autonomia ai liquidatori e più poteri al giudice

L’articolo 216 del Codice della crisi va a sostituire, e fortemente innovare, le previsioni normative di cui all’articolo 107 della legge fallimentare.

È sufficiente comparare tale disciplina con quella dettata dalla legge fallimentare per rendersi conto che la riforma ha ridotto l’autonomia del liquidatore in favore di una riconquistata centralità nella procedura del giudice delegato, i cui poteri vengono ad assomigliare a quelli che egli aveva prima della riforma Vietti.

In questi termini si esprime anche la relazione accompagnatoria al citato decreto osservando che «il giudice delegato, nella prospettiva della riforma, è destinato a riacquistare dunque un ruolo centrale poiché a lui è affidata la determinazione delle modalità di liquidazione dei beni, attualmente rimessa alle scelte del curatore».

Tale scelta sembra coerente con tutta l’impostazione della riforma che verosimilmente consiste nel ripristino di un pieno controllo del giudice sulla soluzione della crisi di impresa e nell’ampliamento delle ipotesi di intervento del pubblico ministero in tali situazioni.

Modalità telematuiche per tutte le vendite

La novità più grande risiede nella prescrizione che le vendite di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 216 del Codice della crisi d’impresa, ovvero tutte le vendite aventi ad oggetto beni acquisiti all’attivo, debbano essere eseguite con modalità telematiche salvo che tali modalità siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura.

Il richiamo alle sole vendite sembra escludere gli altri atti di liquidazione.

Tra le altre novità più evidenti emergono anche:

- il limite di almeno tre esperimenti di vendita all’anno che il curatore deve porre in essere per i beni immobili;

- il ribasso del prezzo fino al limite della metà rispetto a quello dell’ultimo esperimento dopo il terzo esperimento andato deserto;

- la liberazione, su ordine del giudice, dei beni immobili occupati dal debitore o dai terzi in forza di titolo non opponibile al Curatore, salvo quanto previsto dall’articolo 147, comma 2. La norma prevede espressamente che in tal caso si applichi l’articolo 560, commi 3 e 4 del Codice di procedura penale.

Per i beni immobili e per i beni iscritti nei pubblici registri, prima del completamento delle operazioni di vendita, è data notizia mediante notificazione da parte del curatore a ciascuno dei creditori ipotecari o i cui crediti siano assistiti da privilegio sul bene.

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