Adempimenti

Il criterio del costo d’acquisto risolve il rebus del controvalore

di Stefano Capaccioli e Dario Deotto

Il modello RW richiede l’indicazione del controvalore delle attività finanziarie detenute, sulla base del provvedimento del direttore delle Entrate del 18 dicembre 2013, emanato ai sensi e per gli effetti del comma 4 del Dl 167/1990 con il quale viene conferito il potere di stabilire «il contenuto della dichiarazione annuale delle attività all’estero nonché, annualmente, il controvalore in euro degli importi in valuta da dichiarare».

In tale provvedimento, per la valorizzazione delle attività finanziarie, viene operato un rinvio ai criteri utilizzati per la determinazione della base imponibile dell’Ivafe, previsti dal comma 20 dell’articolo 19 del Dl 201/2011, ancorché non dovuta.

Il criterio di valorizzazione dell’Ivafe consiste nel «valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenuti i prodotti finanziari (...) e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso».

Le circolari 28/E del 2012 e 38/E del 2013 sottolineano come tale valore debba essere pari (in alternativa):

al valore di mercato, rilevato al termine del periodo d’imposta o al termine del periodo di detenzione nel luogo in cui esse sono detenute;

al valore nominale, se le attività̀ finanziarie non sono negoziate in mercati regolamentati;

al valore di rimborso, in mancanza del valore nominale;

al costo d’acquisto, in mancanza del valore nominale e del valore di rimborso.

La nozione di mercati regolamentati è stata individuata dalla prassi (circolare 165 del 1998) non solo in Borsa e nel mercato ristretto, ma in ogni altro mercato disciplinato da disposizioni normative, e cioè sia i mercati regolamentati di cui al Tuf sia i mercati di Stati appartenenti all’Oese, istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle competenti autorità in base alle leggi in vigore nello Stato in cui detti mercati hanno sede.

Le rilevazioni di prezzo delle criptovalute avvengono in luoghi che non costituiscono né mercati regolamentati (elemento che è alla base del diniego della Sec alla creazione di Etf in criptoattività) né un sistema organizzato di negoziazione, avendo rilevazioni su piattaforme private che rilasciano informazioni relative al prezzo non validate né verificabili, con forti variazioni intra-giornaliere e tra i vari fornitori di servizi.

Va altresì tenuto in debito conto che le criptovalute non hanno valore nominale né valore di rimborso e conseguentemente l’unico criterio oggettivo è costituito dal costo sostenuto per l’acquisto delle stesse.

Pertanto, nelle ipotesi in cui sussiste l’obbligo di indicazione (si veda l’altro articolo) delle valute virtuali nel quadro RW, il criterio del costo appare l’unico parametro coerente e peraltro risolutivo delle numerose questioni che la disponibilità di criptovalute può comportare, quali ad esempio airdrop (distribuzione gratuita di token), fork (duplicazione di coin), eccetera.

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