Diritto

Il concordato cambia volto, continuità e tutela del lavoro

Codice della crisi, le regole valgono per le domande avviate dal 15 luglio

di Marco Aiello e Stefano A. Cerrato

Maggiore libertà nella destinazione dei flussi derivanti dalla prosecuzione dell’attività, nuove regole di approvazione, possibilità di omologa da parte del tribunale anche se non si raggiunge l’unanimità delle classi, inasprimento delle condizioni di accesso al concordato liquidatorio.
Sono molte le novità in tema di concordato introdotte dal Codice della crisi, entrato in vigore, dopo una lunga serie di rinvii, il 15 luglio e che si applica a tutte le nuove procedure, mentre quelle in corso restano regolate dalla legge fallimentare (nella scheda a fianco il confronto). La stella popolare è la continuità aziendale.
La nozione di continuità

Il Codice della crisi conferma il carattere ambivalente della continuità, declinandola sia come diretta (risanamento in capo al medesimo imprenditore) che indiretta (affidamento a un terzo della gestione dell’azienda).
Le nuove norme risolvono questioni controverse sempre nel senso del favore per la prosecuzione dell’attività, che ricorre anche se, al momento della presentazione della domanda, l’imprenditore non gestisce l’azienda perché l’ha affittata a un terzo, purché l’affitto sia stato stipulato in funzione del concordato. Non è un ostacolo neppure la temporanea quiescenza dell’azienda, poiché la continuità può risiedere anche nella ripresa dell’attività da parte del cessionario.
Spinta alla prosecuzione

La continuità è favorita anche dalla libertà concessa dal Codice nella destinazione dei flussi derivanti dalla prosecuzione dell’attività eccedenti il valore della liquidazione dell’attivo. Non è necessario seguire l’ordine delle cause di prelazione (come per il ricavato delle dismissioni), ma solo assicurare parità di trattamento tra classi dello stesso grado e un trattamento più favorevole rispetto a quelle di grado inferiore.
Il Codice vieta inoltre, in presenza di contratti in corso, alle controparti del debitore di rifiutare l’adempimento, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore, per il solo fatto dell’accesso al concordato.
Vi sarà anche maggior spazio per la tutela dei lavoratori, sempre però in misura ancillare al miglior soddisfacimento dei creditori che, a differenza dell’amministrazione straordinaria, resta l’architrave del concordato.
Il trattamento dei creditori

La formazione di classi diventa obbligatoria non solo per i crediti erariali o previdenziali di cui non sia previsto il pagamento integrale e per quelli dei promotori di un’eventuale proposta concorrente (e delle loro parti correlate), ma anche in presenza di creditori assistiti da garanzie prestate da terzi o da soddisfarsi con mezzi diversi dal denaro. È sempre necessaria se il concordato prevede la continuità.
Approvazione con nuove regole

Il creditore che dispone della maggioranza dei crediti ammessi al voto non potrà approvare da solo la proposta: dovrà anche ottenere l’assenso della maggioranza dei creditori che abbiano in concreto votato, calcolata per teste. Se ci sono classi, ci vuole anche la maggioranza di esse; e se il concordato è in continuità, l’approvazione dev’essere accordata da tutte le classi. Per contro, ottenere il consenso della classe è più facile: se non si raggiunge la maggioranza dei crediti ammessi al voto, è sufficiente l’adesione dei due terzi dei crediti dei votanti, purché votino i titolari di almeno la metà dei crediti della classe.
Inoltre, anche se non si raggiunge l’unanimità delle classi il tribunale può omologare il concordato, ma a tre condizioni: che sussista il consenso della maggioranza delle classi (di cui almeno una composta da titolari di cause di prelazione); che l’attivo sia distribuito, sino alla concorrenza del valore di liquidazione, osservando le cause di prelazione e, per la quota eccedente, nel rispetto della priorità di trattamento delle diverse classi; e che nessun creditore riceva più dell’ammontare del proprio credito.
Infine, il Codice continua a permettere di contestare la convenienza del concordato in fase di omologazione da parte di qualsiasi creditore dissenziente se il concordato è in continuità, del dissenziente di classe dissenziente, o, in assenza di classi, del dissenziente che rappresenti almeno il 20% dei crediti ammessi al voto.

NUOVE E VECCHIE REGOLE ALLO SPECCHIO

Concordato liquidatorio
Legge fallimentare
Deve assicurare ai chirografari almeno il 20%
Codice della crisi
Oltre ad assicurare ai chirografari almeno il 20%, deve prevedere l’apporto di finanza esterna idonea a incrementare l'attivo di almeno il 10%

Cause di prelazione
Legge fallimentare
L’intero attivo, inclusi i flussi della continuità, dev’essere distribuito nel rispetto dell’ordine delle cause di prelazione
Codice della crisi
Nel concordato liquidatorio l’intero attivo dev’essere distribuito nel rispetto dell’ordine delle cause di prelazione. In quello con continuità solo la quota di attivo pari al valore di liquidazione va distribuita nel rispetto dell'ordine delle cause di prelazione; la porzione eccedente può avere destinazione diversa, purché i crediti di una classe ricevano un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole di quello delle classi di grado inferiore

Divisione in classi
Legge fallimentare
La divisione in classi è una facoltà dell'imprenditore. Vi è obbligo di classi separate per i crediti tributari e contributivi degradati al chirografo e per quelli del promotore di una proposta concorrente
Codice della crisi
L’imprenditore conserva la facoltà di dividere i creditori in classi. Essa è obbligatoria in presenza di crediti erariali o previdenziali non soddisfatti integralmente, assistiti da garanzie prestate da terzi, da soddisfarsi con mezzi diversi dal denaro, riferibili ai promotori di una proposta concorrente o loro parti correlate. La formazione delle classi è sempre obbligatoria nel concordato con continuità aziendale

Approvazione
Legge fallimentare
Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. In caso di divisione in classi occorre anche la maggioranza delle stesse
Codice della crisi
Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Se però un creditore raggiunge, da solo, tale maggioranza, occorre altresì l'approvazione della maggioranza, calcolata per teste, dei creditori che hanno votato. Nel concordato liquidatorio, in presenza di classi, è richiesta anche la maggioranza delle stesse. Nel concordato con continuità è sempre richiesta l’unanimità delle classi. Ciascuna di esse è assenziente quando, al suo interno, è raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto o, in alternativa, quando si esprimono favorevolmente almeno i due terzi dei crediti dei votanti, purché votino i titolari di almeno la metà dei crediti

Omologazione: accertamento delle maggioranze
Legge fallimentare
Il tribunale accerta il raggiungimento delle maggioranze. Può superare il dissenso dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, quando il concordato risulta conveniente rispetto all'alternativa fallimentare
Codice della crisi
Il tribunale accerta il raggiungimento delle maggioranze. Nel concordato con continuità, in caso di dissenso di una o più classi omologa ugualmente il concordato se accerta che: sussiste il consenso della maggioranza delle classi, di cui almeno una composta da titolari di cause di prelazione interessati dal concordato; l’attivo è distribuito, sino alla concorrenza del valore di liquidazione, nel rispetto delle cause di prelazione e, per la quota eccedente, nel rispetto della priorità di trattamento delle diverse classi; nessun creditore riceve più dell'ammontare del proprio credito

Omologazione: convenienza
Legge fallimentare

La convenienza è contestabile dal dissenziente di classe dissenziente o, in assenza di classi, dal dissenziente che rappresenti almeno il 20% dei crediti ammessi al voto. Il tribunale omologa quando il concordato assicura all’opponente un soddisfacimento non inferiore a quello che deriverebbe dalle alternative praticabili
Codice della crisi
Nel concordato liquidatorio la convenienza è contestabile dal dissenziente di classe dissenziente o, in assenza di classi, dal dissenziente che rappresenti almeno il 20% dei crediti ammessi al voto. In quello con continuità qualsiasi creditore può sollevare la contestazione. In ogni caso il tribunale omologa quando il concordato assicura all’opponente un soddisfacimento non inferiore a quello che deriverebbe dalla liquidazione giudiziale

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