Contabilità

Il criterio per imputare i ricavi è il trasferimento del controllo

Sono le conclusioni alle quali si arriva leggendo l'interpello che ha originato la risposta 253 dell’agenzia delle Entrate

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di Franco Roscini Vitali

L’erba del vicino è sempre più verde. È questa la considerazione che si può fare leggendo l'interpello che ha originato la risposta 253 dell’agenzia delle Entrate (si veda Il Sole 24 Ore dell’8 agosto).

Il caso
Una società, non micro impresa, che redige il bilancio secondo i principi contabili nazionali Oic, chiede all’Agenzia di conoscere il trattamento contabile relativo all’imputazione temporale di ricavi e costi relativi a forniture di licenze d’uso annuali e pluriennali, nonché delle prestazioni di servizi opzionali, al fine della determinazione della base imponibile Ires e Irap.

L’ipotesi di soluzione
Nella soluzione prospettata, la società sostiene che la specifica fattispecie relativa alla conclusione di contratti di licenza d'uso pluriennali non è disciplinata in modo esaustivo da Codice civile e principi contabili.

La società cita i paragrafi 25 e 27 (rappresentazione sostanziale) e 29 (competenza) dell’Oic 11 che prevedono l’individuazione di diritti, obblighi e condizioni derivanti dal contratto e l'applicazione del principio di competenza: questo, nel caso dei servizi, comporta la rilevazione quando gli stessi sono resi, in pratica quando la prestazione è effettuata.

Tuttavia, a parere della società, le citate indicazioni non sono sufficienti a stabilire la corretta rappresentazione contabile del caso in questione e, pertanto, richiama il paragrafo 31 del principio internazionale Ifrs 15 in base al quale il criterio per l'imputazione dei ricavi è il trasferimento del controllo.

Le valutazioni da fare
Sul punto si impongono alcune considerazioni. Innanzi tutto l’Ifrs 15 prevede la rilevazione dei ricavi in base al trasferimento del controllo, concetto che, in alcuni casi, può differire dal trasferimento dei rischi e benefici previsto dai principi contabili nazionali che, per derivazione, si estende in campo tributario.

Passando poi ai principi contabili nazionali, innanzitutto, non si deve dimenticare che si tratta di principi di base, non casistici (come gli Ias/Ifrs).

Tuttavia, il caso oggetto dell’interpello si riferisce a una situazione che si presenta normalmente nelle imprese in quanto riguarda l'imputazione dei ricavi: la soluzione deve essere ricercata in base al contenuto del contratto, come previsto dai paragrafi 25-28 dell’Oic 11.

Inoltre, nel caso fosse necessaria la lettura, il principio contabile Oic 23 si occupa dei contratti ultrannuali.

Il trattamento contabile specifico
Infine, l’Oic 11 prevede che, nei casi in cui i principi contabili emanati dall’Oic non contengono una disciplina per fatti aziendali specifici, la società include tra le proprie politiche contabili uno specifico trattamento contabile, sviluppato facendo riferimento alle seguenti fonti, in ordine gerarchicamente decrescente:

in via analogica, disposizioni contenute in principi contabili nazionali che trattano casi simili, tenendo conto delle previsioni contenute negli stessi per quanto riguarda definizioni, presentazione, rilevazione, valutazione e informativa;

finalità e postulati del bilancio.

Nelle Motivazioni è precisato che, soltanto se non vi sono altri Oic applicabili in via analogica, un principio contabile internazionale, che risulta conforme ai postulati previsti nell’Oic 11, può essere preso a riferimento dal redattore del bilancio per stabilire di caso in caso una politica contabile appropriata.

In definitiva, per risolvere il caso in questione, non è necessario utilizzare gli Ias/Ifrs, perché i principi contabili nazionali contengono le indicazioni utili allo scopo: infatti, l'Agenzia, nella risposta, fa riferimento unicamente alla prassi nazionale.

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